Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                            Piano Mattei 
 
  1. ((Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia  e  Stati
del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e'
adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di  seguito
denominato «Piano Mattei», documento programmatico-strategico volto a
promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari
si esprimono con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti
delle Camere. Il termine per l'espressione del parere  e'  di  trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano e' approvato  anche
in assenza del parere)). 
  2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento  e  priorita'  di
azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione
allo sviluppo, promozione delle esportazioni  e  degli  investimenti,
istruzione, formazione superiore e formazione professionale,  ricerca
e  innovazione,   salute,   agricoltura   e   sicurezza   alimentare,
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali,
incluse  quelle  idriche  ed  energetiche,  tutela  dell'ambiente   e
adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e  potenziamento
delle  infrastrutture  anche  digitali,  ((partenariato  nel  settore
aerospaziale,)) valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico
anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, ((dell'economia  circolare
e del riciclo,)) sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella
giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura,
prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e  gestione  dei
flussi migratori legali. 
  3. Il  Piano  Mattei  prevede  strategie  territoriali  riferite  a
specifiche  aree  del  Continente  africano,  anche  differenziate  a
seconda dei settori di azione. 
  4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e puo' essere  aggiornato
anche prima della scadenza. 
  5.  Le  amministrazioni  statali   conformano   le   attivita'   di
programmazione((, di valutazione di impatto)) e di  attuazione  delle
politiche pubbliche di propria competenza  al  Piano  Mattei  con  le
modalita' previste dagli ordinamenti di  settore,  nell'ambito  delle
competenze stabilite dalla normativa vigente.