IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17. Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestivita' ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonche' di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita' produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle societa' strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi di societa' partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non puo' essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ne' possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda e' archiviata.».