IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede
l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni
sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' adottato, secondo la procedura ivi
indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto
termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con
decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis;
Visto il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001, come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed il comma 1.1 dello stesso art.
30, inserito dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e successivamente modificato dall'art. 12, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 che
disciplinano l'istituto della «mobilita' volontaria», che consente
alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, prevedendo, in determinate
fattispecie, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e
stabilendo in materia, per gli enti locali e per il servizio
sanitario nazionale, specifiche discipline e, per il personale della
scuola, la conferma delle disposizioni vigenti;
Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 30 del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei
rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi
collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini
del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma
dell'art. 2103 del codice civile, configurandosi la predetta
fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni;
Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente
comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico;
Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono che il
passaggio in altra amministrazione del dipendente e' disposto
nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso l'amministrazione di provenienza e che, salvo
diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;
Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del
personale in disponibilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2015 con cui, in attuazione del citato 29-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati definiti i criteri
generali per l'equiparazione tra le aree e le categorie di
inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di
contrattazione nonche' le tabelle di corrispondenza tra i rispettivi
livelli economici previsti dai contratti collettivi vigenti alla data
di emanazione dello stesso decreto del Presidente del consiglio dei
ministri;
Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede la stipula di
appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative,
secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire fino a
un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la
dirigenza;
Rilevato che, in attuazione del predetto art. 40, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento alla
contrattazione relativa ai trienni 2016-2018 e 2019-2021 sono stati
definiti i nuovi comparti di contrattazione con accorpamento, in
taluni casi, di preesistenti comparti e che i rinnovi contrattuali
del triennio 2019-2021 hanno modificato sia i previgenti sistemi di
classificazione del personale sia le previgenti strutture della
retribuzione attribuendo trattamenti tabellari e differenziali
stipendiali che assumono, a parita' di inquadramento, valori diversi
per ciascun CCNL;
Rilevato che, conseguentemente, al fine di consentire la
definizione di corrispondenze coerenti con tale nuovo assetto, si
rende necessario emanare un nuovo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Ritenuto di confermare, alla luce delle nuove disposizioni
contrattuali, i principi generali posti a base del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, secondo cui per
individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi
comparti di contrattazione del personale non dirigenziale e'
necessario stabilire, in termini generali e preventivi,
l'equiparazione tra le aree e le categorie di inquadramento del
personale mediante il confronto tra gli ordinamenti professionali
disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle
mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle
responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed
alle famiglie professionali, indicati nelle declaratorie delle
medesime aree e categorie nonche' nei contratti collettivi nazionali
integrativi;
Ritenuto di dover disciplinare i criteri generali della
corrispondenza tra i rispettivi livelli economici previsti dai
contratti collettivi tenendo conto dei nuovi sistemi di
classificazione del personale e delle nuove strutture della
retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi
differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali
del triennio 2019-2021 in relazione alla fase di primo inquadramento,
rinviando ad una successivo decreto la disciplina di tali criteri con
riferimento ai differenziali stipendiali che saranno conseguiti per
effetto delle progressioni economiche da attuarsi secondo le nuove
discipline introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale
relativa al predetto triennio;
Considerato che l'equiparazione tra le aree e le categorie di
inquadramento del personale interessato ai processi di mobilita'
volontaria di cui trattasi deve essere comunque accertata
dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla
fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti
professionali, nonche' dei criteri definiti dal presente decreto;
Ritenuto altresi' di confermare il criterio secondo cui le
determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico
del dipendente trasferito in mobilita' volontaria devono tenere conto
anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo
professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il
rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di
inquadramento;
Stabilito che, alla luce della predetta nuova disciplina
contrattuale, la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai
diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base
del criterio della prossimita' degli importi complessivi della
retribuzione tabellare e dei differenziali stipendiali di prima
applicazione previsti dai nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro del triennio 2019-2021 del comparto di destinazione;
Rilevato altresi' che le corrispondenze stabilite dal presente
decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento in
posizioni professionali il cui accesso e' riservato al pubblico
concorso;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del
quale «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche
disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni
di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le
risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in
servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente»;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del
quale per le finalita' ivi previste le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31
gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attivita' e
organizzazione, di cui il citato piano triennale dei fabbisogni del
personale ne costituisce apposita sezione;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma
1-bis, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree prevedendo, altresi', che la
contrattazione collettiva individui un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione, e che le
progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi
di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e
professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti,
attraverso l'attribuzione di fasce di merito;
Visto il CCNQ del 3 agosto 2021 per la definizione dei comparti di
contrattazione per il triennio 2019-2021;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il predetto
triennio 2019-2021 relativi al personale non dirigenziale dei
comparti Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca,
sanita', ed in particolare la disciplina dell'ordinamento
professionale e della retribuzione tabellare e dei differenziali
stipendiali;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai
segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il
16 maggio 2001, e, in particolare, l'art. 32, che prevede le
corrispondenze professionali in caso di mobilita';
Ritenuto di non considerare nel presente decreto il personale
docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale, in quanto il
relativo trattamento economico per il triennio 2019-2021 e' ancora in
corso di definizione, nonche' i dipendenti dell'ENAC, dell'AGID e
degli enti pubblici di ricerca per i quali non e' stato ancora
definito il nuovo sistema di classificazione;
Ritenuto opportuno, in ragione della specificita' dell'ordinamento
professionale, escludere dall'ambito di applicazione del presente
decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento professionale
di alcuni contratti collettivi, nonche' i profili professionali di
ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in
materia di mobilita' e, ove compatibili, i criteri del presente
decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
con cui il Sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022,
con cui ilo Ministro senza portafoglio Sen. Paolo Zangrillo e' stato
conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre
2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 26
luglio 2023;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative con nota 68420
in data 31 ottobre 2023;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto ha la finalita' di disciplinare i processi
di mobilita' fra pubbliche amministrazioni del personale non
dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli
economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della
retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi
differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali
del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi
sistemi di classificazione.
2. I criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli
economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo,
integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti e
non trovano applicazione al personale docente e non docente della
scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale nonche' al personale dell'ENAC, dell'AGID e
degli enti pubblici di ricerca.
3. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C e'
inquadrato nell'area professionale piu' elevata prevista nell'ambito
dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 adottati da ciascuna amministrazione.