IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                  e 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre  2022,
n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari, il quale  prevede  che,  con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e
della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del decreto legislativo, sia  istituito  presso  il  Ministero
della giustizia  l'elenco  dei  mediatori  esperti  in  programmi  di
giustizia riparativa; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche,  sociali  e  con  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  del  9  giugno   2023,   recante
«Istituzione presso il  Ministero  della  giustizia  dell'elenco  dei
mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina  dei  requisiti
per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del  contributo  per
l'iscrizione  allo   stesso,   delle   cause   di   incompatibilita',
dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle  modalita'
di  revisione  e  vigilanza  sull'elenco,  ed  infine  della  data  a
decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita'  di  formazione
costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attivita'»; 
  Ritenuto di dover implementare la funzionalita' del  sistema  della
giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati  a
richiedere  l'iscrizione  nell'elenco  dei  mediatori   esperti   nei
relativi programmi, tenuto  altresi'  conto  dell'assoluta  esiguita'
delle domande di iscrizione allo stato avanzate; 
  Sentito sul punto il Consiglio nazionale Forense; 
  Ritenuto pertanto di dover modificare il  decreto  ministeriale  in
questione,  riguardo  i  requisiti   soggettivi   per   l'inserimento
nell'elenco dei  mediatori  esperti  nonche'  riguardo  le  cause  di
incompatibilita', e, di  conseguenza,  di  dover  assegnare  nuovo  e
differente termine per la presentazione delle domande di  inserimento
nell'elenco; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca
ed altresi' del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023,
  del  Ministro  della  giustizia,  recante  «Istituzione  presso  il
  Ministero della giustizia  dell'elenco  dei  mediatori  esperti  in
  giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per  l'iscrizione  e
  la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione  allo
  stesso, delle  cause  d'incompatibilita',  dell'attribuzione  della
  qualificazione  di  formatore,  delle  modalita'  di  revisione   e
  vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale
  la partecipazione all'attivita' di formazione costituisce requisito
  obbligatorio per l'esercizio dell'attivita'». Requisiti soggettivi 
 
  1. All'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del
Ministro della giustizia, recante «Istituzione  presso  il  Ministero
della  giustizia  dell'elenco  dei  mediatori  esperti  in  giustizia
riparativa.  Disciplina  dei  requisiti   per   l'iscrizione   e   la
cancellazione  dall'elenco,  del  contributo  per  l'iscrizione  allo
stesso, delle  cause  di  incompatibilita',  dell'attribuzione  della
qualificazione di formatore, delle modalita' di revisione e vigilanza
sull'elenco,  ed  infine  della  data  a  decorrere  dalla  quale  la
partecipazione  all'attivita'  di  formazione  costituisce  requisito
obbligatorio  per  l'esercizio  dell'attivita'»,  la  lettera  a)  e'
soppressa.