IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera  b)  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e  in  particolare,  l'art.  4,  comma
2-bis, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, recante «Ulteriori misure  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e   resilienza   (PNRR)»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  riguardante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente  la
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e,
in particolare, l'art. 10, comma 1-bis; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista in particolare,  la  Riforma  M4C1R2.1  della  missione  4  -
Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta  dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Vista la milestone UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle
disposizioni attuative per l'efficace attuazione  e  applicazione  di
tutte le  misure  relative  alle  riforme  dell'istruzione  primaria,
secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di  almeno  70.000
docenti con il nuovo sistema di reclutamento; 
  Visto  l'accordo  ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la Strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81,  di  adozione  di  «Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo  delle  risorse  umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma  4  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,  avente  a   oggetto   «Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art.  5,  recante  «Scuola
secondaria di I grado»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino  degli
istituti  professionali  a  norma   dell'art.   64,   comma   4   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4 del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89, di  adozione  del  «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n.
52, avente ad oggetto «Regolamento  di  organizzazione  dei  percorsi
della sezione a indirizzo sportivo del sistema  dei  licei,  a  norma
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n. 19, di adozione  del  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera  a)
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
agosto 2023, riguardante il percorso universitario  e  accademico  di
formazione iniziale e  abilitazione  dei  docenti  di  posto  comune,
compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I
e II grado; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
Ministro  della  salute,  24  maggio   2018,   n.   92,   concernente
«Regolamento recante  la  disciplina  dei  profili  di  uscita  degli
indirizzi di studio dei  percorsi  di  istruzione  professionale,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61, recante la revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale
nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi  dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio  2015,
n. 107»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 febbraio  2005,  n.  22,  con  il  quale  sono  state
individuate le classi di lauree  specialistiche  corrispondenti  alle
lauree previste dal  pregresso  ordinamento  universitario,  ai  fini
dell'accesso all'insegnamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  26
luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione
e l'attivazione, da parte delle  universita',  dei  corsi  di  studio
(attuazione decreti ministeriali del 16 marzo  2007,  di  definizione
delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in
particolare l'allegato  2,  recante  «Corrispondenza  tra  Classi  di
laurea relative al decreto  ministeriale  n.  270/2004  e  Classi  di
laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte
la revisione  e  l'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi  di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della  scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 19 del 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12  giugno  2020,
n. 33, recante «Individuazione delle classi di concorso da  abbinare,
in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui  al
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  alle  discipline  di
riferimento del biennio e  agli  insegnamenti  del  terzo,  quarto  e
quinto  anno  indicati  nell'allegato  3  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,  24  maggio
2018, n. 92»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
ottobre 2023, n. 205, recante «Disposizioni concernenti  il  concorso
per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente
della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e
di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma  11  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30  aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
e  dal  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112»; 
  Visto la  sentenza  del  T.A.R.  Lazio  -  Sezione  Terza  Bis,  n.
6539/2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  dicembre
2021, emesso in conformita'  al  parere  del  Consiglio  di  Stato  -
Sezione prima, n. 1460/2021, relativo  al  ricorso  straordinario  al
Capo dello Stato n. affare legale 1657/2017; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in  data  31
ottobre 2023; 
  Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con  parere
reso nella seduta plenaria n. 115  del  23  novembre  2023,  che  non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e  che  non
limitano le prerogative dell'amministrazione  nella  definizione  dei
criteri generali; 
  Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere  parzialmente
le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia: 
    1) con riferimento alla classe di concorso  A-01,  l'osservazione
relativa all'aggiunta di requisiti alle note (1) e (4) e alla LS-103,
in quanto  adottate  in  accoglimento  di  precedenti  richieste  del
Consiglio universitario nazionale; 
    2) le osservazioni relative alla  classe  di  concorso  A-12,  la
quale, risultante dall'accorpamento della ex A-12 e  della  ex  A-22,
deve  prevedere  i   requisiti   necessari   all'insegnamento   delle
discipline letterarie nella scuola secondaria di I e di II grado; 
    3) con riferimento alle classi di concorso ex A-70, ex  A-71,  ex
A-72 ed ex A-73,  relative  alle  scuole  con  lingua  d'insegnamento
slovena  o  bilingui  del  Friuli-Venezia   Giulia,   la   contestata
previsione di taluni CFU, poiche' gli stessi consentono di  garantire
che la base culturale dell'insegnamento in tali scuole sia comune; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto, adottato ai sensi  dell'art.  4,  comma
2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono revisionate
e aggiornate le classi  di  concorso  di  cui  alla  tabella  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, per  l'accesso  ai
ruoli del personale  docente  della  scuola  secondaria  di  primo  e
secondo  grado,  attraverso  la  loro  razionalizzazione  e  il  loro
accorpamento, al  fine  di  promuovere  l'interdisciplinarita'  e  la
multidisciplinarita' dei profili professionali innovativi. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) CFU: crediti formativi universitari; 
    b) CFA: crediti formativi accademici; 
    c) SSD: settori scientifico-disciplinari; 
    d) SAD: settori artistico-disciplinari.