IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle  spese  sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata; 
  Visto l'art. 12 del decreto  legislativo  8  gennaio  2024,  n.  1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9  del  12  gennaio  2024,  il
quale prevede che i soggetti tenuti all'invio dei  dati  delle  spese
sanitarie al Sistema tessera sanitaria  per  la  predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata, a partire dal 2024  provvedono  alla  trasmissione  dei
dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono  stabiliti  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  29
ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede,  all'art.
7 e nell'allegato A, i termini di trasmissione dei  dati  al  Sistema
TS; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157,
che, al comma 4, prevede che la trasmissione  telematica  all'Agenzia
delle entrate da parte dei soggetti  terzi  dei  dati  relativi,  tra
l'altro, alle spese veterinarie e' effettuata entro il termine del 16
marzo; 
  Vista la nota n. 25214 del 1°  febbraio  2024,  dell'Agenzia  delle
entrate, recante la determinazione dei termini  di  trasmissione  con
cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema  tessera
sanitaria, ai fini  della  predisposizione  della  dichiarazione  dei
redditi precompilata; 
  Visto l'art. 4-quinquies, comma 3, del decreto-legge del 18 ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2023, n. 191, che ha soppresso il secondo periodo del comma  6-quater
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,   n.   127,
eliminando, pertanto, l'obbligatorieta', a decorrere dal  1°  gennaio
2024,  della  memorizzazione   elettronica   e   della   trasmissione
telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi  giornalieri  al
Sistema tessera sanitaria attraverso gli strumenti di cui al comma  3
del predetto art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 
  Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto  19
ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive
modificazioni, in coerenza  con  quanto  disposto  dall'art.  12  del
citato decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, nonche'  dal  citato
art. 4-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze  del  19  ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.