IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                         di concerto con il 
 
                         MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  recante  «Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con  disabilita'
e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il
30 marzo 2007; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal
1° gennaio 2010, l'art. 5 della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,
relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di
Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  o  utilizzo  di  finanziamenti
statali; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 254, che istituisce presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,  destinata  alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non  professionale
del caregiver familiare; 
  Visto l'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale definisce caregiver familiare «la  persona  che  assiste  e  si
prende cura del coniuge,  dell'altra  parte  dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai  sensi  della
legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro  il
secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  di  un  familiare  entro  il
terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche
croniche o degenerative,  non  sia  autosufficiente  e  in  grado  di
prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto  bisognoso
di  assistenza  globale  e  continua  di  lunga   durata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai  sensi  della  legge  11
febbraio 1980, n. 18»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, ha
previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di  cura  e
di assistenza del caregiver  familiare  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 11  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 4, lettera f), del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, 27 ottobre 2020 recante «Criteri  e  modalita'  di  utilizzo
delle risorse  del  Fondo  per  il  sostegno  del  ruolo  di  cura  e
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020»; 
  Visto il decreto del Ministro per le disabilita', di  concerto  con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  28  dicembre  2021
recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo  per
il sostegno del ruolo di cura e assistenza  del  caregiver  familiare
per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto del Ministro per le disabilita', di  concerto  con
il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  17  ottobre  2022
recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo  per
il sostegno del ruolo di cura e assistenza  del  caregiver  familiare
per l'anno 2022»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2022, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2023 e per il triennio 2023-2025, dal quale risulta che la  dotazione
del Fondo per il sostegno del ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del
caregiver familiare e' pari ad euro 25.807.485,00 per l'anno 2023; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022  recante  «Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, lettera a),  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre  2022,  con  il
quale il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo
e coordinamento  per  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver  familiare,
di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
ottobre 2022, recante  «Adozione  del  Piano  nazionale  per  la  non
autosufficienza e riparto del Fondo per le  non  autosufficienze  del
triennio 2022-2024»; 
  Ritenuto di dover assicurare  continuita'  all'azione  di  sostegno
della figura del caregiver familiare, cosi' come  sopra  individuata,
mediante l'utilizzo del sopra citato Fondo per il sostegno del  ruolo
di cura  e  di  assistenza  del  caregiver  familiare,  iscritto  nel
bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Centro  di
responsabilita'  n.  20  «Politiche  in  favore  delle  persone   con
disabilita'», al capitolo di spesa 861; 
  Acquisito l'assenso  tecnico  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con nota prot. n. 20053 del 6 novembre 2023; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 novembre
2023 (rep. atti n. 169/CU); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura  e
di assistenza del caregiver familiare (di seguito «fondo»)  ai  sensi
di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  2. Le risorse, pari a euro  25.807.485,00  per  l'anno  2023,  sono
destinate alle regioni, per il successivo trasferimento  agli  ambiti
territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno
destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorita': 
    a)  agli  interventi  destinati  ai  caregiver  di   persone   in
condizione di disabilita' gravissima, come definita dall'art.  3  del
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  26
settembre 2016 recante «Riparto delle risorse finanziarie  del  Fondo
nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto
dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste; 
    b)   a   programmi   di    accompagnamento    finalizzati    alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del  caregiver  con  la
persona assistita.