La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione,
deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove
previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi
di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici
propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso
pregiudizievole per la loro conservazione o integrita' ovvero ad un
uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 10.000 a euro 40.000.
3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui
ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai
medesimi commi e' il prefetto del luogo in cui e' stata commessa la
violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione
delle violazioni e' notificato al trasgressore entro centoventi
giorni dal giorno in cui il fatto e' commesso.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai
sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della
cultura affinche' siano impiegati prioritariamente per il ripristino
dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le
modalita' di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 1 e 2.
5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento,
il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione in misura
ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e'
ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si
sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge
si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo
o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria
indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
a) l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa tengono
conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria
competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione
pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella
riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da
quella giudiziaria.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella G.U. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.