IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica
delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4
maggio 2023 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i
reometri capillari a determinate condizioni;
Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16
maggio 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al
piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile
impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei
dispositivi medico-diagnostici in vitro;
Vista la rettifica della suddetta direttiva delegata (UE)
2023/1526, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
185 del 24 luglio 2023;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2023/1437 e (UE) 2023/1526, provvedendo, a tal fine, a modificare
l'allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato IV
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 41 e' inserito il seguente:
+-------+------------------------------+----------------------------+
| |Piombo come stabilizzatore | |
| |termico del cloruro di | |
| |polivinile (PVC) impiegato | |
| |come materiale di base nei | |
| |sensori elettrochimici | |
| |amperometrici, potenziometrici| |
| |e conduttimetrici utilizzati | |
| |nei dispositivi | |
| |medico-diagnostici in vitro | |
| |per l'analisi della creatinina|Si applica alla categoria 8 |
| |e dell'azoto ureico ematico |e scade il 31 dicembre |
|«41-bis|nel sangue intero |2023.» |
+-------+------------------------------+----------------------------+
b) e' aggiunto in fine il seguente punto:
+---+-------------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio nei trasduttori di pressione| |
| |di fusione per reometri capillari a |Si applica alla categoria|
| |temperature superiori a 300 °C e |9 e scade il 31 dicembre |
|«49|pressioni superiori a 1000 bar. |2025.». |
+---+-------------------------------------+-------------------------+