IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni, che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha
trasferito alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della
legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti
dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione
degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210;
Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, che ha incrementato il fondo di cui al predetto comma 821 di 50
milioni di euro per l'anno 2023;
Considerato che il citato art. 9, comma 11, del decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145, prevede che il fondo sia ripartito tra le
regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta
formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto
del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;
Vista la nota n. 7457/C2FIN del 17 novembre 2023, con cui la
Conferenza delle regioni e delle province autonome ha formulato una
proposta di riparto del citato fondo per l'anno 2023, che tiene conto
del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato
sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna
regione negli anni 2015-2019;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 6 dicembre 2023;
Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma
succitata e procedere al riparto del fondo tra le Regioni
interessate, secondo la proposta formulata dalle regioni medesime;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2023 il fondo di cui all'art. 1, comma 821, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, come incrementato
dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, e'
ripartito tra le regioni interessate per un importo pari a 50 milioni
di euro sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle regioni dal
Ministero dell'economia e delle finanze quale concorso agli oneri
sostenuti dalle medesime regioni per l'esercizio della funzione di
concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2023
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro della salute
Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 22