IL VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e  successive
modificazioni,  e  in  particolare  i  commi  da  559  a   572,   che
istituiscono  l'imposta  locale  sul  consumo  di  Campione  d'Italia
(ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle  forniture  di  beni,
alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate  nel
territorio del comune per il consumo finale, compresa  l'introduzione
di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; 
  Visto il comma 564, del predetto art. 1  della  legge  n.  160  del
2019, che prevede, tra  l'altro,  che  le  aliquote  dell'imposta  si
applicano in misura  pari  alle  percentuali  stabilite  dalla  legge
federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta  locale  sul
consumo di Campione d'Italia; 
  Visto, in particolare,  l'art.  19  del  predetto  decreto  del  16
dicembre 2020 che stabilisce la misura  delle  aliquote  dell'imposta
locale di consumo e, al comma 3, prevede  che  le  predette  aliquote
sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla  legge
federale svizzera per l'imposta sul valore  aggiunto.  Le  variazioni
delle aliquote, disposte ai  fini  dell'allineamento  delle  aliquote
ILLCI con quelle svizzere hanno  effetto  a  partire  dal  trentesimo
giorno successivo a quello di modifica del presente decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
giugno  2021  con  il  quale  e'  stato  approvato  il   modello   di
dichiarazione ILLCI e le relative istruzioni,  per  l'anno  d'imposta
2020; 
  Visto il decreto dell'economia e delle finanze 12 aprile 2022,  con
il quale e' stato approvato  il  modello  di  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta sul consumo  di  Campione  d'Italia  per  i  periodi  di
imposta 2021 e seguenti, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 28 aprile 2022; 
  Visto lo scambio di note tra la Svizzera  e  l'Italia  relativo  al
cambio dello Statuto doganale dell'enclave  italiana  del  Comune  di
Campione d'Italia firmato il 19 dicembre 2020 ed entrato in vigore il
20 dicembre 2020; 
  Vista l'ordinanza  del  9  dicembre  2022  del  Consiglio  federale
svizzero  sull'aumento  delle  aliquote   dell'imposta   sul   valore
aggiunto, in vigore dal 1° gennaio 2024 (RU 2022/863); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Viceministro del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Considerata la necessita' di modificare l'art. 19 del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  16   dicembre   2020
concernente la  disciplina  delle  aliquote  dell'imposta  locale  di
consumo nel Comune di Campione d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Aliquote 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  16
dicembre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. L'aliquota dell'ILCCI e' stabilita nella misura  del  8,1
per cento della base imponibile dell'operazione. 
        2. L'aliquota e' ridotta al 3,8 o al 2,6  per  cento  per  le
operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto.»; 
      2)  al  comma  3,  le  parole  «dal  trentesimo  giorno»   sono
sostituite dalle seguenti: «dal quindicesimo giorno»; 
    b) alla Tabella A sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla parte I, le parole  «2,5  per  cento»  sono  sostituite
dalle parole «2,6 per cento»; 
      2) alla parte II, le parole «3,7  per  cento»  sono  sostituite
dalle parole «3,8 per cento». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2024 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo