IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315
della Commissione del 23 giugno 2023;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella
presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 21, comma
17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le
risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell'assegnazione
delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e
comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore
della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base delle
medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» e, in
particolare, l'art. 2 che istituisce il Sistema di qualita' nazionale
di produzione integrata;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro
nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014, emanato in attuazione
dell'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sopra
citata, avente ad oggetto il Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il «Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno
delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano»,
con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni
di euro per l'anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il
sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare
italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e
31 milioni di euro per l'anno 2023;
Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, il quale prevede entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della predetta legge, la definizione dei
criteri e delle modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma
868 con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 538507 del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022, recante la definizione dei
criteri e delle modalita' di utilizzazione del «Fondo di parte
corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e
dell'agroalimentare italiano», ai sensi dell'art. 1, comma 869, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto
ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022 che prevede l'emanazione
di un provvedimento del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste per la
definizione dei termini e delle modalita' di presentazione delle
domande di agevolazione nonche' degli ulteriori elementi e
precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento
agevolativo, ivi comprese le modalita' di richiesta dell'anticipo e
degli acconti ed eventuali specificazioni in ordine alle spese
ammissibili;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio
2023, recante «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale
zootecnia» e che abroga il decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 3, del sopra citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai
sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura
non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, ciascuna struttura
ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici
dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla
previgente disciplina;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, cosi' come modificato dal
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 13
settembre 2023, n. 477058, recante l'individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle
unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 e successive
modifiche ed integrazioni, registrata dalla Corte dei conti in data
22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2023;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica
17 febbraio 2023, n. 107781 e successive modifiche ed integrazioni,
registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale
sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva
ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli obiettivi strategici e
strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari
delle direzioni generali del Dipartimento;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare 22 febbraio 2023, n. 118468
e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il 28
febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di
livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale,
in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative
allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti,
nonche' le richieste di riassegnazione delle somme di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 1370 in data 6
ottobre 2023, con il quale e' stato conferito al dott. Oreste Gerini
l'incarico di direttore della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare, nell'ambito del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e
dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica (MASAF) e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. (Invitalia) in data 14 dicembre 2022, approvata con
decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del 14 dicembre
2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF al
n. 958 del 20 dicembre 2022;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5,
comma 3, dall'art. 8, commi 1 e 2, dall'art. 9, comma 1, e dall'art.
10, comma 4, del sopra citato decreto ministeriale n. 538507 del 21
ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Carta di identita' elettronica»: il documento d'identita'
personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole
tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come
modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
c) «data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre
2022»: 20 dicembre 2022;
d) «decreto ministeriale 21 ottobre 2022»: il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2022;
e) «DOP»: Denominazione di origine protetta - la sigla identifica
un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali,
di un determinato Paese, la cui qualita' o le cui caratteristiche
sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica
delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
1308/2013 e (UE) n. 2019/787;
f) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
g) «IGP»: Indicazione geografica protetta - la sigla identifica
un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla
cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data
qualita', la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione
si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica
delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
1308/2013 e (UE) n. 2019/787;
h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti
settori: ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11),
produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), gelaterie e
pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);
i) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste - MASAF;
j) «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle
richieste di erogazione dei contributi;
k) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione
biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali
selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848;
l) «Registro nazionale degli aiuti di Stato»: lo strumento
nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al
fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de
minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto
dall'Unione europea;
m) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
n) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315
della Commissione, del 23 giugno 2023;
o) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
p) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, come definito dall'art. 4, comma 1,
del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;
q) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale ai
servizi on-line della pubblica amministrazione italiana e dei privati
aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale);
r) «SQNPI»: il Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata, istituito e disciplinato dall'art. 2 della legge 3
febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», in conformita'
all'art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal decreto
ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014;
s) «SQNZ»: il Sistema di qualita' nazionale zootecnica,
disciplinato dal decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646632,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36
del 13 febbraio 2023.