IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 48 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Considerata la necessita' di  assicurare  il  pieno  esercizio  dei
diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali
e  referendarie  e  di  favorire  la  partecipazione  degli  elettori
mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente
all'anno 2024; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per il coordinamento normativo e la  funzionalita'  dei  procedimenti
elettorali che nell'anno 2024  si  svolgeranno  contestualmente,  per
quanto  concerne,  in  particolare,  le  operazioni  di  voto  e   di
scrutinio; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
integrare la  vigente  disciplina  del  censimento  permanente  della
popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in  particolare,  sulle
disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione
residente  e  alla   determinazione   della   «popolazione   legale»,
introducendo elementi di stabilita' e certezza in ordine al parametro
della popolazione a fini elettorali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, per la  pubblica  amministrazione,  per  le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia
e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  prolungamento  delle  operazioni   di
  votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento
  delle elezioni europee, regionali e amministrative 
 
  1. Le operazioni di votazione per  le  consultazioni  elettorali  e
referendarie relative all'anno 2024,  a  esclusione  di  quelle  gia'
indette alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
svolgono, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  399,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  nella  giornata  di  domenica,
dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di  lunedi',  dalle  ore  7
alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera
a), del presente articolo. 
  2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni  di
votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore
22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 
  3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui  al  comma  2  delle
elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli
delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione  per  le
elezioni dei sindaci e  dei  consigli  comunali  e  circoscrizionali,
anche  quando  disciplinate  da   norme   regionali,   o   di   altre
consultazioni elettorali e referendarie,  si  osservano  le  seguenti
disposizioni, ferma restando, per quanto non  previsto  dal  presente
articolo, la vigente normativa relativa  alle  singole  consultazioni
elettorali: 
    a) le operazioni di  votazione  si  svolgono  nella  giornata  di
sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle
ore 7 alle ore 23; 
    b) ai fini del computo dei termini dei  procedimenti  elettorali,
si considera giorno della votazione quello della domenica; 
    c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,
devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle
operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9,  il  presidente
costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a  espletare
le operazioni preliminari alla  votazione,  ivi  comprese  quelle  di
autenticazione delle schede; 
    d) appena completate le  operazioni  di  votazione  e  quelle  di
riscontro  dei  votanti  per  ogni  consultazione,  si  procede  alle
operazioni di scrutinio per  l'elezione  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti  all'Italia;  lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei
presidenti e dei  consigli  regionali,  ivi  comprese  le  regioni  a
statuto  speciale,  e  dei  sindaci  e  dei   consigli   comunali   e
circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo,  dando
la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni  regionali  e
passando poi, senza  interruzione,  a  quello  delle  schede  per  le
elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali; 
    e)  l'entita'  degli  onorari  fissi   forfetari   spettanti   ai
componenti degli uffici elettorali di sezione e' determinata ai sensi
dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70; 
    f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto  dal
presente  articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore  per
l'elezione dei membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia;
per il riparto delle spese si  applica  l'articolo  17,  nono  comma,
della legge 23 aprile 1976, n. 136, come  inserito  dall'articolo  1,
comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27  dicembre  2013,  n.
147. 
  4. Per l'anno  2024,  in  considerazione  del  prolungamento  delle
operazioni di votazione, ai componenti  degli  uffici  elettorali  di
sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo  9  della  legge  23
aprile 1976, n. 136, spettano gli  onorari  fissi  forfetari  di  cui
all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per
cento.