IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art. 18-bis,  comma
6, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
nazionale  di  ripresa  e   resilienza   (PNRR)»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone che «Al
fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26
Matematica e A-28 Matematica e  scienze,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di  accesso
a tali classi di concorso possono essere integrati»; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  riguardante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  Comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto in particolare,  la  Riforma  M4C1R2.1  della  Missione  4  -
Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta  dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Vista la milestone UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle
disposizioni attuative per l'efficace attuazione  e  applicazione  di
tutte le  misure  relative  alle  riforme  dell'istruzione  primaria,
secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di  almeno  70.000
docenti con il nuovo sistema di reclutamento; 
  Visto  l'accordo  Ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81,  di  adozione  di  «Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo  delle  risorse  umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,  avente  a   oggetto   «Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art.  5,  recante  «Scuola
secondaria di I grado»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti  professionali,  a  norma  dell'art.  64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89, avente a  oggetto  «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n.
52, di adozione del «Regolamento di organizzazione dei percorsi della
sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art.
3, comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n. 19, avente a oggetto  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
agosto 2023, riguardante il percorso universitario  e  accademico  di
formazione iniziale e  abilitazione  dei  docenti  di  posto  comune,
compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I
e II grado; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  riguardante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 febbraio  2005,  n.  22,  con  il  quale  sono  state
individuate le classi di lauree  specialistiche  corrispondenti  alle
lauree, previste dal pregresso  ordinamento  universitario,  ai  fini
dell'accesso all'insegnamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  26
luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione
e l'attivazione, da parte delle  Universita',  dei  corsi  di  studio
(attuazione decreti ministeriali del 16 marzo  2007,  di  definizione
delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in
particolare l'allegato  2,  recante  «Corrispondenza  tra  Classi  di
laurea relative al decreto ministeriale 270/2004 e Classi  di  laurea
relative al decreto ministeriale 509/1999»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,   9   luglio   2009,   riguardante
«Equiparazione tra classi delle  lauree  di  cui  all'ex  decreto  n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte
la revisione  e  l'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi  di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della  scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 19/2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
Ministro  della  salute  24  maggio  2018,  n.  92,  concernente   il
«Regolamento recante  la  disciplina  dei  profili  di  uscita  degli
indirizzi di studio dei  percorsi  di  istruzione  professionale,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13  aprile  2017,
n,  61,   recante   la   revisione   dei   percorsi   dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12  giugno  2020,
n. 33,  riguardante  «Individuazione  delle  classi  di  concorso  da
abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione  professionale
di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle  discipline
di riferimento del biennio e agli insegnamenti del  terzo,  quarto  e
quinto  anno  indicati  nell'Allegato  3  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,  24  maggio
2018, n. 92»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  15
settembre 2023, n.  184,  recante  adozione  delle  linee  guida  per
l'introduzione  nel  piano  triennale  dell'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo  ciclo
di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi  educativi
per l'infanzia di azioni  dedicate  a  rafforzare  nei  curricoli  lo
sviluppo  delle  competenze   matematico-scientifico-tecnologiche   e
digitali legate agli specifici campi di esperienza e  l'apprendimento
delle  discipline  STEM,  anche  attraverso  metodologie   didattiche
innovative; 
  Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  della
pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 92  del  4  agosto
2022; 
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 22 settembre 2022; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca espresso con nota del 13 novembre 2023, prot. n. 11286; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 18-bis, comma 6, del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, introdotto  dall'art.  44  del  decreto-legge  30
aprile  2022,  n.  36,  recante   «Ulteriori   misure   urgenti   per
l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  il
presente decreto integra  i  requisiti  di  accesso  alle  classi  di
concorso A-26 e A-28. 
  2. Ai fini del presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) CFU: crediti formativi universitari; 
    b) SSD: settori scientifico-disciplinari.