IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 15 luglio  2022,  n.  99  recante  «Istituzione  del
Sistema  terziario  di  istruzione  tecnologica  superiore»   e,   in
particolare, l'articolo 8, comma 2; 
  Visto l'articolo 24, comma 6-bis,  del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  «Conversione  in  legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante  disposizioni  urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
del Piano nazionale degli investimenti complementari al  PNRR  (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune.  Disposizioni  concernenti  l'esercizio  di  deleghe
legislative»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6; 
  Visto  il  regolamento  UE  2018/1046  del  18  luglio  2018,   che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il regolamento UE n.  2021/241  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista la Missione 4  -  Istruzione  e  Ricerca  -  Componente  1  -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido  alle  Universita'  -  Riforma  1.2  «Riforma  del  sistema   di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR; 
  Vista in particolare, la  Missione  4  -  Istruzione  e  Ricerca  -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle Universita' - Investimento  1.5  «Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Considerato  che  detto   investimento   «mira   al   potenziamento
dell'offerta  degli  enti  di  formazione   professionale   terziaria
attraverso la creazione di network con aziende, universita' e  centri
di  ricerca  tecnologica/scientifica,  autorita'  locali  e   sistemi
educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il  potenziamento  dei
laboratori con tecnologie 4.0»; 
  Vista  la  milestone  europea  M4C1-10  «Entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'efficace attuazione e  applicazione  di  tutte  le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria,  secondaria  e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli  atti
normativi  per  l'efficace  entrata  in  vigore  della   legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto l'accordo Ref.  ARES  (2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la Strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno  1989,
n.  236,  recante  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire
l'accessibilita', l'adattabilita'  e  la  visibilita'  degli  edifici
privati  e  dell'edilizia  residenziale   pubblica,   ai   fini   del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; 
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  123,  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  (Testo
unico sicurezza sul lavoro)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, 4  agosto  2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie» (pubblicato in S.O.  n.  170
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, 22 ottobre 2004, n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509»   (Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 dicembre 2017, n.  60,  «Modifiche  ai  requisiti  di
accreditamento ai corsi universitari»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508  recante  «Riforma  delle
accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli
istituti musicali pareggiati»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  30  settembre  2009,  n.  123  recante  «Ordinamenti
didattici dei corsi  di  studio  per  il  conseguimento  del  diploma
accademico di primo livello nelle accademie di belle arti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n.
212,  «Regolamento  recante  disciplina  per  la  definizione   degli
ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17, recante «Ordinamenti didattici
dei corsi di studio per il conseguimento del  diploma  accademico  di
primo livello degli istituti superiori per le industrie artistiche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e,  in  particolare  l'articolo
45,  avente  ad  oggetto  «Apprendistato  di  alta  formazione  e  di
ricerca»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  29
novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite  le  risorse
pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy»,
che negli anni 2020 e  2021  abbiano  avuto  almeno  un  percorso  di
formazione  attivo,  finalizzati  al  potenziamento  dei   laboratori
formativi  rispetto  ai  processi  di   trasformazione   del   lavoro
(Transizione  4.0,  Energia  4.0,  Ambiente   4.0,   etc.)   e   alla
realizzazione di nuovi laboratori  per  l'ampliamento  della  offerta
formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento
delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli
ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e Ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,  finanziato  dall'Unione
europea - Next Generation EU; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state  ripartite  le  ulteriori
risorse per il potenziamento  dei  laboratori  di  altri  quattordici
istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di  nuova  costituzione,
che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari  a
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
istituti  tecnologici  superiori  «ITS  Academy»  nell'ambito   della
Missione 4 - Istruzione e Ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS)»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  12
agosto 2020, n. 446 recante «Definizione, ai  sensi  dell'articolo  4
del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, delle
classi dei corsi di laurea a orientamento professionale»; 
  Vista la legge 9 novembre 2021, n.  163  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti»; 
  Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, n. 682,  n.
683 e n. 684, attuativi  dell'articolo  2  della  predetta  legge  n.
163/2021, mediante i quali sono stati resi abilitanti gli ordinamenti
didattici delle classi di laurea a orientamento professionale  L-P01,
L-P02 e L-P03 di cui al decreto ministeriale n. 446/2020; 
  Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n.  89
del 17 maggio 2023, di definizione  dello  schema  di  statuto  delle
Fondazioni ITS Academy; 
  Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n.  88
del 17 maggio 2023, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle
modalita' per la costituzione e i compensi  delle  commissioni  delle
prove di verifica finale  delle  competenze  acquisite  da  parte  di
coloro che hanno seguito con  profitto  i  percorsi  formativi  degli
istituti  tecnologici  superiori  (ITS  Academy);  alle   indicazioni
generali per la verifica finale delle competenze acquisite e  per  la
relativa  certificazione,  nonche'   ai   modelli   di   diploma   di
specializzazione  per  le  tecnologie  applicate  e  il  diploma   di
specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli
articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  191
del 4 ottobre 2023, concernente la definizione dei requisiti e  degli
standard  minimi  per  il  riconoscimento  e  l'accreditamento  degli
istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti
e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  230
del  20  ottobre  2023  recante  «Disposizioni  concernenti  le  aree
tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento  degli
ITS Academy e gli standard minimi  delle  competenze  tecnologiche  e
tecnico-professionali»; 
  Considerata  la  necessita'  di  procedere   all'attuazione   della
succitata legge n. 99 del 2022, al fine di consentire  agli  istituti
tecnologici superiori di organizzare il piano di  programmazione  dei
percorsi formativi, nell'ambito dell'offerta formativa  regionale,  e
di favorire l'aumento del numero degli iscritti  e  garantire  sempre
piu' alti standard di formazione; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione nella seduta plenaria n. 114 del 16 novembre 2023 che,  in
particolare,  ha  rappresentato  l'importanza  che  le  modalita'  di
riconoscimento  reciproco  dei  crediti  stabiliti  nell'ambito   del
presente  decreto  abbiano  una  valenza  riconosciuta  per  l'intero
sistema nazionale e  non  diano  adito  a  interpretazioni  difformi,
esigenza per la quale, emanato il decreto, si  riunira'  un  apposito
gruppo  di  lavoro  interministeriale  con  la  partecipazione  delle
regioni; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca
con nota prot. n. 2264 del 13 novembre 2023; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella  seduta  del  23  novembre  2023  (rep.  atti  n.
282/CSR); 
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli   delle   competenti   Commissioni
parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
resi rispettivamente dalla VII Commissione del Senato il 13 dicembre,
dalla V Commissione della Camera e dalla VII Commissione della Camera
il 14 dicembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Definizioni e campo di applicazione 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a) «credito formativo»: acquisito nei percorsi formativi  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  si  intende  l'insieme  di   competenze,
conoscenze e abilita' che possono  essere  riconosciute  in  fase  di
accesso a un percorso formativo al  fine  di  ridurre  il  numero  di
crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo; 
    b) «credito formativo universitario - CFU»: la misura del  volume
di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto
a uno studente in possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale  per
l'acquisizione di conoscenze e  abilita'  nelle  attivita'  formative
previste  dagli  ordinamenti   didattici   dei   corsi   di   studio,
corrispondente a venticinque ore  medie  di  carico  di  lavoro,  ivi
compreso lo studio e  le  attivita'  di  tipo  individuale,  e  viene
attribuito per prestazioni di studio verificate; la  quantita'  media
di impegno complessivo di apprendimento svolto  in  un  anno  da  uno
studente e' convenzionalmente fissata in 60 crediti; 
    c) «credito formativo accademico  -  CFA»:  strumento  di  misura
dell'impegno per l'apprendimento per  le  istituzioni  AFAM.  Un  CFA
corrisponde a venticinque ore di impegno per studente e la  quantita'
media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno  studente
a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti; 
    d) «riconoscimento crediti»: processo che  consente  ai  soggetti
che hanno accumulato crediti in  un  contesto  di  farli  valutare  e
riconoscere in un altro contesto. 
  2. Il riconoscimento dei crediti formativi, di  cui  al  precedente
comma 1, opera: 
    a) al momento dell'accesso ai percorsi; 
    b) all'interno dei percorsi,  allo  scopo  di  abbreviarli  e  di
facilitare  eventuali  passaggi  verso  altri   percorsi   realizzati
nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 99/2022; 
    c)  all'esterno  dei  percorsi,  al   fine   di   facilitare   il
riconoscimento, totale o  parziale,  delle  competenze  acquisite  da
parte del mondo del lavoro, delle  universita'  e  delle  istituzioni
dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  nella  loro
autonomia e di altri sistemi formativi.