II DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro
sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha
approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in
particolare gli articoli 3-bis, iter e 3-sexies riguardanti
l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in
materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di
annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli
immobili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64, concernente
ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure
telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti
immobiliari;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale
del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto
con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in
materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore
dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione
della trasmissione per via telematica del modello unico informatico
per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a
diritti sugli immobili;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito
«Regolamento UE»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l' adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 germaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le
modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di
cui all'art. 3- bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la
registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di
successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri
immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti,
ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per
via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che
a quella di regime;
Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto
con il Ministero della giustizia, ed in particolare l'art. 9, il
quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che l'ulteriore estensione delle
procedure telematiche e' attuata con successivi provvedimenti dei
direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio,
di concerto con il Ministero della giustizia;
Visto il provvedimento 8 novembre 2007, emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
276 del 27 novembre 2007, che approva il modello di versamento «F24
enti pubblici» (F24 EP);
Visto l'art. 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
concernente l'estensione del sistema di versamento «F24 enti
pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi
assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi;
Visto il provvedimento 23 marzo 2009 emanato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate che estende l'utilizzo del modello di
versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP) ad altre tipologie di tributi
erariali;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009,
emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia,
concernente l'estensione delle procedure telematiche ad altri
pubblici ufficiali;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010,
emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il
direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e'
stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di
facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da
presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10
maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio
in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni
di conservatore dei registri immobiliari;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal
Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore
generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, con il quale il regime
transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e'
stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21
maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2013 (in Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta
Ufficiale, 12 marzo 2014, n. 59) - Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005;
Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014 emanato dal
direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto con il Ministero
della giustizia, recante l'estensione ad altri soggetti del regime
transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del
titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e la
restituzione per via telematica del certificato di eseguita
formalita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio
2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
1° dicembre 2015 recante l'approvazione di modifiche al modello di
versamento «F24 enti pubblici»;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, emanato
dal direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto con il
Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove
specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione,
di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e
di voltura catastale;
Vista la determinazione n. 407 del 9 settembre 2020, con la quale
l'Agenzia per l'Italia digitale ha adottato le «Linee guida per la
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici»,
nonche' la determinazione n. 371 del 17 maggio 2021 che ha
posticipato la data di entrata in vigore delle linee guida e relativi
allegati al 1° gennaio 2022;
Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ivi
compreso il regime della trasmissione per via telematica del titolo
da presentare al conservatore dei registri immobiliari, agli atti e
provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari;
Dispongono:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la
trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per
l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente
le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di
iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche'
le informazioni per il pagamento dei tributi, ove previsti, dovuti in
base all'autoliquidazione, relativamente agli atti per i quali e'
utilizzato il servizio telematico;
c) «enti»: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, legittimate ad
emanare l'atto o il provvedimento amministrativo cui sono correlati
gli adempimenti, in materia di atti immobiliari, eseguibili col
servizio telematico;
d) «responsabili del servizio»: le persone fisiche, individuate
dall'ente al proprio interno, abilitate dall'Agenzia ad utilizzare il
servizio telematico per gli atti emanati dall'ente e ad amministrare
i profili di accreditamento degli utenti per l'utilizzo del servizio
medesimo;
e) «utenti»: le persone fisiche, all'interno dell'ente,
individuate dal responsabile del servizio e da questo abilitate ad
utilizzare il servizio telematico per gli atti emanati dall'ente.