IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che ha istituito  il  Sistema
terziario di  istruzione  tecnologica  superiore,  e  in  particolare
l'art. 4, comma 10; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5
marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione
del Ministero dell'istruzione  e  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento  (UE)  2021/241  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  riguardante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» e in particolare l'art.  405,  concernente  «Norme  comuni  ai
concorsi per il reclutamento del personale docente»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'art. 64, comma 4, che prevede l'adozione di uno o piu'  regolamenti
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
finalizzati ad  una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, tra i  quali,  alla
lettera  a),  e'  indicato  il  regolamento  di  razionalizzazione  e
accorpamento delle classi di concorso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81,  di  adozione  di  «Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo  delle  risorse  umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,  avente  a   oggetto   «Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art.  5,  recante  «Scuola
secondaria di I grado»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino  degli
istituti  professionali  a  norma  dell'art.   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89, di  adozione  del  «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n.
52, avente ad oggetto «Regolamento  di  organizzazione  dei  percorsi
della sezione a indirizzo sportivo del sistema  dei  licei,  a  norma
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n. 19, di adozione  del  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e  in  particolare,  l'art.  4,  comma
2-bis, introdotto dall'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, recante «Ulteriori misure  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e   resilienza   (PNRR)»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente  la
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte
la revisione  e  l'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi  di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della  scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 19 del 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12  giugno  2020,
n. 33, recante «Individuazione delle classi di concorso da  abbinare,
in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui  al
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  alle  discipline  di
riferimento del biennio e  agli  insegnamenti  del  terzo,  quarto  e
quinto  anno  indicati  nell'allegato  3  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,  24  maggio
2018, n. 92»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e, in particolare, l'art. 20, comma 3, lettera e) che  ha  modificato
l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 febbraio  2005,  n.  22,  con  il  quale  sono  state
individuate le classi di lauree  specialistiche  corrispondenti  alle
lauree previste dal  pregresso  ordinamento  universitario,  ai  fini
dell'accesso all'insegnamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  26
luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione
e l'attivazione, da parte delle  universita',  dei  corsi  di  studio
(attuazione decreti ministeriali del 16 marzo  2007,  di  definizione
delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in
particolare l'allegato  2,  recante  «Corrispondenza  tra  classi  di
laurea relative al decreto  ministeriale  n.  270/2004  e  classi  di
laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009,  riguardante
«Equiparazione tra classi delle  lauree  di  cui  all'ex  decreto  n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  12
agosto 2020, n. 446 recante «Definizione, ai sensi  dell'art.  4  del
regolamento di cui al decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  delle
classi dei corsi di laurea a orientamento professionale»; 
  Vista la legge 9 novembre 2021, n.  163  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti»; 
  Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, numeri 682,
683 e 684, attuativi dell'art. 2 della predetta  legge  n.  163/2021,
mediante i quali sono stati resi abilitanti gli ordinamenti didattici
delle classi di laurea a orientamento professionale  L-P01,  L-P02  e
L-P03 di cui al decreto ministeriale n. 446/2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
agosto 2023, riguardante il percorso universitario  e  accademico  di
formazione iniziale e  abilitazione  dei  docenti  di  posto  comune,
compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I
e II grado; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state  ripartite  le  ulteriori
risorse per il potenziamento  dei  laboratori  di  altri  quattordici
Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di  nuova  costituzione,
che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari  a
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
Istituti  tecnologici  superiori  «ITS  Academy»  nell'ambito   della
Missione 4 - Istruzione e ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS)»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Vista la Missione 4  -  Istruzione  e  ricerca  -  Componente  1  -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido  alle  universita'  -  Riforma  1.2  «Riforma  del  sistema   di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR; 
  Vista in particolare, la  Missione  4  -  Istruzione  e  ricerca  -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle universita' - Investimento  1.5  «Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Considerato  che  detto   investimento   «mira   al   potenziamento
dell'offerta  degli  enti  di  formazione   professionale   terziaria
attraverso la creazione di network con aziende, universita' e  centri
di  ricerca  tecnologica/scientifica,  autorita'  locali  e   sistemi
educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il  potenziamento  dei
laboratori con tecnologie 4.0»; 
  Visto il target  M4C1-20  dell'Investimento  1.5,  che  prevede  un
aumento del numero di studenti  iscritti  al  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS); 
  Vista  la  milestone  europea  M4C1-10  «Entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'efficace attuazione e  applicazione  di  tutte  le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria,  secondaria  e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli  atti
normativi  per  l'efficace  entrata  in  vigore  della   legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di  almeno  70.000
docenti con il nuovo sistema di reclutamento; 
  Visto  l'accordo  ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and resilience facility - Operational  arrangements
between the european Commission and Italy»; 
  Visto l'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24  febbraio  2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.
41, «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti  per  l'attuazione
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica  agricola
comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n.  88
del 17 maggio 2023, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle
modalita' per la costituzione e i compensi  delle  commissioni  delle
prove di verifica finale  delle  competenze  acquisite  da  parte  di
coloro che hanno seguito con  profitto  i  percorsi  formativi  degli
Istituti  tecnologici  superiori  (ITS  Academy);  alle   indicazioni
generali per la verifica finale delle competenze acquisite e  per  la
relativa  certificazione,  nonche'   ai   modelli   di   diploma   di
specializzazione  per  le  tecnologie  applicate  e  il  diploma   di
specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli
articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  del  4
ottobre 2023, n. 191, concernente  la  definizione  dei  requisiti  e
degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento  degli
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti
e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  del  20
ottobre 2023,  n.  203  recante  «Disposizioni  concernenti  le  aree
tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento  degli
ITS Academy e gli standard minimi  delle  competenze  tecnologiche  e
tecnico-professionali»; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 4, comma  10,
della legge 15 luglio 2022, n. 99 e di  stabilire  la  corrispondenza
dei titoli relativi ai diplomi di  quinto  e  di  sesto  livello  del
Quadro europeo delle  qualificazioni  (EQF),  conseguiti  presso  gli
Istituti tecnologici superiori  (ITS  Academy),  per  l'accesso  alle
classi di  concorso  e  per  la  partecipazione  ai  concorsi  previo
conseguimento dell'abilitazione di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativamente ai posti  di
insegnante tecnico-pratico (ITP); 
  Considerato che l'art. 405 del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297, «Testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione»,    prevede    che    il    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provveda con  proprio  decreto  alla
revisione periodica della tipologia  delle  classi  di  concorso  per
l'accesso ai ruoli del personale docente; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione formulato nella seduta plenaria n.  114  del  16  novembre
2023; 
  Ritenuto di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione  che  non  appaiono  in
contrasto  con  le  norme  vigenti  in  materia  e  non  limitano  le
prerogative dell'amministrazione; 
  Ritenuto di accogliere le proposte di integrazione dell'allegato 1,
ad eccezione di quella concernente il Laboratorio B25  -  Laboratorio
di scienze e tecnologie delle costruzioni navali per la figura  2.2.1
- Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica,  in  quanto  non
coerente con il percorso formativo; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca con nota  protocollo  n.  12435  -  del  7  dicembre  2023  -
AOOGABMUR - Ufficio Gabinetto del MUR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, valgono le seguenti definizioni: 
    a) EQF: quadro europeo delle qualificazioni; 
    b) diploma di specializzazione per  le  tecnologie  applicate  di
quinto livello EQF: titolo rilasciato all'esito del  corso  formativo
biennale erogato dagli ITS Academy, ai sensi dell'art.  5,  comma  1,
lettera a), della legge n. 99/2022; 
    c)  diploma  di  specializzazione  superiore  per  le  tecnologie
applicate di sesto livello EQF: titolo rilasciato all'esito del corso
formativo triennale, erogato dagli ITS Academy, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lettera b), della legge n. 99/2022; 
    d) credito  formativo:  l'insieme  di  competenze,  conoscenze  e
abilita' acquisite in esito al percorso formativo, che possono essere
riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo  al  fine  di
ridurre il numero di  crediti  necessari  per  il  conseguimento  del
relativo titolo, ivi compreso nell'ambito di un ulteriore percorso di
formazione o di abilitazione utile ai fini dell'accesso  al  concorso
per insegnante tecnico-pratico (ITP).