IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito,
con modifiche, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il piano
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter
del citato decreto;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, in particolare l'art. 6, il quale prevede che, ai fini di
assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita'
amministrativa, di migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e
alle imprese e di procedere alla costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia
di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con piu' di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio
di ogni anno, il Piano integrato di attivita' e organizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.
81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli
adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di
attivita' e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a
mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del
medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del
PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui
relativi dati»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno
2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2022 con cui si
definisce il contenuto del Piano integrato di attivita' e
organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio
2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi
fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 215 del 14 settembre 2022;
Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.
2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di
Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art.
6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n.
82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno
2025»;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici,
ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3,
comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il
quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo
articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi
organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere
dall'anno 2019, e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti
a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a
partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del
piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135» ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7,
inerente al reclutamento dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro,
che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al
corso-concorso non puo' essere inferiore al cinquanta per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31
marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci
posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli
amministrativi delle amministrazioni pubbliche (ottavo
corso-concorso);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale di
duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (nono
corso-concorso);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in
particolare, l'art. 20 rubricato «Superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in
particolare, l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni
disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra
le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni
in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso
di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,
nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in particolare,
l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52,
comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001,
al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in
fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e
comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra
le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i
dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella
allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono,
in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia
professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i
criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla
base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve
essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis).
Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante
l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in
misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018
relativo al personale destinatario del presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in
particolare, l'art. 28 comma 1-ter secondo cui «Fatta salva la
percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire,
destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili
sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate e' riservata da
ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di
servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al
presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative
bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono
conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in
particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche' della
tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la
valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali.
Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al
personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo
indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello
dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in
particolare, l'art. 28-bis, rubricato «Accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia», che, al comma 1, prevede «Fermo
restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma
1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei
posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili
ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con
le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre
di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il
collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di
prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire
mediante concorso»;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e' prorogato
al 31 dicembre 2023 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del
2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e
gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure
concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata
alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni
per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento
di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i
candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento
dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di
rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute
entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo
scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019, 2020,
2021 2022 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni
effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da
sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, nonche' gli oneri a regime, come da
asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione
dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come
novellato dall'art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106;
Tenuto conto, ai fini della verifica della congruita' delle
dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da
norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;
Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con
apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte
dei propri organi di controllo;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11
maggio 2023, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023, che
autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con
il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre
2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri
La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicata nella tabella 1 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.