IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in particolare,  l'articolo  6,  comma  1,  che  ha  ridenominato  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  in
Ministero della cultura; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
prevede  l'istituzione  del  sistema   pubblico   per   la   gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID); 
  Visto  il  decreto-legge   1°   luglio   2009,   n.   78,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e,  in
particolare, l'articolo 19, comma 5, secondo cui «Le  amministrazioni
dello Stato,  cui  sono  attribuiti  per  legge  fondi  o  interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la  gestione,  nel  rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un
controllo analogo  a  quello  esercitato  su  propri  servizi  e  che
svolgono la propria  attivita'  quasi  esclusivamente  nei  confronti
dell'amministrazione dello Stato»; 
  Visto l'articolo 1, comma 357, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, come sostituito dall'articolo 1, comma 630,  lettera  a),  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2023  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2023-2025», il quale prevede  che  «Al  fine  di  consentire
l'acquisto   di   biglietti   per   rappresentazioni    teatrali    e
cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,   abbonamenti   a
quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica  registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre
ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro, di danza o di lingua straniera,  ai  seguenti  soggetti  sono
concesse, a decorrere dall'anno 2023: a)  una  "Carta  della  cultura
Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale  in  possesso,
ove previsto,  di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',
appartenenti a  nuclei  familiari  con  indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e
utilizzabile  nell'anno  successivo  a  quello  del  compimento   del
diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che
hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento  del  diciannovesimo
anno di  eta',  il  diploma  finale  presso  istituti  di  istruzione
secondaria superiore o equiparati con una  votazione  di  almeno  100
centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del
conseguimento del diploma e cumulabile  con  la  Carta  di  cui  alla
lettera a).»; 
  Visto il comma 357-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021,
come introdotto dall'articolo 1, comma 630, lettera a),  della  legge
n. 197 del 2022, secondo il quale: «Le Carte di cui al comma 357 sono
concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024.  Le  somme  assegnate  con  le
Carte di cui al comma 357 non costituiscono  reddito  imponibile  del
beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del  computo   del   valore
dell'ISEE.»; 
  Visti,  inoltre,  i  commi  357-ter,  357-quater  e  357-quinquies,
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, introdotti dall'articolo
1, comma 630, lettera a), della  legge  n.  197  del  2022,  i  quali
rispettivamente  prevedono  che:  «Con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dell'istruzione  e  del  merito,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti gli importi nominali  da  assegnare,  nel
rispetto del limite di spesa di  cui  al  comma  357-bis,  nonche'  i
criteri e le modalita' di attribuzione  e  di  utilizzo  della  Carta
della cultura giovani e della Carta del merito»; «Il Ministero  della
cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma
357 e, in caso di  eventuali  usi  difformi  o  di  violazioni  delle
disposizioni attuative, puo'  provvedere  alla  loro  disattivazione,
alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli
esercizi commerciali accreditati,  al  diniego  dell'accredito  o  al
recupero delle somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche'  in  via  cautelare  alla
sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure,  in  presenza  di
condotte piu' gravi o reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco  dei
soggetti accreditati»; «Nei  casi  di  violazione  di  cui  al  comma
357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a
carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte  la  somma
indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo
a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto,  tenuto  conto
della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne  sono  derivate  e
dell'eventuale reiterazione delle  violazioni,  dispone  altresi'  la
sospensione  dell'attivita'  della  struttura,  impresa  o  esercizio
commerciale sanzionato  per  un  periodo  non  superiore  a  sessanta
giorni.»; 
  Visto il comma 358 dell'articolo 1 della legge  n.  234  del  2021,
come modificato dall'articolo 1, comma 630, lettera b),  della  legge
n. 197 del 2022, ai sensi  del  quale:  «Ai  fini  di  cui  ai  commi
357-quater e 357-quinquies, il Ministero della  cultura  e  il  Corpo
della guardia di finanza stipulano un'apposita  convenzione  volta  a
regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi
all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357,  per
il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita'
di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo  19
marzo 2001, n. 68.»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2017,  n.  169,  recante  «Regolamento  recante  disciplina
sull'analisi  dell'impatto  della   regolamentazione,   la   verifica
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
reso in data 5 luglio 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito,
reso in data 7 luglio 2023; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali ai sensi dell'articolo 36,  paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 21 novembre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della  «Carta  della  cultura  giovani»  e
della «Carta del merito», di cui all'articolo 1, commi 357,  357-bis,
357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati  dall'articolo
1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo  regolamento
          anagrafico  della  popolazione  residente»,  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132. 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante:  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali», e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  26
          ottobre 1998, n. 250. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  1°
          marzo  2021,  n.  22,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
          pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  1°  marzo  2021,   n.   51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55: 
                «Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
          Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura". 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  Capo  XII  del  Titolo  IV  la  rubrica  e'
          sostituita dalla seguente: "Ministero della cultura"; 
                  b) all'articolo 52, comma 1, le parole "per i  beni
          e le attivita' culturali" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "della cultura" e le parole ", audiovisivo e turismo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo"; 
                  c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo  e'
          soppresso; 
                  d) dopo il Capo XII del Titolo IV  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "CAPO XII-BIS 
                    MINISTERO DEL TURISMO 
                    Art.  54-bis   (Istituzione   del   Ministero   e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del  turismo,
          cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti  allo
          Stato in materia di turismo, eccettuati quelli  attribuiti,
          anche  dal  presente  decreto,  ad  altri  ministeri  o  ad
          agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                    2. Al Ministero del turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo. 
                    Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero
          cura la programmazione, il coordinamento  e  la  promozione
          delle politiche turistiche nazionali,  i  rapporti  con  le
          regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico,  le
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori. 
                    Art. 54-quater (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero
          si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati  da
          un segretario generale ai sensi degli articoli 4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a 4.". 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della  cultura"   e
          "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo".  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  "Ministro  del  turismo"  e  "Ministero  del
          turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo" e  "Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo". 
                4. 
                5. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  2,
          lettera d), capoverso "Art. 54-quater", e'  autorizzata  la
          spesa di euro 441.750 per l'anno 2021  e  di  euro  883.500
          annui a decorrere dall'anno 2022.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          2  dicembre  2019,  n.  169,   recante:   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance», e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  21  gennaio
          2020, n. 16. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29  luglio  2003,
          n. 174, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   recante:   «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazz. Uff.
          16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese (554), anche in mobilita',  e'  istituito,  a  cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
          al periodo  precedente  si  applica  altresi'  in  caso  di
          identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
          erogati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti
          privati  tramite  canali  fisici.   L'identita'   digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
          SPID  e  la  carta  di  identita'   elettronica   ai   fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
          e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. 
                3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
          in qualita' di gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del
          rilascio dell'identita'  digitale  a  una  persona  fisica,
          verificano  i  dati  identificativi  del  richiedente,  ivi
          inclusi l'indirizzo di residenza  e,  ove  disponibili,  il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di  cui  all'articolo  62,  anche  tramite  la  piattaforma
          prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche  sono  svolte
          anche successivamente al rilascio dell'identita'  digitale,
          con cadenza almeno annuale, anche ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AgID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  5,  del
          decreto-legge   1°   luglio   2009,   n.    78,    recante:
          «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini»,
          pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  1°  luglio  2009,  n.  150,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102: 
                «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (omissis) 
                5.  Le  amministrazioni   dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi. 
                (omissis)». 
              -  Si  riportano  i  commi   357,   357-bis,   357-ter,
          357-quater, 357-quinquies e 358 dell'art. 1 della legge  30
          dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazz. Uff.  31
          dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «357. Al fine di consentire l'acquisto  di  biglietti
          per  rappresentazioni   teatrali   e   cinematografiche   e
          spettacoli dal vivo,  libri,  abbonamenti  a  quotidiani  e
          periodici anche in  formato  digitale,  musica  registrata,
          prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di  accesso  a
          musei, mostre ed  eventi  culturali,  monumenti,  gallerie,
          aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
          i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di  danza  o
          di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse,  a
          decorrere dall'anno  2023:  a)  una  "Carta  della  cultura
          Giovani", a tutti i residenti nel territorio  nazionale  in
          possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno  in  corso
          di  validita',  appartenenti   a   nuclei   familiari   con
          indicatore della situazione  economica  equivalente  (ISEE)
          non superiore  a  35.000  euro,  assegnata  e  utilizzabile
          nell'anno  successivo   a   quello   del   compimento   del
          diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta  del  merito",  ai
          soggetti  che  hanno  conseguito,  non  oltre   l'anno   di
          compimento del diciannovesimo  anno  di  eta',  il  diploma
          finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o
          equiparati con  una  votazione  di  almeno  100  centesimi,
          assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello  del
          conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di  cui
          alla lettera a). 
                357-bis. Le Carte di cui al comma 357  sono  concesse
          nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le  somme  assegnate
          con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono  reddito
          imponibile del beneficiario e  non  rilevano  ai  fini  del
          computo del valore dell'ISEE. 
                357-ter. Con decreto del Ministro della  cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro dell'istruzione e del merito,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono definiti gli  importi  nominali
          da assegnare, nel rispetto del limite di spesa  di  cui  al
          comma  357-bis,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'   di
          attribuzione  e  di  utilizzo  della  Carta  della  cultura
          giovani e della Carta del merito. 
                357-quater. Il Ministero  della  cultura  vigila  sul
          corretto funzionamento delle Carte di cui al comma  357  e,
          in caso di eventuali usi difformi  o  di  violazioni  delle
          disposizioni   attuative,   puo'   provvedere   alla   loro
          disattivazione,  alla   cancellazione   dall'elenco   delle
          strutture,  delle  imprese  o  degli  esercizi  commerciali
          accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero  delle
          somme  non  rendicontate  correttamente   o   eventualmente
          utilizzate  per  spese  inammissibili,   nonche'   in   via
          cautelare alla sospensione dell'erogazione degli  accrediti
          oppure, in presenza di condotte  piu'  gravi  o  reiterate,
          alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. 
                357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma
          357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto
          dispone a carico  dei  trasgressori  l'irrogazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso  tra
          dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita  o
          erogata e comunque non inferiore nel minimo a  1.000  euro,
          nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e  II,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il  prefetto,  tenuto
          conto della gravita' del fatto, delle  conseguenze  che  ne
          sono   derivate   e   dell'eventuale   reiterazione   delle
          violazioni, dispone altresi' la sospensione  dell'attivita'
          della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato
          per un periodo non superiore a sessanta giorni. 
                358.  Ai  fini  di  cui   ai   commi   357-quater   e
          357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo  della
          guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione  volta
          a  regolare  le  modalita'  di  accesso  ai  dati  e   alle
          informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle
          Carte di cui al comma 357, per il loro  utilizzo  da  parte
          del medesimo Corpo  nelle  autonome  attivita'  di  polizia
          economico-finanziaria ai sensi del decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24    ottobre    2014,    recante:    «Definizione    delle
          caratteristiche  del  sistema  pubblico  per  la   gestione
          dell'identita' digitale  di  cittadini  e  imprese  (SPID),
          nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema
          SPID da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9  dicembre  2014,
          n. 285. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 2017, n.  169,  recante  «Regolamento  recante
          disciplina      sull'analisi       dell'impatto       della
          regolamentazione,   la    verifica    dell'impatto    della
          regolamentazione e la consultazione», e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 30 novembre 2017, n. 280. 
              - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE  del  4
          maggio 2016 n. L 119. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i commi 357 e 358  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.