IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New
York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'», e in particolare l'articolo 2, comma 2,
lettera e);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante
«Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», e in
particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 1° maggio 2023;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 7 giugno 2023, Rep. atti n. 70/CU;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 25
luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente in
data 27 settembre 2023 da parte della V Commissione bilancio nonche'
in data 5 ottobre 2023 da parte della XII Commissione affari sociali,
e in data 20 settembre 2023 dalla 5ª Commissione programmazione
economica, bilancio nonche' in data 10 ottobre 2023 dalle Commissioni
riunite 1ª Affari costituzionali e 10ª Affari sociali, lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delle imprese e del made in Italy e per la
pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono
attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22
dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilita' alle pubbliche
amministrazioni da parte delle persone con disabilita' e
l'uniformita' della tutela dei lavoratori con disabilita' presso le
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro
piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale
in materia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonche'
all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilita', ratificata della legge 3 marzo 2009,
n. 18.
2. Ai fini del presente decreto, per accessibilita' deve intendersi
l'accesso e la fruibilita', su base di eguaglianza con gli altri,
dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi
elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione,
ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in
caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili,
anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie
disabilita' ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di
accomodamenti ragionevoli.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1947, n. 298:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il comma 2, lettera e) dell'art. 2 della
legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in
materia di disabilita')
«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di "disabilita'"
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e
da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di "profilo di
funzionamento" coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita'
e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle
indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la
valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assicurare
tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della
persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione
in un'unica procedura del processo valutativo di base ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai
sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3
aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni
propedeutiche all'individuazione degli alunni con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c),
numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione
di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle
valutazioni utili alla definizione del concetto di non
autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni
fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di
ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla
normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla
definizione di disabilita' e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento
dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente
sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni
rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati
gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia indicato
l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili
anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei
supporti informali, volte a dare attuazione al progetto
medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o
in parte, possa essere autogestito, con obbligo di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto
stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
figure professionali aventi il compito di curare la
realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e
assicurare il confronto con la persona con disabilita' e
con i suoi referenti familiari, ferma restandola facolta'
di autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi
pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi
restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta
alla programmazione strategica della piena accessibilita',
fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
attivita' e organizzazione previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta
allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di
produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli
specificamente volti a rendere effettive l'inclusione
sociale e le possibilita' di accesso delle persone con
disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' possano
presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, relativamente ai profili che riguardano le
possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle
persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi
derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della performance del
personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di
lavoro pubblici, di un responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di
lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei
pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i
livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino
alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita'
delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla
mancata attuazione o alla violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
la possibilita' di accesso delle persone con disabilita'
oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante
nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle
disabilita', quale organo di natura indipendente e
collegiale, competente per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti
e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone
le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con
disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei
propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e
richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di
pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
sollecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita'
riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei
diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni competenti per
materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita';
g)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.»
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta Uff. 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norma per il
diritto al lavoro dei disabili» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198,
recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303.
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136.
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 1 della legge 24
febbraio 2023, n. 14 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe
legislative):
«5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989, n. 47
S.O.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Per l'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22
dicembre 2021, n. 227, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 117 della Costituzione.
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
- Per la legge 3 marzo 2009, n. 18, si veda nelle note
alle premesse.