IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014  -
Suppl. ordinario n. 99 e, in particolare, l'articolo 1, comma 150 che
ha autorizzato, a decorrere  dall'anno  2015,  una  spesa  annua  per
interventi in favore del settore  dell'autotrasporto,  demandando  la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Vista, la legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del  29
dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 43; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2023 e  per  il  triennio  2023-2025»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  304  del  30
dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 44; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 15 marzo 2022, n.  56,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ed
in base a quanto previsto dalla  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,  le  predette
risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite
tra le diverse ipotesi di intervento; 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione  n.
2, risultano accantonate risorse finanziarie pari  a  complessivi  25
milioni di euro (annualita' 2023)  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° dicembre 2023, n. 317 registrato dalla Corte dei conti in  data  3
gennaio 2024 al n.  1,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2024, recante  modalita'  di
ripartizione ed erogazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  a
favore degli investimenti da sostenersi da  parte  delle  imprese  di
autotrasporto; 
  Visto in  particolare  l'art.  7,  comma  2  del  suddetto  decreto
ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317, che rinvia  ad  un  successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita'  di  dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi,  le  relative
modalita' di presentazione delle domande  di  ammissione  nonche'  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili  nella  cornice  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno  2014  e  successive
modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato,  nella  misura  in  cui  detti  contributi   si   traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale; 
  Visti, in particolare,  l'articolo  2,  paragrafo  1,  punto  29  e
l'articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e  successive
modificazioni, che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle
piccole e medie  imprese,  nonche'  gli  articoli  36  e  36-ter  che
consentono aiuti agli investimenti per  innalzare  il  livello  della
tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato   a   future   norme
dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per
la definizione dei relativi contributi, ai  sensi  del  summenzionato
regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014  e  successive
modificazioni,  occorre  far  riferimento,  in   via   generale,   al
sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed  ambientale  rispetto  alla  tecnologia
meno evoluta e all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le
varie tipologie di investimenti  come  definita  dal  regolamento  in
parola; 
  Visto, inoltre, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE)  n.
651/2014 e  successive  modificazioni  in  materia  di  cumulo  degli
incentivi costituenti aiuti di Stato; 
  Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che,  al
fine di circoscrivere la definizione  di  piccola  e  media  impresa,
stabilisce il numero dei  dipendenti  e  le  soglie  finanziarie  che
definiscono le categorie; 
  Visto l'articolo 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli   pesanti   (euro   VI),   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei  veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento  di  informazioni  sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
  Visto il regolamento 582/2011 recante  attuazione  e  modifica  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei  veicoli  pesanti  (Euro  VI)  e
recante modifica degli allegati I e III  della  direttiva  2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,
che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Considerato  che  il  soggetto  gestore   della   presente   misura
d'incentivazione  e'  la  societa'  RAM  logistica,   infrastrutture,
trasporti S.p.a. (d'ora  innanzi  RAM  o  il  soggetto  gestore)  cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di  presentazione  delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le  disposizioni  attuative  di  cui  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto dispone in ordine alle  modalita'  operative
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
dicembre 2023, n. 317 con specifico  riferimento  alle  modalita'  di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione,
di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.