IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», e, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera d), che prevede che l'Agenzia medesima e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto; Visto, altresi', l'art. 17, commi 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, che rinvia all'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei termini e delle modalita', mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del medesimo e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie e umane da parte delle amministrazioni cedenti, nonche' affida alle amministrazioni cedenti la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), del medesimo art. 17, prevedendo che a decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite; Visto, altresi', l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, il quale prevede che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi dello stesso decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 222, recante: «Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 223, recante: «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 17, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021, secondo i termini e le modalita' definite nel presente decreto; Vista la nota di assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 36962 del 7 settembre 2023; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, i termini e le modalita' per assicurare, mediante opportune intese, il trasferimento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni gia' assicurate dal Ministero dell'economia e delle finanze, quale Autorita' competente, in collaborazione con Banca d'Italia e Consob, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, nonche' per il trasferimento della relativa documentazione, anche classificata, e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie da parte dell'amministrazione cedente. 2. Il presente decreto fissa, altresi', i termini per il trasferimento in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021.