IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in
particolare, l'articolo 4 che ha  ridenominato  il  «Ministero  della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica»; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 27, ai sensi del quale  all'aggiornamento  e  alla  modifica
delle  disposizioni  degli  allegati   al   decreto,   derivanti   da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del  4
maggio 2023 che modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di  fusione  per  i
reometri capillari a determinate condizioni; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16
maggio 2023 che  modifica  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa  al
piombo  come  stabilizzatore  termico  del  cloruro   di   polivinile
impiegato  come  materiale  di  base  nei  sensori   utilizzati   nei
dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
  Vista  la  rettifica  della  suddetta   direttiva   delegata   (UE)
2023/1526, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  L
185 del 24 luglio 2023; 
  Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2023/1437 e (UE) 2023/1526, provvedendo, a  tal  fine,  a  modificare
l'allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'allegato IV 
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 
 
  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il punto 41 e' inserito il seguente: 
 
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       |Piombo come stabilizzatore    |                            |
|       |termico del cloruro di        |                            |
|       |polivinile (PVC) impiegato    |                            |
|       |come materiale di base nei    |                            |
|       |sensori elettrochimici        |                            |
|       |amperometrici, potenziometrici|                            |
|       |e conduttimetrici utilizzati  |                            |
|       |nei dispositivi               |                            |
|       |medico-diagnostici in vitro   |                            |
|       |per l'analisi della creatinina|Si applica alla categoria 8 |
|       |e dell'azoto ureico ematico   |e scade il 31 dicembre      |
|«41-bis|nel sangue intero             |2023.»                      |
+-------+------------------------------+----------------------------+
 
    b) e' aggiunto in fine il seguente punto: 
 
+---+-------------------------------------+-------------------------+
|   |Mercurio nei trasduttori di pressione|                         |
|   |di fusione per reometri capillari a  |Si applica alla categoria|
|   |temperature superiori a 300 °C e     |9 e scade il 31 dicembre |
|«49|pressioni superiori a 1000 bar.      |2025.».                  |
+---+-------------------------------------+-------------------------+