IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17.
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
di carattere procedimentale e processuale a garanzia della
tempestivita' ed efficacia della procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonche' di adottare
ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita' produttiva
e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle societa'
strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti:
«Nei casi di societa' partecipate direttamente o indirettamente
da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle
emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese
che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza dei soci che
detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente,
almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi
abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei
requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia
omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi
quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di
provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di
presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al
passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma
1-bis, non puo' essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ne' possono essere
presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di
regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso
decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione
dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di
cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa
domanda e' archiviata.».