IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 9, comma 28, che stabilisce i
limiti entro cui le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di formazione e collaborazione;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 3-ter, comma 1, che
demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la
determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con
contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati
individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul
portale InPA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione;
Considerato che, il predetto art. 3-ter del citato decreto-legge n.
44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, demanda all'adottando decreto interministeriale la
determinazione dei contenuti omogenei delle convenzioni non onerose
che le amministrazioni dello Stato possono stipulare, fino al 31
dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per l'individuazione
di studenti di eta' inferiore a ventiquattro anni, che abbiano
concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10
per cento delle facolta' assunzionali esercitabili;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
20 dicembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure mediante
i quali le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono reclutare, fino al 31
dicembre 2026, con contratto a tempo determinato di apprendistato di
durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su
base territoriale.
2. Con il presente decreto sono determinati altresi' i contenuti
omogenei delle convenzioni non onerose che le amministrazioni di cui
al comma 1 possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le
istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di eta'
inferiore a ventiquattro anni, che abbiano concluso gli esami
previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con
contratto di formazione e lavoro.
3. Alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite del
10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in relazione
ai rispettivi ordinamenti, in deroga alle vigenti previsioni degli
articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatta
eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta'
metropolitane, ai quali e' consentito provvedere alle medesime
assunzioni nel limite del 20 per cento delle facolta' assunzionali
esercitabili.
4. Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle
norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.