IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, come modificato da ultimo dal  regolamento  (UE)  2023/1315
della Commissione del 23 giugno 2023; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  aprile  2019,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcol etilico e  di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Visto il regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   recante   «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 21,  comma
17, della medesima legge, ai sensi  del  quale,  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano  le
risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell'assegnazione
delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e
comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata  in  vigore
della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base  delle
medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente; 
  Vista la legge 3 febbraio 2011,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» e, in
particolare, l'art. 2 che istituisce il Sistema di qualita' nazionale
di produzione integrata; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  avente  ad
oggetto il  riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni,
cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014, emanato in  attuazione
dell'art. 2, comma 6, della  legge  3  febbraio  2011,  n.  4,  sopra
citata, avente  ad  oggetto  il  Sistema  di  qualita'  nazionale  di
produzione integrata; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.  115,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio  2017,  concernente  il  «Regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge  24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno
delle eccellenze della gastronomia e  dell'agroalimentare  italiano»,
con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e  14  milioni
di euro per l'anno 2023, ed  il  «Fondo  di  parte  capitale  per  il
sostegno delle eccellenze  della  gastronomia  e  dell'agroalimentare
italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022  e
31 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, il quale prevede entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della predetta legge,  la  definizione  dei
criteri e delle modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al  comma
868 con uno o piu' decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 538507 del 21 ottobre 2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022,  recante  la  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  di  utilizzazione  del  «Fondo  di  parte
corrente  per  il  sostegno  delle  eccellenze  della  gastronomia  e
dell'agroalimentare italiano», ai sensi dell'art. 1, comma 869, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visto, in particolare,  l'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022 che  prevede  l'emanazione
di un provvedimento del direttore della  Direzione  generale  per  la
promozione    della    qualita'    agroalimentare    del    Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste  per  la
definizione dei termini e  delle  modalita'  di  presentazione  delle
domande  di  agevolazione  nonche'   degli   ulteriori   elementi   e
precisazioni  utili  a  disciplinare   l'attuazione   dell'intervento
agevolativo, ivi comprese le modalita' di richiesta  dell'anticipo  e
degli acconti  ed  eventuali  specificazioni  in  ordine  alle  spese
ammissibili; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri ed,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  del  predetto
decreto,   ai   sensi   del   quale   le   denominazioni    «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 16  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36  del  13  febbraio
2023,  recante  «Istituzione  del  Sistema  di   qualita'   nazionale
zootecnia» e che abroga  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  che  adotta  il  regolamento   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto in particolare, l'art. 8, comma 3, del sopra  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai
sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di  natura
non regolamentare di cui all'art.  7,  comma  3,  ciascuna  struttura
ministeriale   operera'   avvalendosi   dei    preesistenti    uffici
dirigenziali  con  le  competenze  alle  medesime  attribuite   dalla
previgente disciplina; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, cosi'  come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare e
delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  13
settembre 2023, n.  477058,  recante  l'individuazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma  3,  del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
dicembre 2023, avente ad  oggetto  «Ripartizione  in  capitoli  delle
unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023,  n.  29419  e  successive
modifiche ed integrazioni, registrata dalla Corte dei conti  in  data
22  febbraio  2023  al  n.  212,  recante  gli   indirizzi   generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2023; 
  Vista la  direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  delle  politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica
17 febbraio 2023, n. 107781 e successive modifiche  ed  integrazioni,
registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119,  con  la  quale
sono stati assegnati, in  coerenza  con  la  sopra  citata  direttiva
ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli  obiettivi  strategici  e
strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai  titolari
delle direzioni generali del Dipartimento; 
  Vista la direttiva del direttore della Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare 22 febbraio 2023, n.  118468
e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il  28
febbraio 2023 al n. 120, con la quale  i  titolari  degli  uffici  di
livello dirigenziale non generale della medesima direzione  generale,
in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi  di  competenza,  comprese  le  relazioni  esplicative
allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi  perenti,
nonche' le richieste di riassegnazione delle somme di competenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 1370  in  data  6
ottobre 2023, con il quale e' stato conferito al dott. Oreste  Gerini
l'incarico di direttore della Direzione generale  per  la  promozione
della qualita' agroalimentare,  nell'ambito  del  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della  pesca  e
dell'ippica  del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
  Vista la convenzione stipulata tra il  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica  (MASAF)  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. (Invitalia) in data 14 dicembre 2022, approvata  con
decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive,  della
qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica  del  14  dicembre
2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF al
n. 958 del 20 dicembre 2022; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  5,
comma 3, dall'art. 8, commi 1 e 2, dall'art. 9, comma 1, e  dall'art.
10, comma 4, del sopra citato decreto ministeriale n. 538507  del  21
ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Carta di identita'  elettronica»:  il  documento  d'identita'
personale rilasciato dal Ministero  dell'interno  secondo  le  regole
tecniche di cui  al  decreto  ministeriale  23  dicembre  2015,  come
modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019; 
    b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei  servizi
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); 
    c) «data di pubblicazione del  decreto  ministeriale  21  ottobre
2022»: 20 dicembre 2022; 
    d)  «decreto  ministeriale 21  ottobre  2022»:  il  decreto   del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  21  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2022; 
    e) «DOP»: Denominazione di origine protetta - la sigla identifica
un prodotto originario di un luogo, regione o, in  casi  eccezionali,
di un determinato Paese, la cui qualita'  o  le  cui  caratteristiche
sono  dovute  essenzialmente  o  esclusivamente  ad  un   particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani  e
le  cui  fasi  di  produzione  si  svolgono  nella  zona   geografica
delimitata, ai sensi dei  regolamenti  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
1308/2013 e (UE) n. 2019/787; 
    f) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    g) «IGP»: Indicazione geografica protetta - la  sigla  identifica
un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla
cui origine geografica  sono  essenzialmente  attribuibili  una  data
qualita', la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione
si svolge per  almeno  una  delle  sue  fasi  nella  zona  geografica
delimitata, ai sensi dei  regolamenti  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.
1308/2013 e (UE) n. 2019/787; 
    h)  «impresa»:  impresa  operante  in  almeno  uno  dei  seguenti
settori: ristorazione con somministrazione (codice ATECO:  56.10.11),
produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), gelaterie e
pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); 
    i) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste - MASAF; 
    j)  «piattaforma  informatica»:  il  sistema  telematico  per  la
presentazione delle domande di  accesso  alle  agevolazioni  e  delle
richieste di erogazione dei contributi; 
    k) «prodotti  biologici»:  prodotti  derivanti  dalla  produzione
biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca  di  animali
selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848; 
    l) «Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato»:  lo  strumento
nazionale per verificare che gli aiuti pubblici  siano  concessi  nel
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria,  al
fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de
minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile  previsto
dall'Unione europea; 
    m) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) 2023/2831  della
Commissione, del 13 dicembre 2023,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    n) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, come modificato da ultimo  dal  regolamento  (UE)  2023/1315
della Commissione, del 23 giugno 2023; 
    o)  «sanzione  interdittiva»:  sanzione  amministrativa  di   cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    p) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, come definito dall'art. 4, comma  1,
del decreto ministeriale 21 ottobre 2022; 
    q) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale  ai
servizi on-line della pubblica amministrazione italiana e dei privati
aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art.  64  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale); 
    r) «SQNPI»:  il  Sistema  di  qualita'  nazionale  di  produzione
integrata,  istituito  e  disciplinato  dall'art.  2  della  legge  3
febbraio  2011,  n.  4,   recante   «Disposizioni   in   materia   di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», in  conformita'
all'art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione  del  15
dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da  parte  del  Fondo
europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  dal  decreto
ministeriale 8  maggio  2014,  n.  4890,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014; 
    s)  «SQNZ»:  il  Sistema  di   qualita'   nazionale   zootecnica,
disciplinato dal decreto ministeriale 16 dicembre  2022,  n.  646632,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  36
del 13 febbraio 2023.