IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                  Nella seduta del 30 novembre 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione
12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1°  gennaio  2021,  per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che  a  decorrere  dalla  medesima  data,  nella  legge  27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale,  l'adozione  dei  piani  di  settore  aventi  rilievo   ed
applicazione nazionali, nonche' il  riparto  delle  relative  risorse
alle regioni, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge 13 maggio 1999, n. 133 recante «Disposizioni  in  materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e  che  ha
previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
(di seguito anche SSN)  basato  sulla  capacita'  fiscale  regionale,
corretto da misure perequative, stabilendo che al  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale   concorrano   l'IRAP,   l'addizionale
regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine  e
la  compartecipazione  all'IVA  da  rideterminarsi  annualmente   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministero  della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale   dello   Stato»   (legge   finanziaria    2010),    come
successivamente integrato e modificato dall'art. 4, commi 1 e  1-bis,
del decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.  198  recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di   termini   legislativi»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che  disciplina  i
sistemi premiali per le regioni  a  valere  sulle  risorse  ordinarie
previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrate  delle  regioni  a
statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi  e  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario»  e,  in  particolare,  l'art.  26,
concernente la  determinazione  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi  e  dei
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario; 
  Visto l'art. 4, comma 9-quaterdecies, del citato  decreto-legge  n.
198 del 2022, il quale ha integrato il succitato art. 27 del  decreto
legislativo n. 68 del 2011, disponendo  che  anche  per  l'annualita'
2023, ai fini della determinazione dei fabbisogni  sanitari  standard
regionali, sono  regioni  di  riferimento  tutte  le  cinque  regioni
indicate dal Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con
le Regioni e per la coesione territoriale:  Emilia  Romagna,  Marche,
Veneto, Lombardia e Umbria; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in
126.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato  per  l'anno
2023; 
  Visto il decreto legislativo  23  dicembre  2022,  n.  200  recante
«Riordino della disciplina  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico» e, in particolare  l'art.  11,  comma  2,  che
stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno   2023,   nell'ambito   del
fabbisogno sanitario standard e' individuato per il medesimo anno  un
fondo pari a euro 40.000.000, da rivalutare annualmente da parte  del
Ministero  della  salute  sulla  base  dei  fabbisogni  assistenziali
soddisfatti, destinato alla remunerazione delle prestazioni di cui al
comma 1 del medesimo decreto  legislativo  ed  e'  ripartito  tra  le
regioni e le province autonome in coerenza con le prestazioni di alta
specialita'  rientranti  nelle  aree  tematiche  dei  singoli   IRCCS
rilevate nell'ambito dei flussi informativi; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  30  dicembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 61 del 13 marzo 2023  recante  «Definizione  dei  nuovi
criteri e dei  pesi  relativi  per  la  ripartizione  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard» il quale,  nell'operare  una  revisione
dei criteri di riparto in attuazione dell'art. 27, comma  7,  secondo
periodo, del citato decreto legislativo n. 68  del  2011,  stabilisce
che, a decorrere dall'anno 2023, il  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard e' ripartito sulla base dei  seguenti  criteri:  popolazione
residente,  frequenza  dei  consumi  sanitari  per  eta',  tassi   di
mortalita' della popolazione con  eta'  inferiore  a  75  anni,  dato
complessivo  risultante  dagli  indicatori  utilizzati  per  definire
particolari  situazioni  territoriali  che  impattano   sui   bisogni
sanitari; 
  Visto  l'Accordo  politico  per  la  ripartizione   delle   risorse
finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per  anno  2023
definito  all'unanimita'  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome nella seduta del 2 agosto 2023; 
  Visto l'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022,
che integra le disposizioni di cui all'art. 2,  comma  67-bis,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191  e  successive  modificazioni   e
stabilisce che la quota premiale a  valere  sulle  risorse  ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del  SSN  e'
pari allo 0,5 per cento delle predette risorse e che i  criteri,  per
tale riparto sono stabiliti con decreto del  Ministro  della  salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto-legge 30 marzo 2023,  n.  34,  «Misure  urgenti  a
sostegno delle famiglie e delle imprese  per  l'acquisto  di  energia
elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e  adempimenti
fiscali» convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,
n. 56; 
  Considerato che il predetto importo di euro 126.061,00  milioni  e'
stato  rideterminato,  in  euro  128.869,20  milioni   dai   seguenti
provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma  259,  della  citata
legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 200,00  milioni  il
Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese  sostenute
per l'acquisto dei farmaci innovativi; b)  dall'art.  1,  comma  260,
della legge n. 234 del  2021  che  ha  incrementato  di  euro  319,00
milioni di euro le risorse  destinate  ad  aumentare  il  numero  dei
contratti di formazione specialistica dei  medici;  c)  dall'art.  1,
comma 535, della citata legge n. 197 del 2022, che ha incrementato di
euro 2.150,00 milioni il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; d)  dall'art.  1,
comma 588, della legge n. 197 del 2022, che ha incrementato di euro 5
milioni destinato ad attivare ulteriori borse di studio per i  medici
di medicina generale che  partecipano  ai  corsi  di  formazione;  e)
dall'art. 7-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.  162,  recante
«Misure urgenti in materia di divieto  di  concessione  dei  benefici
penitenziari  nei  confronti  dei  detenuti  o  internati   che   non
collaborano con la giustizia,  nonche'  in  materia  (di  termini  di
applicazione delle disposizioni del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n.  150,  e  di  disposizioni  relative  a  controversie  della
giustizia  sportiva,  nonche'  di  obblighi  di   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano  nazionale  contro  una  pandemia
influenzale) e di  prevenzione  e  contrasto  dei  raduni  illegali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.  199,
che,  per  consentire  l'assolvimento  dei  compiti  attribuiti  alle
amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale  di
preparazione  e  risposta  ad  una  pandemia   influenzale   (PanFlu)
2021-2023, ha ridotto il valore complessivo del fabbisogno  sanitario
nazionale standard di 35,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2023;  f)
dall'art. 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 34 del  2023  che,
per incrementare dal 1° giugno 2023 l'indennita' di  pronto  soccorso
in favore  della  dirigenza  medica  e  del  personale  del  comparto
sanita',  e  per  remunerare  in  misura  maggiorata  le  prestazioni
aggiuntive garantite dal  personale  medico  ed  infermieristico,  ha
incrementato il valore complessivo del fabbisogno sanitario nazionale
standard di 170 milioni di euro; 
  Considerato, altresi', che nel sopracitato livello di finanziamento
di euro 128.869,20 milioni, sono ricompresi a) euro 1.000,00 milioni,
quale concorso al finanziamento degli interventi previsti dal  titolo
I «Salute e sicurezza» del citato decreto-legge n. 34 del 2020  (art.
265, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020) b) euro  554  milioni
per il finanziamento dell'abolizione della quota di partecipazione al
costo per le prestazioni di  assistenza  specialistica  ambulatoriale
per gli assistiti non esentati (art. 1, comma  447,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2020-2022»)  c)  euro  33,715  milioni  per  il  finanziamento  degli
accertamenti diagnostici neonatali  obbligatori  (art.  6,  comma  2,
della legge 19 agosto 2016, n. 167 recante «Disposizioni  in  materia
di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la  prevenzione
e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»); 
  Considerato inoltre, che il sopracitato importo di euro  128.869,20
milioni e' stato rideterminato, in riduzione,  di  euro  864  milioni
destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle
regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, ai sensi del  comma
401, dell'art. 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», al  cui  riparto  si
provvede secondo specifiche modalita' individuate con il decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in data 16  febbraio  2018  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  81  del  7
aprile 2018 e che,  pertanto,  lo  stanziamento  complessivo  per  il
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  il  2023  e'
quantificato in euro 128.005,20 milioni; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al  finanziamento  del  SSN  nei  propri
territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello  Stato,  ed
in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, recante «Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»
relativo alla Regione Valle  d'Aosta  e  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, recante  «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica» relativo alla Regione Friuli-Venezia  Giulia  e  l'art.  1,
comma  836,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato»  (legge  finanziaria  2007),  relativo   alla   Regione
Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del
2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa
sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancita, nella seduta del 9 novembre 2023  (rep.  atti  n.  262/CSR),
sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle
risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2023; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 263/CSR) sullo
schema di decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione  delle  quote
premiali pari a 644,346 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n. 19336-P del 15  novembre  2023,  concernente  il
riparto, tra le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  delle   risorse   complessivamente   disponibili   per   il
finanziamento del  SSN  per  l'anno  2023,  pari  a  euro  128.005,20
milioni; 
  Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della
programmazione sanitaria - del 22 novembre 2023, prot. n.  41134  con
cui viene specificato che, nell'ambito del finanziamento vincolato  a
favore delle regioni e delle province autonome e' ricompresa la quota
di euro 5 milioni destinata a finanziare un contributo in  favore  di
determinate categorie di cittadini per sostenere le spese relative  a
sessioni  di  psicoterapia  fruibili   presso   specialisti   privati
regolarmente iscritti nell'elenco  degli  psicoterapeuti  nell'ambito
dell'albo degli psicologi (cd. Bonus psicologo); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di cui alla delibera 28 novembre  2018,  n.  82,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  nota  congiunta  posta  a   base   dell'odierna   seduta
predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,  «In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'»; 
  Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato  condiviso
con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di  cui  all'art.
5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono  espresse  positivamente
nella citata nota congiunta; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2023 ammonta ad  euro
128.005.200.000  ed  e'  articolato  nelle  seguenti  componenti   di
finanziamento: 
    a)  euro  123.810.148.974   sono   destinati   al   finanziamento
indistinto dei livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  incluse  le
quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e
cura dei malati  affetti  dal  morbo  di  Hansen,  all'assistenza  ai
cittadini extracomunitari irregolari. Il finanziamento e' assegnato e
ripartito alle regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte  integrante
della presente delibera, ed e'  comprensivo,  tra  l'altro,  di  euro
6.944.852.599 destinati, da specifiche norme di legge, alle  seguenti
finalita': 
      1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la  cura  della  fibrosi
cistica (art.  3  della  legge  14  ottobre  1999,  n.  362,  recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»); 
      2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con
il SSN (legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»); 
      3. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento  dei  maggiori
oneri  a  carico  del  SSN  conseguenti  alla  regolarizzazione   dei
lavoratori extracomunitari (decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della
partecipazione italiana a missioni  internazionali»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102); 
      4.  euro  50.000.000  per  la  prevenzione,  la   cura   e   la
riabilitazione delle patologie  connesse  alla  dipendenza  da  gioco
d'azzardo come definita dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'
(art. 1, comma 133, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato» (legge di stabilita' 2015); 
      5. euro 186.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
per l'acquisto  di  vaccini  ricompresi  nel  Nuovo  Piano  nazionale
vaccini (NPNV), ai sensi dell'art. 1, comma 408, della  citata  legge
n. 232 del 2016, ripartiti anche per l'anno  2023  in  ragione  della
quota di accesso,  come  determinata  con  la  presente  proposta  di
riparto,  mantenendo  ferme  le   norme   vigenti   in   materia   di
compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni  a  statuto
speciale  e  delle  province  autonome,  e  affidando   al   Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali  di  assistenza  di
cui all'art.  9  dell'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005  la
valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi  di
copertura   vaccinale   che   costituiscono   adempimento   ai   fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato,  come
gia' previsto con la precedente intesa Stato-regioni n.  147/CSR  del
1° agosto 2018; 
      6. euro 150.000.000 ai sensi  dell'art.  1,  comma  409,  della
legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni  degli
oneri derivanti dai processi  di  assunzione  e  stabilizzazione  del
personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'art. 1,  comma
543, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ripartiti  anche  per  l'anno
2023 in ragione della quota  di  accesso,  come  determinata  con  la
presente proposta di riparto, mantenendo ferme le  norme  vigenti  in
materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle  regioni
a statuto speciale e delle province autonome; 
      7. euro 33.715.000  per  il  finanziamento  degli  accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2,  della  legge  19
agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura  delle
malattie metaboliche ereditarie»); 
      8. euro 111.000.000 per  l'incremento  dei  fondi  contrattuali
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art.  1,  commi
435 e  435-bis,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»); 
      9.  euro  26.350.000  per   l'attivita'   di   compilazione   e
trasmissione  per  via  telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle
strutture sanitarie competenti del SSN,  dei  certificati  medici  di
infortunio e malattia professionale (art. 1, comma 526,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2018-2020»); 
      10.  euro  554.000.000  per  la  copertura  del  minor  gettito
derivante dalla soppressione del cosi' detto  superticket,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 446 e 447, della citata legge n. 160 del 2019; 
      11. euro 1.000.000.000 quale concorso statale al  finanziamento
degli interventi  di  cui  al  titolo  I  «Salute  e  sicurezza»  del
decreto-legge n. 34 del 2020 come previsto dall'art.  265,  comma  4,
del medesimo decreto-legge; 
      12. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalita' di cui
all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato
decreto-legge n. 34 del  2020  (spesa  per  il  personale  per  piano
territoriale e ospedaliero) ripartiti con la Tabella «Allegato  B»  e
la Tabella «Allegato C» unite al medesimo decreto-legge; 
      13. euro 100.000.000 per finanziare l'indennita' di tutela  del
malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti
delle aziende e degli enti  del  SSN  appartenenti  alle  professioni
sanitarie della riabilitazione, della prevenzione,  tecnico-sanitarie
e di ostetrica, alla professione di assistente sociale  nonche'  agli
operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  «Ripubblicazione  del  testo
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante:  «Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2021-2023»,  corredato  delle  relative
note»; 
      14.    euro    500.000.000    per    finanziare    l'incremento
dell'indennita' di esclusivita' della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178
del 2020; 
      15.    euro    335.000.000    per    finanziare    l'incremento
dell'indennita' di specificita' infermieristica, ai  sensi  dell'art.
1, comma 409, della legge n. 178 del 2020; 
      16. euro  90.000.000  per  finanziare  l'indennita'  di  natura
accessoria per la dirigenza medica e per il  personale  del  comparto
sanita', ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n.
234 del 2021; 
      17. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai
sensi dell'art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021; 
      18. euro 314.200.000 per  finanziare  le  misure  previste  dal
Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una
pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (art.  1,  comma  261,  della
legge n. 234 del 2021) a cui accedono tutte le regioni e le  Province
autonome di Trento e Bolzano in deroga alle disposizioni  legislative
vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie  speciali  al
finanziamento del relativo fabbisogno finanziario; 
      19. euro 30.000.000 per corrispondere dal 1° giugno 2023 al  31
dicembre 2023 l'indennita' di pronto soccorso  per  dirigenza  medica
(art. 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2023); 
      20. euro 70.000.000 per corrispondere dal 1° giugno 2023 al  31
dicembre 2023 l'indennita'  di  pronto  soccorso  per  personale  del
comparto sanita' (art. 11, comma  3,  del  decreto-legge  n.  34  del
2023); 
      21. euro 1.400.000.000 quale contributo per  i  maggiori  costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche ai  sensi
dell'art. 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022  a  cui  accedono
tutte le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
deroga  alle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
compartecipazione  delle  autonomie  speciali  al  finanziamento  del
relativo fabbisogno finanziario; 
      22. euro 365.483.975 quale quota che puo' essere utilizzata per
il recupero delle liste d'attesa (art. 4, comma 9-octies, del  citato
decreto-legge n. 198 del 2022); 
      23. euro 40.000.000 per il finanziamento del fondo da destinare
all'acquisto,  presso  gli  IRCCS  che  sottoscrivono   gli   accordi
contrattuali ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992,
di prestazioni sanitarie di alta specialita'  rientranti  nelle  aree
tematiche degli stessi istituti, da erogare  a  favore  di  cittadini
residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in
attuazione dell'art. 11 del citato decreto  legislativo  n.  200  del
2022; tale fondo e' ripartito, tra le regioni ove insistono gli IRCCS
pubblici  e  privati,  in  coerenza  con  le  prestazioni   di   alta
complessita'  rientranti  nelle  aree  tematiche  dei  singoli  IRCCS
rilevate nell'ambito dei flussi informativi (SDO 2022); 
    b) euro 2.227.714.256 sono vincolati in favore  delle  regioni  e
delle province autonome per le seguenti attivita': 
      1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di  specifici  obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e'  ripartita,
assegnata e/o accantonata con separata delibera  di  questo  comitato
adottata in data odierna; 
      2. euro 40.000.000 per indennita' abbattimento di animali (art.
3 della legge 2 giugno 1988, n. 218  recante  «Misure  per  la  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli
animali»); 
      3. euro 340.000.000 per  l'emersione  dei  rapporti  di  lavoro
irregolari al fine di garantire  livelli  adeguati  di  tutela  della
salute individuale e collettiva in conseguenza della  contingente  ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103,  comma  24,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020); 
      4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni  erogate
in mobilita' attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496,  della  legge  n.
178 del 2020); 
      5.  euro   12.000.000   finalizzati   ad   attuare   un   piano
straordinario per  l'assunzione  di  personale  medico,  sanitario  e
socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al  fine
di garantire l'esigibilita'  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA)  nella  Regione  Calabria,  anche  in  relazione  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma  4,  del  decreto-legge  10
novembre 2020, n. 150 recante «Misure urgenti  per  il  rilancio  del
servizio sanitario della Regione Calabria  e  per  il  rinnovo  degli
organi elettivi delle regioni a statuto  ordinario»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n 181); 
      6. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria,  che
saranno trasferite dal Ministero della  giustizia  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della  presente  delibera  (art.  7  del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230  recante  «Riordino  della
medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge  30  novembre
1998, n. 419»); 
      7.  euro  165.424.023  per  il  finanziamento  della   medicina
penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2
dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n.  244
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»); 
      8. euro 54.875.233 per il finanziamento degli  oneri  derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7,  del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante  «Interventi  urgenti
per  il  contrasto   della   tensione   detentiva   determinata   dal
sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla
legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  e  dell'art.   23-quinquies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e
alle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, sulla  base  della  ripartizione  riportata
nella  colonna  3  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      9. euro 73.735.000 per il finanziamento delle borse  di  studio
in medicina generale,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge  8
febbraio 1988,  n.  27  recante  «Misure  urgenti  per  le  dotazioni
organiche del personale degli ospedali  e  per  la  razionalizzazione
della spesa sanitaria» convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1,  comma  518,  della
legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come  ulteriormente  modificato
dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del  2020  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      10. euro 10.000.000  per  il  finanziamento  di  interventi  di
potenziamento delle attivita' di prevenzione  sull'intero  territorio
nazionale e rafforzamento dei servizi  erogati  dai  Dipartimenti  di
prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei  luoghi  di  lavoro
sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante  della  presente  delibera
(art. 50 del decreto-legge n. 73 del 2021) a cui  accedono  tutte  le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  in  deroga  alle
disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  compartecipazione
delle autonomie speciali al  finanziamento  del  relativo  fabbisogno
finanziario; 
      11. euro 5.000.000 per il finanziamento delle spese relative  a
sessioni  di  psicoterapia  fruibili   presso   specialisti   privati
regolarmente iscritti nell'elenco  degli  psicoterapeuti  nell'ambito
dell'albo degli psicologi a seguito dell'aumento delle condizioni  di
depressione,  ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,   a   causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica ai
sensi dell'art. 1-quater, comma 3, decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito con modificazioni dalla legge 25  febbraio  2022,  n.
15; 
    c) euro  224.541.000  sono  finalizzati  e  gia'  ripartiti  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano  secondo  la
seguente ripartizione: 
      1. euro 4.441.000 per le  finalita'  di  cui  all'art.  27  del
decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la  Tabella  B  allegata
alla norma (esenzione prestazioni di  monitoraggio  per  pazienti  ex
COVID); 
      2. euro 70.000.000 per le finalita' di cui all'art.  11,  comma
1, del decreto-legge  n.  34  del  2023  (incremento  tariffa  oraria
prestazioni aggiuntive per personale medico ed infermieristico); 
      3. euro 150.100.000 ripartiti con decreto del  Ministero  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  in
data 23 dicembre 2022 destinati al finanziamento  del  nuovo  modello
organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale  (art.
1, comma 274 della legge 30 dicembre 2021); 
    d) euro  1.098.449.770  sono  destinati  al  finanziamento  delle
seguenti attivita' e oneri di altri enti: 
      1.  euro  10.000.000   per   il   finanziamento   degli   oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli Istituti zooprofilattici sperimentali  (II.ZZ.SS.)  sulla  base
della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella  B
che costituisce parte integrante della presente  delibera  (legge  24
dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2004)»
e legge 23 dicembre 2006, n. 266 «Disposizioni per la formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
2006)»); 
      2. euro 3.000.000 per la quota parte degli  oneri  contrattuali
del biennio economico 2006-2007 del personale degli  II.ZZ.SS.  sulla
base della  ripartizione  riportata  nella  colonna  7  dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante  della  presente  delibera
(legge n. 244 del 2007); 
      3. euro 8.214.000 per la quota parte degli  oneri  contrattuali
del periodo 2016-2018 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base  della
ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      4. euro 10.352.444 per la  quota  parte  degli  oneri  per  gli
arretrati  del  contratto  del  biennio  economico   2019-2021,   del
personale degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  sulla  base
della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella  B
che costituisce parte integrante della presente delibera; 
      5. euro 4.977.265 per la quota parte degli  oneri  contrattuali
del biennio economico  2019-2021  (annualita'  2023),  del  personale
degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   sulla   base   della
ripartizione riportata nella colonna 10 dell'allegata tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      6. euro 265.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS.  sulla
base della ripartizione  riportata  nella  colonna  11  dell'allegata
tabella B che costituisce parte integrante  della  presente  delibera
(decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  270  recante  «Riordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali,  a  norma  dell'art.  1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»); 
      7.  euro  6.000.000  per  il  rimborso  dell'anticipazione   di
liquidita' alla  Croce  rossa  italiana  (CRI),  ai  sensi  dell'art.
49-quater, comma 2-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»,
convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      8. euro 2.000.000 per il  finanziamento  del  Centro  nazionale
trapianti ai sensi dell'art. 8-bis  del  decreto-legge  25  settembre
2009, n.  135  recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di
obblighi comunitari e per l'esecuzione di  sentenze  della  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
      9.  euro  2.500.000  per  il  pagamento  delle  rate  di  mutui
contratti con la Cassa depositi e prestiti (legge 29 ottobre 1987, n.
456), (art. 3, comma 6 del decreto-legge 19 settembre 1987,  n.  382,
recante «Misure necessarie per il ripiano dei  bilanci  delle  unita'
sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per
gli anni 1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex
enti  ospedalieri»,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 456; 
      10.  euro  785.413.061  destinati  alle  universita'   per   la
remunerazione  dei  medici  in  formazione  specialistica,   (decreto
legislativo  8  agosto  1991,  n.  257,  recante  «Attuazione   della
direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del  26  gennaio  1982,  recante
modifica di precedenti direttive in tema  di  formazione  dei  medici
specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(Legge comunitaria 1990)», art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'  2014)»,  art.
5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del  2020,  art.  1,  comma  421,
della legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 260, della  legge  n.  234
del 2021); 
    e) euro 644.346.000 sono accantonati per  la  ripartizione  delle
quote premiali per l'anno 2023 da adottarsi con decreto del  Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sul cui schema e' stata sancita  la  prevista  intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9  novembre
2023 (rep. atti n. 263/CSR). 
  2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei  livelli  essenziali
di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna
regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella
C che costituisce parte integrante della presente delibera. 
 
                                        Il vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1742