IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il quale prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede, all'art. 7 e nell'allegato A, i termini di trasmissione dei dati al Sistema TS; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, al comma 4, prevede che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi, tra l'altro, alle spese veterinarie e' effettuata entro il termine del 16 marzo; Vista la nota n. 25214 del 1° febbraio 2024, dell'Agenzia delle entrate, recante la determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto l'art. 4-quinquies, comma 3, del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha soppresso il secondo periodo del comma 6-quater dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, eliminando, pertanto, l'obbligatorieta', a decorrere dal 1° gennaio 2024, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria attraverso gli strumenti di cui al comma 3 del predetto art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'art. 12 del citato decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, nonche' dal citato art. 4-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.