IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli contenuti nella Sezione I di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, come modificato dal regolamento (UE) n. 791/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che ha trovato applicazione dal 1° agosto 2017; Visto il regolamento (UE) n. 2016/795 del Consiglio dell'11 aprile 2016 che, nel modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalita' di ripartizione delle risorse complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa del Programma destinato alle scuole; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2023/106 della Commissione dell'11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per frutta, verdura e latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029; Vista la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 2023-31 luglio 2029 e, in particolare, la separazione del Programma in due parti, di cui la prima e' relativa al Programma «Frutta e verdura nelle scuole» e la seconda al Programma «Latte nelle scuole», aventi ciascuna una specifica ed autonoma assegnazione di risorse; Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2023, n. 141, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2023. Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di intervento 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione degli interventi diretti alla fornitura e alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole nonche' all'attuazione delle misure educative di accompagnamento di cui all'art. 23, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 2. Gli interventi di cui al comma precedente consistono nella fornitura e distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 agli allievi degli istituti scolastici, cosi' come individuati nella Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole di cui all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/40, nonche' nella realizzazione di misure educative di accompagnamento. 3. L'attuazione degli interventi e' disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, in coerenza con la Strategia nazionale, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, i requisiti di accesso dei richiedenti, le condizioni di ammissibilita' e i criteri di valutazione dei progetti, le spese ammissibili, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande e le modalita' per lo svolgimento dell'istruttoria e per la concessione ed erogazione dei contributi. 4. Il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, predispone ed espleta, entro la fine dell'annualita' in cui prende avvio l'anno scolastico, ad eccezione dell'anno scolastico 2023/2024, le procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.