IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa  in  materia  di  sanita'  animale»),  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione  del  17
dicembre 2019 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della
Commissione del 7 dicembre 2020, recanti  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) n. 2016/429; 
  Visti i regolamenti delegati (UE) n.  2019/2035  della  Commissione
del 28 giugno 2019, n. 2020/687 della  Commissione  del  17  dicembre
2019, n. 2020/688  della  Commissione  del  17  dicembre  2019  e  n.
2020/689 della Commissione del 17 dicembre  2019,  che  integrano  il
regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative agli  stabilimenti
che detengono  animali  terrestri  e  agli  incubatoi,  nonche'  alla
tracciabilita' di determinati animali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della  Commissione  del
17 dicembre 2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/881 della  Commissione  del
23 marzo 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689
che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai
programmi di eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per
determinate malattie elencate ed emergenti; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali, e in particolare l'art. 26; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2021/385  della  Commissione
del  2  marzo  2021,  che  modifica  l'allegato  II  della  decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di  ufficialmente  indenni
da brucellosi (Brucella  melitensis),  gli  allegati  I  e  II  della
decisione  2003/467/CE  per   quanto   riguarda   la   qualifica   di
ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e gli allegati I  e
II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda  la  qualifica  di
indenni e il  riconoscimento  dei  programmi  di  eradicazione  della
malattia di Aujeszky di alcune regioni; 
  Vista  la  legge  2  giugno  1964,  n.  615,   recante   disciplina
concernente bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi  e
dalla brucellosi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136  recante
Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n.  197  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana  n.  303  del  29  dicembre  2022  -  Supplemento
ordinario - n. 43; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 427,  della  citata  legge  29
dicembre 2022, n. 197  che  dispone  l'istituzione,  nello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, del Fondo per il  ristoro  delle  aziende
bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  segnatamente  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12, comma  1,  della  stessa  legge  recante  «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici», secondo il quale  la  concessione
di  sovvenzioni,  contributi,   sussidi   e   ausili   finanziari   e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate  alla  predeterminazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo   a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche  amministrazioni»  e,  in  particolare,  gli
articoli 26 e 27; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 agosto
1996, n. 587 «Regolamento concernente  modificazioni  al  regolamento
per la determinazione dei  criteri  per  il  calcolo  del  valore  di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2  giugno  1988,
n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale
20 luglio 1989, n. 298», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 1996; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
«Misure  straordinarie  di  polizia   veterinaria   in   materia   di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 144  del  24  giugno  2015,
prorogata con modifiche, da  ultimo,  con  l'ordinanza  del  Ministro
della salute 23 giugno 2021, nonche' da ultimo prorogata fino  al  31
dicembre 2023  con  l'ordinanza  15  giugno  2023,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148  del  27  giugno
2023; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  del  31  maggio  2017,   n.   115
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017; 
  Visto in particolare, l'art. 6 del  citato  regolamento,  il  quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore  agricolo
continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154», come modificato  dal  decreto  legislativo  4  ottobre
2019, n. 116; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato e integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante  modifica  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali» e dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n.  72  "Regolamento  recante:
"Modifica del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali"»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  (di
seguito MASAF); 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, prot.  n.  29419  del  20  gennaio  2023,
sull'azione  amministrativa  e  sulla  gestione  per   l'anno   2023,
registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502,
registrata all'Ufficio  centrale  di  bilancio  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
30 gennaio 2023 al n. 1423; 
  Vista  la  direttiva  del  direttore   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023,
registrata all'Ufficio  centrale  di  bilancio  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
28 febbraio 2023 al n. 122; 
  Considerato  che  le  risorse  del  sopra  menzionato  Fondo   sono
destinate a incrementare, fino a un  massimo  del  10  per  cento,  i
rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai  sensi  della
legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto  del
Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298,  come  modificato  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della  sanita'  19  agosto
1996, n. 587; 
  Considerato che le risorse del sopracitato art. 1, comma 427, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stanziate sul capitolo 1475  pg.
01  dello   stato   di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  per
l'esercizio finanziario corrente, «Fondo per il ristoro delle aziende
bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023», al
fine di sostenere le aziende della  filiera  bufalina  danneggiate  a
seguito della diffusione della brucellosi  e  della  tubercolosi  nel
territorio  nazionale,  e  in  particolare  nella  Regione  Campania,
nonche' per  fare  fronte  alla  necessita'  di  ripopolamento  degli
allevamenti; 
  Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto  dall'art.  1,  comma
427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 a favore  degli  allevatori
di bufale e dunque, di  disciplinare  le  modalita'  di  attribuzione
degli incrementi dei  ristori  calcolati  sulla  base  dell'effettiva
perdita di produzione delle  aziende  nell'anno  2022  rispetto  alla
media degli anni 2020 e 2021; 
  Vista la nota prot. n. MASAF-2023-0133474 del 2 marzo 2023, con  la
quale si chiede al  Ministero  della  salute  il  numero  di  animali
sottoposti ad abbattimento per ogni singolo allevamento della Regione
Campania (gli allevamenti identificati attraverso il  proprio  codice
AUSL), negli anni 2020, 2021 e  2022  e  le  somme  erogate  per  gli
abbattimenti a favore di ogni singola azienda negli anni 2020, 2021 e
2022 e le norme e/o ordinanze del Ministero della  salute  che  hanno
accompagnato la vicenda «brucellosi» in Campania; 
  Acquisita la nota prot. n. n. 0006522-DGSAF-MDS-P dell'8 marzo 2023
con la quale la regione Campania su  richiesta  del  Ministero  della
salute,  fornisce  al  MASAF  il  numero  di  animali  sottoposti  ad
abbattimento per ogni singolo allevamento bufalino (codice  aziendale
e codice fiscale) della Regione Campania, negli anni 2020, 2021, 2022
e le somme erogate per abbattimenti brucellosi e tubercolosi bufalina
in favore; 
  Vista la nota prot. n. n. MASAF-2023-0244655 del 10 maggio 2023 con
la quale si chiedono al Ministero della salute i dati  della  Regione
Puglia o eventuali altri ambiti  territoriali  nazionali  in  cui  si
siano manifestati attivita' di abbattimento dei capi bufalini; 
  Acquisita la nota prot. n. n.  0014389-DGSAF-MDS-P  DGSAF,  del  30
maggio 2023 in cui la regione Puglia su richiesta del Ministero della
salute, fornisce  al  MASAF,  il  numero  di  animali  sottoposti  ad
abbattimento per ogni singolo allevamento bufalino (codice  aziendale
e codice fiscale) della Regione Puglia negli anni 2020, 2021, 2022  e
le  relative  somme  erogate  per  abbattimenti  per   brucellosi   e
tubercolosi bufalina; 
  Preso atto che l'art. 1, comma 427, della citata legge 29  dicembre
2022, n. 197, dispone che con decreto del Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  sentito  il  Ministro
della salute,  sono  definite  le  modalita'  di  attribuzione  degli
incrementi  da  calcolare  sulla  base  dell'effettiva   perdita   di
produzione delle aziende nell'anno 2022  rispetto  alla  media  degli
anni 2020 e 2021; 
  Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere
con nota prot. n. 0653680 del 27 novembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con il presente decreto si dispone un intervento  finalizzato  a
ristorare le aziende della filiera  bufalina  danneggiate  a  seguito
della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel  territorio
nazionale, e, in particolare, nella  Regione  Campania,  nonche'  per
fare fronte  alla  necessita'  di  ripopolamento  degli  allevamenti,
mediante il «Fondo per il ristoro delle  aziende  bufaline,  con  una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno  2023»,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197. 
  2. Il predetto fondo grava sul capitolo 1475 pg. 01 dello stato  di
previsione   del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
  3. La presente misura di sostegno non attiene alla  concessione  di
terreni agricoli e zootecnici demaniali e  non  e'  inerente  ne'  e'
calcolata in base a terreni agricoli.