IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in
particolare, gli articoli contenuti nella Sezione I di cui alla Parte
II, Titolo I, Capo II, come modificato dal regolamento (UE) n.
791/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016,
che ha trovato applicazione dal 1° agosto 2017;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/795 del Consiglio dell'11 aprile
2016 che, nel modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante
misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi
all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le
modalita' di ripartizione delle risorse complessivamente assegnate
tra le diverse voci di spesa del Programma destinato alle scuole;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/39 della
Commissione del 3 novembre 2016 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione
per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti
scolastici;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/40 della Commissione del
3 novembre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta,
verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il
regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2023/106 della Commissione
dell'11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative
dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per frutta, verdura e latte
destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio
2029;
Vista la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in
Italia, 1° agosto 2023-31 luglio 2029 e, in particolare, la
separazione del Programma in due parti, di cui la prima e' relativa
al Programma «Frutta e verdura nelle scuole» e la seconda al
Programma «Latte nelle scuole», aventi ciascuna una specifica ed
autonoma assegnazione di risorse;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23
maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare
l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5,
rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo
2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1
comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio
2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021,
recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno
2023, n. 141, recante «Modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 ottobre 2023.
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di intervento
1. Il presente decreto disciplina l'attuazione degli interventi
diretti alla fornitura e alla distribuzione di prodotti
ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole nonche'
all'attuazione delle misure educative di accompagnamento di cui
all'art. 23, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013.
2. Gli interventi di cui al comma precedente consistono nella
fornitura e distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5
dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 agli allievi degli
istituti scolastici, cosi' come individuati nella Strategia nazionale
del Programma destinato alle scuole di cui all'art. 2 del regolamento
delegato (UE) 2017/40, nonche' nella realizzazione di misure
educative di accompagnamento.
3. L'attuazione degli interventi e' disciplinata con successivi
provvedimenti che individuano, in coerenza con la Strategia
nazionale, oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, i
requisiti di accesso dei richiedenti, le condizioni di ammissibilita'
e i criteri di valutazione dei progetti, le spese ammissibili,
nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande e
le modalita' per lo svolgimento dell'istruttoria e per la concessione
ed erogazione dei contributi.
4. Il Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, predispone ed espleta,
entro la fine dell'annualita' in cui prende avvio l'anno scolastico,
ad eccezione dell'anno scolastico 2023/2024, le procedure di gara per
l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.