IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, commi 659 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, ai sensi del quale la societa' Istituto sviluppo
agroalimentare ISA Spa e la Societa' gestione fondi per
l'agroalimentare SGFA s.r.l. sono state incorporate di diritto
nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA che
subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette
societa', ivi inclusi i compiti e le funzioni a queste attribuiti
dalle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 21 ottobre 2016, recante «Adozione del nuovo statuto
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»;
Visto l'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come sostituito
dall'art. 20, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante
«Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori
agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito
con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2022 -
2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 con la
decisione C (2021) 8655 final, come modificata dalla decisione C
(2022) 1545 final del 18 marzo 2022;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visti gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali» di cui alla Comunicazione della
Commissione europea (2022/C 485/01);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni e integrazioni relativo a
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in
particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c);
Visto il decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e
delle finanze recante «Individuazione dei beni che possono essere
oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'art. 32, comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma
132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni, con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalita' per gli
interventi finanziari dell'ISMEA;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali 12 ottobre 2017 recante «Criteri, modalita' e procedure
per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese
del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 15 giugno 2022 che modifica l'art. 14, comma 1, del citato
decreto 12 ottobre 2017;
Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalita' degli
interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e
agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al
settore della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle
specificita' settoriali e dei regimi di aiuto;
Ritenuto, inoltre, necessario adeguare il vigente decreto ai nuovi
Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2022/C 485/01;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,
consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto
prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un agricoltore a
rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che
prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un
produttore primario a consumatori finali e' considerata
commercializzazione di prodotti agricoli se avviene in locali e
strutture distinti riservati a tale scopo;
b) «Contratto di finanziamento»: il contratto sottoscritto tra
l'ISMEA e il soggetto beneficiario nel quale sono indicati gli
impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del
progetto. Esso regola, altresi', le modalita' di erogazione delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di
accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche'
di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini
dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i tassi di interesse di
mora applicati in caso di inadempimento;
c) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dall'ISMEA al soggetto beneficiario a tasso di
interesse agevolato;
d) «Giovane agricoltore»: agricoltore quale definito nel Piano
strategico nazionale PAC relativo al periodo 2023-2027, conformemente
all'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115;
e) «Grandi imprese»: le imprese che non soddisfano i criteri di
cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 o all'allegato I
del regolamento (UE) n. 651/2014;
f) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - ISMEA;
g) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
h) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese che
soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE)
2022/2472 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
e successive modifiche;
j) «Produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del
suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza
ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
k) «Progetto»: il complesso degli interventi proposti dal
soggetto beneficiario;
l) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore
della produzione primaria, della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli;
m) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese attive nelle
fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di
distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
n) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni
previste dal decreto;
o) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse al quale
viene concesso il finanziamento agevolato, pari al 30% (trenta per
cento) del tasso di riferimento come definito alla lettera seguente;
p) «Tasso di riferimento»: tasso di interesse costituito da un
tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.
La componente rappresentata dal margine e' fissa e determinata alla
data della concessione delle agevolazioni. La componente
rappresentata dal tasso-base e' variabile: per le prime due rate
semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione
delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, e'
calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla
Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati nei
dodici mesi precedenti a ogni scadenza alla pagina:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html;
q) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento
di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto
resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le
attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.