IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visti il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione del 17
dicembre 2019 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della
Commissione del 7 dicembre 2020, recanti modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 2016/429;
Visti i regolamenti delegati (UE) n. 2019/2035 della Commissione
del 28 giugno 2019, n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre
2019, n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 e n.
2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integrano il
regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti
che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonche' alla
tracciabilita' di determinati animali;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie
elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del
23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689
che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai
programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per
determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali, e in particolare l'art. 26;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/385 della Commissione
del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da brucellosi (Brucella melitensis), gli allegati I e II della
decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di
ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e gli allegati I e
II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di
indenni e il riconoscimento dei programmi di eradicazione della
malattia di Aujeszky di alcune regioni;
Vista la legge 2 giugno 1964, n. 615, recante disciplina
concernente bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e
dalla brucellosi;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante
Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento
ordinario - n. 43;
Visto in particolare l'art. 1, comma 427, della citata legge 29
dicembre 2022, n. 197 che dispone l'istituzione, nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del Fondo per il ristoro delle aziende
bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui
all'art. 12, comma 1, della stessa legge recante «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli
articoli 26 e 27;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 agosto
1996, n. 587 «Regolamento concernente modificazioni al regolamento
per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988,
n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale
20 luglio 1989, n. 298», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
«Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2015,
prorogata con modifiche, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro
della salute 23 giugno 2021, nonche' da ultimo prorogata fino al 31
dicembre 2023 con l'ordinanza 15 giugno 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno
2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017;
Visto in particolare, l'art. 6 del citato regolamento, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo
continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali» e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 "Regolamento recante:
"Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali"»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (di
seguito MASAF);
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, prot. n. 29419 del 20 gennaio 2023,
sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023,
registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
30 gennaio 2023 al n. 1423;
Vista la direttiva del direttore generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
28 febbraio 2023 al n. 122;
Considerato che le risorse del sopra menzionato Fondo sono
destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i
rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della
legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 agosto
1996, n. 587;
Considerato che le risorse del sopracitato art. 1, comma 427, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stanziate sul capitolo 1475 pg.
01 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per
l'esercizio finanziario corrente, «Fondo per il ristoro delle aziende
bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023», al
fine di sostenere le aziende della filiera bufalina danneggiate a
seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel
territorio nazionale, e in particolare nella Regione Campania,
nonche' per fare fronte alla necessita' di ripopolamento degli
allevamenti;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma
427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 a favore degli allevatori
di bufale e dunque, di disciplinare le modalita' di attribuzione
degli incrementi dei ristori calcolati sulla base dell'effettiva
perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla
media degli anni 2020 e 2021;
Vista la nota prot. n. MASAF-2023-0133474 del 2 marzo 2023, con la
quale si chiede al Ministero della salute il numero di animali
sottoposti ad abbattimento per ogni singolo allevamento della Regione
Campania (gli allevamenti identificati attraverso il proprio codice
AUSL), negli anni 2020, 2021 e 2022 e le somme erogate per gli
abbattimenti a favore di ogni singola azienda negli anni 2020, 2021 e
2022 e le norme e/o ordinanze del Ministero della salute che hanno
accompagnato la vicenda «brucellosi» in Campania;
Acquisita la nota prot. n. n. 0006522-DGSAF-MDS-P dell'8 marzo 2023
con la quale la regione Campania su richiesta del Ministero della
salute, fornisce al MASAF il numero di animali sottoposti ad
abbattimento per ogni singolo allevamento bufalino (codice aziendale
e codice fiscale) della Regione Campania, negli anni 2020, 2021, 2022
e le somme erogate per abbattimenti brucellosi e tubercolosi bufalina
in favore;
Vista la nota prot. n. n. MASAF-2023-0244655 del 10 maggio 2023 con
la quale si chiedono al Ministero della salute i dati della Regione
Puglia o eventuali altri ambiti territoriali nazionali in cui si
siano manifestati attivita' di abbattimento dei capi bufalini;
Acquisita la nota prot. n. n. 0014389-DGSAF-MDS-P DGSAF, del 30
maggio 2023 in cui la regione Puglia su richiesta del Ministero della
salute, fornisce al MASAF, il numero di animali sottoposti ad
abbattimento per ogni singolo allevamento bufalino (codice aziendale
e codice fiscale) della Regione Puglia negli anni 2020, 2021, 2022 e
le relative somme erogate per abbattimenti per brucellosi e
tubercolosi bufalina;
Preso atto che l'art. 1, comma 427, della citata legge 29 dicembre
2022, n. 197, dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministro
della salute, sono definite le modalita' di attribuzione degli
incrementi da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di
produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media degli
anni 2020 e 2021;
Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere
con nota prot. n. 0653680 del 27 novembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Con il presente decreto si dispone un intervento finalizzato a
ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito
della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio
nazionale, e, in particolare, nella Regione Campania, nonche' per
fare fronte alla necessita' di ripopolamento degli allevamenti,
mediante il «Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023», in attuazione di
quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
2. Il predetto fondo grava sul capitolo 1475 pg. 01 dello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
3. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di
terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e'
calcolata in base a terreni agricoli.