IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per  il  diritto
al lavoro dei disabili; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 9, comma 28, che stabilisce i
limiti entro cui le amministrazioni dello Stato possono avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di formazione e collaborazione; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 3-ter, comma 1,  che
demanda ad un decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza   unificata,   la
determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con
contratto a tempo determinato di apprendistato, di  giovani  laureati
individuati su  base  territoriale  mediante  avvisi  pubblicati  sul
portale InPA; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro  e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione; 
  Considerato che, il predetto art. 3-ter del citato decreto-legge n.
44 del 2023, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n.  74,  demanda  all'adottando  decreto  interministeriale  la
determinazione dei contenuti omogenei delle convenzioni  non  onerose
che le amministrazioni dello Stato  possono  stipulare,  fino  al  31
dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per  l'individuazione
di studenti di  eta'  inferiore  a  ventiquattro  anni,  che  abbiano
concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere  a  tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite  del  10
per cento delle facolta' assunzionali esercitabili; 
  Su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
20 dicembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure mediante
i quali le amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  reclutare,  fino  al  31
dicembre 2026, con contratto a tempo determinato di apprendistato  di
durata massima di trentasei mesi,  giovani  laureati  individuati  su
base territoriale. 
  2. Con il presente decreto sono determinati  altresi'  i  contenuti
omogenei delle convenzioni non onerose che le amministrazioni di  cui
al comma 1 possono stipulare,  fino  al  31  dicembre  2026,  con  le
istituzioni universitarie per l'individuazione di  studenti  di  eta'
inferiore  a  ventiquattro  anni,  che  abbiano  concluso  gli  esami
previsti dal piano di studi, da  assumere  a  tempo  determinato  con
contratto di formazione e lavoro. 
  3. Alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite del
10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili,  in  relazione
ai rispettivi ordinamenti, in deroga alle  vigenti  previsioni  degli
articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  fatta
eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le  citta'
metropolitane,  ai  quali  e'  consentito  provvedere  alle  medesime
assunzioni nel limite del 20 per cento  delle  facolta'  assunzionali
esercitabili. 
  4. Le procedure di reclutamento  si  svolgono  nel  rispetto  delle
norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.