IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 1, commi 659 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n.  208,  ai  sensi  del  quale   la   societa'   Istituto   sviluppo
agroalimentare  ISA  Spa   e   la   Societa'   gestione   fondi   per
l'agroalimentare  SGFA  s.r.l.  sono  state  incorporate  di  diritto
nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA che
subentra nei rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  delle  predette
societa', ivi inclusi i compiti e le  funzioni  a  queste  attribuiti
dalle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 21 ottobre 2016, recante «Adozione del nuovo  statuto
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»; 
  Visto l'art. 2, comma 132 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come sostituito
dall'art. 20, comma 1, della legge 28 luglio 2016,  n.  154,  recante
«Deleghe  al  Governo  e  ulteriori  disposizioni   in   materia   di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22
ottobre 2016,  n.  193,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito
con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2022  -
2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre  2021  con  la
decisione C (2021) 8655 final,  come  modificata  dalla  decisione  C
(2022) 1545 final del 18 marzo 2022; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali»  di  cui  alla  Comunicazione  della
Commissione europea (2022/C 485/01); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n.  917  e  successive  modificazioni  e  integrazioni   relativo   a
«Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi»  e,  in
particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c); 
  Visto il decreto 13 febbraio 2015  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze recante «Individuazione dei  beni  che  possono  essere
oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'art. 32,  comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   «Riordino   della   disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma
132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive  modificazioni
ed integrazioni, con decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalita' per gli
interventi finanziari dell'ISMEA; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 12 ottobre 2017 recante «Criteri, modalita'  e  procedure
per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese
del settore agricolo e agroalimentare,  effettuati  dall'Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 15 giugno 2022 che modifica l'art. 14, comma 1, del  citato
decreto 12 ottobre 2017; 
  Ritenuto  opportuno  definire  i  criteri  e  le  modalita'   degli
interventi  finanziari  dell'ISMEA  per   il   settore   agricolo   e
agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al
settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  in  considerazione  delle
specificita' settoriali e dei regimi di aiuto; 
  Ritenuto, inoltre, necessario adeguare il vigente decreto ai  nuovi
Orientamenti di cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 485/01; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione  di  un  prodotto  agricolo  allo  scopo  di   vendere,
consegnare o immettere sul mercato  in  qualsiasi  altro  modo  detto
prodotto, esclusa la prima vendita  da  parte  di  un  agricoltore  a
rivenditori o imprese di trasformazione  e  qualsiasi  attivita'  che
prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un
produttore   primario   a   consumatori   finali    e'    considerata
commercializzazione di prodotti  agricoli  se  avviene  in  locali  e
strutture distinti riservati a tale scopo; 
    b) «Contratto di finanziamento»: il  contratto  sottoscritto  tra
l'ISMEA e il  soggetto  beneficiario  nel  quale  sono  indicati  gli
impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del
progetto. Esso regola, altresi', le  modalita'  di  erogazione  delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche  delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio  e  alle  attivita'  di
accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche'
di  controllo  ed  ispezione  e  quanto  altro  necessario  ai   fini
dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i  tassi  di  interesse  di
mora applicati in caso di inadempimento; 
    c) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dall'ISMEA  al  soggetto  beneficiario  a  tasso  di
interesse agevolato; 
    d) «Giovane agricoltore»: agricoltore quale  definito  nel  Piano
strategico nazionale PAC relativo al periodo 2023-2027, conformemente
all'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115; 
    e) «Grandi imprese»: le imprese che non soddisfano i  criteri  di
cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472  o  all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    f)  «ISMEA»:  Istituto  di  servizi  per  il   mercato   agricolo
alimentare - ISMEA; 
    g)  «Ministero»:  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    h) «PMI»:  le  microimprese,  le  piccole  e  medie  imprese  che
soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I  del  regolamento  (UE)
2022/2472 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato  I  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e successive modifiche; 
    j) «Produzione agricola primaria», la produzione di prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del  trattato,  senza
ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; 
    k)  «Progetto»:  il  complesso  degli  interventi  proposti   dal
soggetto beneficiario; 
    l) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore
della   produzione   primaria,   della   trasformazione    e    della
commercializzazione di prodotti agricoli; 
    m) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese attive nelle
fasi di produzione, di trasformazione, di  commercializzazione  e  di
distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; 
    n) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa  alle  agevolazioni
previste dal decreto; 
    o) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse al quale
viene concesso il finanziamento agevolato, pari al  30%  (trenta  per
cento) del tasso di riferimento come definito alla lettera seguente; 
    p) «Tasso di riferimento»: tasso di interesse  costituito  da  un
tasso-base e da  un  margine,  entrambi  determinati  secondo  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C  14/02.
La componente rappresentata dal margine e' fissa e  determinata  alla
data   della   concessione   delle   agevolazioni.   La    componente
rappresentata dal tasso-base e' variabile:  per  le  prime  due  rate
semestrali equivale al tasso base vigente alla  data  di  concessione
delle  agevolazioni;  a  partire  dalla  terza  rata  semestrale,  e'
calcolata in base alla media dei tassi-base mensili,  rilevati  dalla
Commissione europea per quanto riguarda  l'Italia  e  pubblicati  nei
dodici   mesi   precedenti   a    ogni    scadenza    alla    pagina:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
    q) «Trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento
di un prodotto agricolo a seguito  del  quale  il  prodotto  ottenuto
resta pur  sempre  un  prodotto  agricolo,  eccezione  fatta  per  le
attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie  per  preparare
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.