IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che ha istituito il Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, gli
articoli 3, commi 1 e 5; 7, commi 1 e 2; 14, commi 1, 2 e 6;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5
marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione
del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e
della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;
Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e
la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del
sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento
dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria
attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri
di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi
educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei
laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle
disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti
normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements
between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29
novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse
pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy»,
che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di
formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori
formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro
(Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla
realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta
formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento
delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli
ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione
europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori
risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti
tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che
abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e eicerca - Componente 1 - Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17
maggio 2023, n. 89, di definizione dello schema di statuto delle
Fondazioni ITS Academy;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione nella seduta plenaria n. 109 dell'8 agosto 2023;
Ritenuto di accogliere il rilievo del Consiglio superiore della
pubblica istruzione finalizzato all'accompagnamento della parola
«provincia» con la parola «citta' metropolitana»;
Considerata l'opportunita' di non accogliere la proposta del
Consiglio superiore della pubblica istruzione di stabilire nel
decreto una soglia massima di accreditamenti da concedere in deroga
all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022, con riferimento al
criterio relativo al numero dei residenti rispettivamente in ambito
provinciale o di citta' metropolitana e in ambito regionale, sul
presupposto che cio', al di la' della competenza esclusiva delle
regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, potrebbe
introdurre, in violazione del generale principio di uguaglianza,
delle difformita' di trattamento nei confronti delle Fondazioni ITS
Academy presenti sul medesimo territorio di riferimento, e che, in
ogni caso, per la concessione di eventuali deroghe occorre pur
sempre, rispettivamente, la contestuale sussistenza di uno o piu'
requisiti oltre quello demografico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4
ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e
degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli
ITS Academy, nonche' dei presupposti e delle modalita' per la
sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Preso atto che con riguardo al sopracitato decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 191/2023, con note rispettivamente
acquisite dal Ministero dell'istruzione e del merito con prot. n.
119632 del 9 ottobre 2023 e n. 34121 del 16 ottobre 2023, l'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ha
comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento e la
Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione il 16
ottobre 2023, con n. 2638;
Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e
del made in Italy;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 19 ottobre 2023, rep. atti n. 250/CSR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20
ottobre 2023, n. 203, recante le disposizioni concernenti le aree
tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli
ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e
tecnico-professionali;
Preso atto che con riguardo al sopracitato decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 203/2023, con note rispettivamente
acquisite dal Ministero dell'istruzione e del merito con prot. n.
35798 del 2 novembre 2023 e n. 37009 del 14 novembre 2023, l'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ha
comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento e la
Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione il 13
novembre 2023, con n. 2797;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n.
99, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia
di programmazione dell'offerta formativa, il presente decreto
definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento,
previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la
regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare
riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello
nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o
nella medesima citta' metropolitana, non siano presenti ITS Academy
operanti nella medesima area.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, il
presente decreto definisce altresi' i criteri sulla base dei quali,
in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero
dell'istruzione e del merito e la regione interessata, e' possibile
autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area
tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS
Academy che operano nella medesima area.
3. Le intese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno
carattere permanente.