IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese  di
carattere strategico»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita'  produttiva
e  occupazionale  degli   stabilimenti   industriali   di   interesse
strategico nazionale, nonche' di  prevedere  misure  a  tutela  delle
imprese fornitrici delle grandi imprese che  gestiscono  stabilimenti
di  interesse  strategico  nazionale  e  che   sono   sottoposte   ad
amministrazione straordinaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle imprese e del made in  Italy,  dell'economia  e  delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia  e  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidita'  delle  piccole  e
  medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di  carattere
  strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria 
 
  1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato  I  al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che  incontrano  difficolta'  di   accesso   al   credito   a   causa
dell'aggravamento della posizione debitoria  di  imprese  committenti
che gestiscono  almeno  uno  stabilimento  industriale  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre  2012,  n.  231,  e  che  sono  ammesse  alla  procedura  di
amministrazione  straordinaria  in  data  successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto, e' concessa a titolo gratuito, anche  se
rientranti nella fascia 5 del modello  di  valutazione  di  cui  alla
parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di cui al  decreto  del  Ministro  delle
imprese e del  made  in  Italy  del  30  giugno  2023,  di  cui  alla
comunicazione pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  171  del  24
luglio 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  fino  alla   chiusura   della   predetta   procedura   di
amministrazione  straordinaria,  la  garanzia  del   Fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai  crediti  vantati
nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura: 
    a) dell'80 per cento  dell'importo  dell'operazione  finanziaria,
nel caso di garanzia diretta; 
    b) del 90  per  cento  dell'importo  dell'operazione  finanziaria
garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione. 
  2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo,  le  imprese  di  cui  al
comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la
data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre  il  50  per
cento del fatturato nei confronti  del  committente  sottoposto  alle
procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta  di
garanzia  del  Fondo  deve  essere  allegata  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal  legale  rappresentante
dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio
sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui  tali  organi
sociali non siano presenti, da un professionista  iscritto  nell'albo
dei revisori legali, dei dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,  attestante
la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia  del  Fondo,
del requisito di cui al primo periodo. 
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo si provvede,  in  prima  istanza,  a  valere  sulle
risorse, libere da  impegni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  assegnate  alla  riserva  del  Fondo  di  garanzia
istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12
gennaio  2017.  Eventuali  maggiori  oneri  che  dovessero   eccedere
l'ammontare  delle  predette  risorse  sono  posti  a  carico   della
dotazione del Fondo di garanzia a legislazione  vigente,  nel  limite
delle risorse libere da impegni e  fino  all'importo  massimo  di  30
milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.