IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 1, comma  1043,
prevede l'istituzione del  sistema  informatico  di  registrazione  e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Considerato che l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 2021/241
prevede che «Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020  sono
ammissibili a  condizione  che  soddisfino  i  requisiti  di  cui  al
presente regolamento.»; 
  Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) n.
2021/241 del 12 febbraio 2021, il principio  di  parita'  di  genere,
l'obbligo  di  protezione  e  valorizzazione  dei   giovani   ed   il
superamento del divario territoriale; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 2021/241, come  segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un  danno
significativo all'obiettivo ambientale,  ai  sensi,  ove  pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del  Parlamento  e
del  Consiglio  del  18  giugno  2020  che  definisce  gli  obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021, notificata  all'Italia  dal  Segretariato  generale  del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visti i  regolamenti  (UE)  nn.  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 47 del  citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari  opportunita'  e  inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; 
  Visto il decreto  ministeriale  17  dicembre  2008  istitutivo  del
Sistema informativo per il monitoraggio  dell'assistenza  domiciliare
(SIAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 6 del 9 gennaio 2009,  e  successive  modificazioni,  che  mira  a
costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul
singolo paziente, dalla quale rilevare informazioni  in  merito  agli
interventi sanitari e socio-sanitari erogati da  operatori  afferenti
al Servizio sanitario nazionale  (SSN),  nell'ambito  dell'assistenza
domiciliare; 
  Considerato che le informazioni rilevate dal SIAD sono le seguenti:
caratteristiche  anagrafiche   dell'assistito;   valutazione   ovvero
rivalutazione sociosanitaria dell'assistito e  dei  relativi  bisogni
assistenziali; dati relativi alla fase di erogazione;  dati  relativi
alla sospensione della presa in carico; dati relativi alla dimissione
dell'assistito; 
  Rilevato che i dati del SIAD, trasmessi dalle  regioni  e  province
autonome, sono sottoposti  a  controlli  di  qualita'  e  completezza
attraverso funzionalita' e reportistica disponibili  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo  sanitario  (NSIS),  in  quanto  lo  stesso
conferimento dei dati e' ricompreso  fra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato,  ai  sensi   dell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-regioni il 23 marzo 2005; 
  Considerato che l'assistenza domiciliare, come definita dal decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  e'
differenziata in livelli di intensita' assistenziale crescente (dalle
cure domiciliari di livello base  alle  cure  domiciliari  a  elevata
intensita'),   cosiddetti   «CIA   -   Coefficienti   di   intensita'
assistenziale», in  relazione  al  numero  di  accessi  (proxy  della
complessita'); 
  Considerata l'implementazione  all'interno  della  dashboard  NSIS,
alimentata dal flusso informativo SIAD, dell'indicatore relativo agli
«Assistiti over 65 trattati  in  ADI  in  rapporto  alla  popolazione
anziana (per 100)»  (5bis),  che  aggrega  tutti  i  coefficienti  di
intensita' assistenziale (CIA), dal CIA  base  alle  cure  palliative
domiciliari; 
  Tenuto conto dell'evoluzione del flusso SIAD per la rilevazione  di
ulteriori informazioni sull'assistenza erogata in ambito domiciliare,
inclusi i differenti livelli di assistenza a domicilio (ADI ordinaria
e cure palliative domiciliari), per il raggiungimento dei target  del
PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1, Investimento  1.2  «Casa
come primo luogo di cura e telemedicina», la cui  adozione  da  parte
delle regioni e delle province autonome avverra' con  riferimento  ai
dati di attivita' a partire dall'anno 2023; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  7  agosto  2023
recante «Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante: "Istituzione
del  sistema  informativo   per   il   monitoraggio   dell'assistenza
domiciliare"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - Serie  generale
n. 220 del 20 settembre 2023; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 23 novembre 2021, n.  279  recante  «Procedure  relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all' art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»
in particolare l'art.  3,  comma  3,  laddove  si  prevede  che  «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a  specifici  progetti  in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono  appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria  del  bilancio  gestionale  al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle  uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con  l'art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
novembre 2021, recante modifiche  alla  Tabella  A  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021   di
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione; 
  Vista la  «Tabella  A  -  PNRR  -  ITALIA  QUADRO  FINANZIARIO  PER
AMMINISTRAZIONI  TITOLARI»  allegata   al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  23  novembre
2021, che prevede per il sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo
luogo di cura (ADI)» l'importo complessivo di euro 2.720.000.000,00; 
  Visto l'art. 6 dell'Accordo di collaborazione firmato  digitalmente
in data 31 dicembre 2021 tra il Ministero della salute, la Presidenza
del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la  trasformazione
digitale e l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali  (AGENAS)  che
prevede che l'AGENAS debba garantire il supporto tecnico operativo  e
il monitoraggio per l'intervento di  investimento  M6C1  1.2.1  «Casa
come primo luogo di cura (ADI)»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 23 gennaio 2023,  concernente
la ripartizione delle risorse riconducibili al sub-investimento M6 C1
- 1.2.1 «Casa come primo  luogo  di  cura  (ADI)»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 55 del 6 marzo 2023; 
  Tenuto conto  che  la  prevista  erogazione  alle  regioni  e  alle
province autonome delle risorse riferite alle annualita' 2023,  2024,
2025, e' subordinata al raggiungimento dei target intermedi  indicati
dall'allegato 1, di cui al richiamato  decreto  interministeriale  23
gennaio 2023; 
  Tenuto conto dell'utilizzo delle «opzioni  di  costo  semplificate»
per l'intervento di investimento del PNRR  M6  C1  1.2.1  «Casa  come
primo luogo di cura (ADI)» e, in particolare, ai fini dell'erogazione
e della contabilizzazione delle risorse sulla base del raggiungimento
degli obiettivi specifici, dell'utilizzo del costo unitario standard,
ai sensi dell'art.  53,  par.  3,  lettera  a),  del  regolamento  n.
2021/1060,  calcolato  in  euro  1.977,94   per   ciascun   assistito
incrementale, per anno, con almeno una presa in carico (PIC)  erogata
nell'anno di riferimento; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  13  marzo  2023
concernente  l'approvazione  della  «Metodologia  per  l'adozione  di
Opzioni  di  costo   semplificate,   per   la   contabilizzazione   e
rendicontazione delle spese», elaborata ai sensi degli articoli 52  e
seguenti del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 giugno  2021,  come  richiamato  dall'art.  10,
comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  in  riferimento
all'investimento  M6C1  1.2.1  «Casa  come  primo  luogo  di  cura  -
Assistenza domiciliare»; 
  Visto in particolare l'allegato 1 del decreto del  Ministero  della
salute del 13 marzo  2023  con  cui,  tra  l'altro,  e'  chiarita  la
baseline rispetto alla quale verra' valutato lo stato di  avanzamento
nonche' il conseguimento degli obiettivi intermedi e di quello finale
previsti per l'investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura
- Assistenza domiciliare». Precisamente,  si  considera  «quale  base
dati di partenza, il numero di assistiti  in  Assistenza  domiciliare
2019, secondo l'indicatore 5-bis del sopracitato flusso SIAD», i  cui
valori per ciascuna regione  e  provincia  autonoma  sono  richiamati
nell'allegato  medesimo  e  sommano  complessivamente  a  n.  645.590
assistiti, pari al 4,66% di utenti over 65 trattati al 2019; 
  Rilevato il conseguimento parziale degli obiettivi  intermedi  2022
indicati   dall'allegato   1,   di   cui   al   richiamato    decreto
interministeriale 23 gennaio 2023, in parte dovuti anche alla mancata
erogazione delle risorse a titolo di anticipazione nel 2022; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. UMPNRR n. 716 del 17
marzo 2023, con la quale si forniscono  indicazioni  alle  regioni  e
alle province autonome per il recupero  del  ritardo  accumulato  per
l'attuazione dell'intervento rispetto al  target  nazionale  previsto
nel primo trimestre 2023 (T1  2023),  in  particolare  attraverso  la
definizione di un Piano operativo da adottare con specifica  delibera
regionale/provinciale; 
  Ritenuto di garantire l'erogazione a titolo di anticipazione  anche
del 50% delle risorse previste  per  l'annualita'  2023,  subordinata
all'adozione dei suddetti Piani operativi da parte  delle  regioni  e
delle province autonome,  al  fine  di  dotare  queste  ultime  delle
risorse  necessarie   per   dare   impulso   all'attivita'   per   il
conseguimento del target riferito all'annualita' 2023; 
  Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 12 ottobre 2023 (rep. atti n. 235/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto interministeriale 23 gennaio 2023 
 
  1. Il decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 23 gennaio  2023,  richiamato
in premessa, e' cosi' modificato: 
    a) all'art. 3, comma 2 punto i.,  le  parole  «al  raggiungimento
degli  obiettivi  specifici  (incremento  totale  pazienti  over  65)
previsti  per  l'anno  precedente  (2022).»   sono   sostituite   con
«all'adozione dei piani operativi da  parte  di  ciascuna  regione  e
provincia autonoma con specifico provvedimento regionale/provinciale,
a garanzia  del  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  per  le
annualita' 2023, 2024, 2025»; 
    b) all'art. 3, comma 2 punto ii., le  parole  «per  l'anno  2024,
l'erogazione, a titolo di rimborso, del 50%  delle  risorse  riferite
all'annualita' precedente (2023), e, a titolo di  anticipazione,  del
50%  delle  risorse  previste  per  l'anno   2024,   subordinata   al
raggiungimento degli obiettivi specifici (incremento totale  pazienti
over 65) previsti per l'anno 2023» sono sostituite  con  «per  l'anno
2024, l'erogazione, a titolo di rimborso, fino al 50%  delle  risorse
riferite  all'annualita'  precedente   (2023),   e,   a   titolo   di
anticipazione, del  50%  delle  risorse  previste  per  l'anno  2024,
subordinata al  raggiungimento  di  almeno  il  90%  degli  obiettivi
specifici (incremento  totale  pazienti  over  65  presi  in  carico)
previsti per l'anno 2023»; 
    c) all'art. 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Considerata
la  necessita'  di  verificare  l'avanzamento  verso  gli   obiettivi
intermedi,  al  fine  di  fornire  il  necessario  supporto   tecnico
operativo alle regioni e  alle  province  autonome,  viene  istituito
presso il Ministero della salute un Tavolo di lavoro con le regioni e
le  province  autonome,  coordinato  dal  Ministero  della  salute  e
dall'AGENAS, per consentire il monitoraggio in itinere,  con  cadenza
trimestrale, tramite i dati del  Sistema  informativo  di  assistenza
domiciliare  (SIAD),  anche  al  fine  di  promuovere   l'attivazione
tempestiva  di  azioni  di  affiancamento  in  favore  dei   soggetti
attuatori per  i  quali  si  rilevano  potenziali  scostamenti  dagli
obiettivi intermedi e finali.»; 
    d)  all'art.  3,  comma  4,  le  parole  «fatta  salva  la  prima
annualita' a titolo di anticipazione sulla base di motivata richiesta
che attesti l'avvio delle  attivita'.»  sono  sostituite  con  «fatte
salve le risorse a titolo di  anticipazione  riferite  all'annualita'
2022, sulla base di motivata  richiesta  che  attesti  l'avvio  delle
attivita', e all'annualita' 2023 di cui  al  comma  2  punto  i.  del
presente articolo, subordinate all'adozione dei  piani  operativi  da
parte  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  con   specifico
provvedimento regionale/provinciale.»; 
    e) l'art. 4, comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente  «2.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, in relazione a quanto  previsto
dall'art. 3, comma 2, punti da i a iii, anche in caso  di  inerzia  o
ritardo nella presentazione dei dati di monitoraggio di cui al  comma
3 dell'art. 3, entro le scadenze previste, tali da non  garantire  il
raggiungimento degli obiettivi annuali regionali/provinciali  di  cui
al comma 2, punti da i a iii, dell'art. 3,  le  risorse  non  erogate
restano nella disponibilita' del Ministero della salute ai fini della
valutazione finale di cui all'art. 3, comma 2, punto iv).»; 
    f) all'art. 4, e' aggiunto il seguente comma: «3. Fermo  restando
quanto previsto dal comma 1,  in  occasione  del  monitoraggio  degli
obiettivi finali di cui all'art. 3, comma 2, punto iv: 
      a) in caso di esito positivo, avendo  la  regione  o  provincia
autonoma garantito  l'obiettivo  finale  di  cui  all'allegato  1  al
presente decreto,  il  Ministero  della  salute  eroga  la  quota  di
rimborso  2025  e,  a   sanatoria,   le   quote   eventualmente   non
precedentemente erogate per inadempienza agli obiettivi intermedi nel
limite del costo medio annuale per  paziente  incrementale  preso  in
carico, rispetto alla base dati 2019 e ai pazienti incrementali annui
di cui al d.l. n. 34 di cui all'allegato 1 al presente decreto,  come
rilevato dal monitoraggio dei relativi anni; 
      b) in caso di esito negativo, la quota di rimborso  2025  viene
trattenuta dal  Ministero  della  salute  al  pari  delle  quote  non
precedentemente erogate per inadempienza agli obiettivi intermedi  da
parte della regione o provincia autonoma.»; 
    g) all'art. 4, e' aggiunto il seguente comma: «4. Fermo  restando
quanto previsto dal comma 1, le risorse  di  cui  al  comma  2,  come
rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera a) e  le
risorse di cui al comma 3, lettera b), sono riassegnate alle  regioni
e alle province autonome con successivo decreto del  Ministero  della
salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
all'esito  delle  positive  verifiche,  da  parte  della  Commissione
europea, del raggiungimento del Target comunitario M6C1-6.».