IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione» e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e i suoi relativi annessi e protocolli, anch'essi ratificati; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689 «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare», con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modifiche il cui art. 3 sancisce la dipendenza funzionale delle Capitanerie di porto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale», tra l'altro istitutiva, all'art. 20, del Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale» e successive modifiche. Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi' come emendato; Vista la risoluzione IMO A.1070(28) adottata il 4 dicembre 2013, «Codice di implementazione degli strumenti dell'Organizzazione marittima internazionale» (CODE III); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 2, ha attribuito all'allora Ministero della transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni, in parte gia' spettanti al medesimo Dicastero e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente a piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici, finanza climatica e sostenibile e risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 4, ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e, all'art. 5, ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in «Ministero della infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 115, relativo al «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili», cosi' come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115; Tenuto conto che, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, all'art. 4, comma 9 stabilisce che «Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.»; Ritenuto di demandare alle autorita' marittime nella cui giurisdizione ricadono gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi la funzione di verificarne l'adeguatezza, in virtu' della dipendenza funzionale delle Capitanerie di porto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le previsioni normative in precedenza citate. Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che all'art. 20. (Istituzione del reparto ambientale marino) al comma 1, Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto definisce la procedura di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, nonche' le modalita' di valutazione e revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi.