IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni; Vista la direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro; Vista la rettifica della suddetta direttiva delegata (UE) 2023/1526, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185 del 24 luglio 2023; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il punto 41 e' inserito il seguente: +-------+------------------------------+----------------------------+ | |Piombo come stabilizzatore | | | |termico del cloruro di | | | |polivinile (PVC) impiegato | | | |come materiale di base nei | | | |sensori elettrochimici | | | |amperometrici, potenziometrici| | | |e conduttimetrici utilizzati | | | |nei dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro | | | |per l'analisi della creatinina|Si applica alla categoria 8 | | |e dell'azoto ureico ematico |e scade il 31 dicembre | |«41-bis|nel sangue intero |2023.» | +-------+------------------------------+----------------------------+ b) e' aggiunto in fine il seguente punto: +---+-------------------------------------+-------------------------+ | |Mercurio nei trasduttori di pressione| | | |di fusione per reometri capillari a |Si applica alla categoria| | |temperature superiori a 300 °C e |9 e scade il 31 dicembre | |«49|pressioni superiori a 1000 bar. |2025.». | +---+-------------------------------------+-------------------------+