IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1,  del  decreto-legge  n.
34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della
salute individuale e collettiva in conseguenza della  contingente  ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio
da COVID-19 e favorire l'emersione di  rapporti  irregolari  dispone,
tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea, ovvero i datori di  lavoro  stranieri  in
possesso del titolo di soggiorno previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,
possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5,  6
e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con  cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare  la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare,  tuttora  in  corso,
con cittadini italiani o cittadini stranieri; 
  Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103,  il  quale
dispone che in funzione degli effetti derivanti  dall'attuazione  del
medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021; 
  Visto, altresi', il secondo periodo  del  medesimo  comma  24,  che
dispone che con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i  relativi
importi sono ripartiti tra le regioni  in  relazione  al  numero  dei
lavoratori  extracomunitari  emersi  ai  sensi  dell'art.   103   del
decreto-legge n. 34 del 2020; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale nei propri territori  senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato, ed in particolare l'art.  34,  comma  3,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1,  comma  144,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  relativo   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27  dicembre
2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, in materia di  esclusione  delle  Province  di  Trento  e  di
Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore; 
  Considerato che non risulta concluso  il  procedimento  istruttorio
connesso alla lavorazione di tutte  le  istanze  di  regolarizzazione
pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione
all'elevato  numero  di  istanze  pervenute   in   determinate   aree
territoriali; 
  Visto l'art. 1 del decreto  del  16  giugno  2022  con  cui  si  e'
proceduto al riparto dell'importo di euro  67.014.000,00  per  l'anno
2020 corrispondente  al  39,42  per  cento  dell'incremento  di  euro
170.000.000,00  del  maggior  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonche' al  riparto
dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al
39,42 per cento dell'incremento di euro  340.000.000,00  a  decorrere
dall'anno 2021, del  maggior  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato; 
  Considerato che per il riparto delle risorse residue,  il  comma  3
dell'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 rimanda ad  un  successivo
provvedimento da adottare in base alle  comunicazioni  da  parte  del
Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di  istruttoria
delle istanze pervenute. 
  Considerata la distribuzione per regione del numero  di  lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge
n. 34 del 2020, alla data del 31 dicembre 2022, come  comunicata  dal
Ministero dell'interno; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 6 dicembre 2023 (rep. 288/CSR del 6 dicembre 2023)  e  dato  atto
del parere favorevole in tale sede espresso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente  al
61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno
2020, del maggior finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale  a
cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  in  funzione  degli  effetti
derivanti  dall'emersione,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  dei
lavoratori  stranieri  irregolari,  ai  sensi   dell'art.   103   del
decreto-legge n. 34 del 2020,  e'  indicato  nella  colonna  A  della
tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al
61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno
2021, del maggior finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale  a
cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  in  funzione  degli  effetti
derivanti  dall'emersione,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  dei
lavoratori  stranieri  irregolari,  ai  sensi   dell'art.   103   del
decreto-legge n. 34 del 2020,  e'  indicato  nella  colonna  B  della
tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Al riparto delle risorse residue si provvedera'  con  successivo
provvedimento in base  alle  comunicazioni  da  parte  del  Ministero
dell'interno degli avanzamenti  del  processo  di  istruttoria  delle
istanze pervenute. 
  4. Ai fini del trasferimento delle risorse  da  parte  dello  Stato
alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in
materia   di   compartecipazione   delle   autonomie   speciali    al
finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2023 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 240