IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                  Nella seduta del 30 novembre 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche'  le  successive
disposizioni legislative relative al Comitato, ed in  particolare  il
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla
qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11
e 13, del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229»,  il  quale
all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019,
n. 141, ha previsto che dal  1°  gennaio  2021,  per  «rafforzare  il
coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del  perseguimento
degli  obiettivi  in  materia  di  sviluppo   sostenibile   indicati»
dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima
data,  nella  legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  e  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque richiamo» al  CIPE  «deve  intendersi
riferito al» CIPESS; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri»,   e   successive   modificazioni,   e   in
particolare, l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare
l'art. 1, recante «Attribuzioni  del  CIPE»,  il  quale  dispone  che
«nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dal  Governo,  il   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica,  sulla  base  di
proposte  delle  amministrazioni  competenti  per   materia,   svolge
funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di  politica
economica  nazionale,  nonche'  di   coordinamento   della   politica
economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  provvedendo,  in
particolare, a definire le linee di politica economica da  perseguire
in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando  gli
specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo  economico
e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli
obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di  perseguire
uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed  emanando  le
conseguenti direttive per la loro attuazione e per  la  verifica  dei
risultati»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e  ai  compiti
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, di seguito DIPE; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», così come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'applicazione  di  alcuni  orientamenti  sui
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143  recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.
59»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.  sono  definite
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (ora CIPESS) ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2 del
decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure  urgenti  in
materia di accesso  al  credito  e  di  adempimenti  fiscali  per  le
imprese,  di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  9  dell'art.  6   del   citato
decreto-legge n. 269 del 2003, il quale  prevede,  al  secondo  e  al
quarto capoverso che «SACE S.p.a. favorisce  l'internazionalizzazione
del  settore  produttivo  italiano,  privilegiando  gli  impegni  nei
settori strategici per l'economia  italiana  in  termini  di  livelli
occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese,  nonche'
gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia,
[...] e che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a., nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi»; 
  Visti,  altresi'  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,
9-sexies, 9-septies e 9-octies del predetto art. 6 del  decreto-legge
n. 269 del 2003, i quali definiscono un  nuovo  modello  di  sostegno
pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1°  gennaio  del
2021, e in tale quadro istituiscono, tra l'altro, presso il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Comitato   per   il   sostegno
finanziario pubblico all'esportazione; 
  Visto, in particolare,  il  comma  9-bis  del  citato  art.  6  del
decreto-legge n. 269 del 2003, il  quale  prevede  che  «SACE  S.p.a.
assume  gli  impegni  derivanti  dall'attivita'  assicurativa  e   di
garanzia  dei  rischi  definiti  non  di  mercato   dalla   normativa
dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura  del  dieci  per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.  Il  novanta
per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita'
al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre  che
«la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico  e
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica»; 
  Visto  altresi'  il  comma  9-septies  del  citato   art.   6   del
decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale «il Comitato per il
sostegno finanziario pubblico  all'esportazione,  su  proposta  della
SACE S.p.a., delibera il Piano  annuale,  che  definisce  l'ammontare
progettato  di  operazioni  da   assicurare,   suddivise   per   aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle  operazioni
da   sottoporre   all'autorizzazione    preventiva    del    Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma  9-ter,  nonche'  il
sistema dei limiti di rischio - Risk Appetite Framework  (di  seguito
"RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del  settore
bancario e assicurativo, la propensione  al  rischio,  le  soglie  di
tolleranza, con particolare  riguardo  alle  operazioni  che  possono
determinare  elevati   rischi   di   concentrazione   verso   singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di  destinazione.
Il Piano annuale e il RAF sono approvati, su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»; 
  Vista la convenzione MEF-SACE,  sottoscritta  ai  sensi  del  comma
9-quinquies del citato art. 6 del  decreto-legge  n.  269  del  2003,
approvata da questo Comitato con la delibera del 26 novembre 2020  n.
67 ed, in particolare,  l'art.  3.4,  il  quale  prevede  che  «fermo
restando lo Statutory Cover Limit Cumulato definito  dalla  legge  di
bilancio, entro il  15  luglio  di  ciascun  anno,  il  Comitato,  su
proposta di SACE, puo' approvare la proposta di  modifica  del  Piano
annuale di attivita' vigente e/o  del  RAF,  per  adattarli  a  nuove
priorita'  per  l'export  italiano  ovvero  a  mutamenti  del  quadro
economico. La proposta del Comitato di modifica del Piano annuale  di
attivita' e/o  del  RAF  e'  inviata  al  CIPE  per  la  delibera  di
approvazione.»; 
  Vista  la  delibera  CIPESS  del  27  dicembre  2022,  n.   57   di
approvazione del Piano annuale di attivita'  e  del  RAF  per  l'anno
2023; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, per l'anno finanziario
2023, ha fissato: (i) all'art. 3, comma 3, i limiti di  cui  all'art.
6, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003,  concernenti  gli  impegni
assumibili da SACE in corso d'anno, rispettivamente in 4 miliardi  di
euro per le garanzie di durata sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  40
miliardi di euro per le garanzie di durata superiore  a  ventiquattro
mesi e (ii) all'art.  5,  il  limite  cumulato  di  assunzione  degli
impegni da parte di  SACE  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per conto dello Stato («Statutory Cover Limit Cumulato»), di
cui all'art. 6, comma 9-bis, del  citato  decreto-legge  n.  269  del
2003, in 150.000 milioni di euro; 
  Considerato che il Comitato per il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione, nella riunione del 6 ottobre 2023, ha, tra l'altro:
(i) esaminato e approvato, ai  sensi  dell'art.  3.4  della  predetta
Convenzione MEF-SACE, la proposta di aggiornamento del Piano  annuale
di attivita' e del RAF vigenti - proposta da SACE in virtu' di  nuove
stime  che  determinano  una  diversa  composizione   della   domanda
assicurativa per adeguarla agli intervenuti  mutamenti  nel  contesto
economico; (ii) esaminato e approvato, su proposta di SACE, il  Piano
annuale di attivita' e il RAF per l'anno 2024,  cosi'  come  previsto
dall'art. 6, comma 9-septies del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  come  modificato  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Tenuto conto che la suddetta proposta di  aggiornamento  del  Piano
annuale di attivita' e del RAF per l'anno  2023  rientra  nei  citati
limiti di impegno assumibili da SACE in corso d'anno e  di  Statutory
Cover Limit Cumulato fissati dalla citata legge n. 197 del 2022; 
  Vista la nota MEF- GAB n. 47913 del 15 novembre 2023, con la  quale
e' stata trasmessa la proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, concernente l'approvazione con delibera, da parte di  questo
Comitato, dell'aggiornamento del Piano annuale di attivita' e del RAF
per l'anno 2023 e del Piano annuale di attivita' e del RAF per l'anno
2024; 
  Acquisito il concerto del Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
  Vista  la  nota  posta  a  base  dell'odierna  seduta   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'»; 
  Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato  condiviso
con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di  cui  all'art.
5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono  espresse  positivamente
nella citata nota congiunta; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' approvato l'aggiornamento del Piano annuale  di  attivita'  e
del Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2023 ai sensi  dell'art.
3.4 della  Convezione  MEF-SACE  S.p.a.  di  cui  all'art.  6,  comma
9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003 citato nelle premesse. 
  2. Sono approvati il Piano annuale di attivita' e il Risk  Appetite
Framework (RAF) per l'anno 2024 ai sensi del succitato art. 6,  comma
9-septies, del  decreto-legge  n.  269  del  2003,  i  quali  fissano
rispettivamente, i limiti degli impegni assicurativi di  SACE  S.p.a.
per l'anno 2024 in 60 miliardi di euro, suddivisi in  7  miliardi  di
euro per le garanzie di durata sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  53
miliardi di euro per le garanzie di durata superiore  a  ventiquattro
mesi, e il limite massimo cumulato di  assunzione  degli  impegni  di
SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per  conto
dello Stato, in 175 miliardi di euro. 
 
                                        Il vice Presidente: Giorgetti 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 2