IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione italiana; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e j); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che definisce i compiti e le funzioni dell'Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, provvedendo all'acquisizione periodica e sistematica, dei dati di cui al comma 8, lettere a), b) e c); Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, con i quali, rispettivamente, vengono definite le attribuzioni del Ministero della sanita' e viene istituito il Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope presso il Ministero della sanita' per lo svolgimento dei compiti di indirizzo e coordinamento in materia e per la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 118; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 47-bis e 47-ter; Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, che all'art. 8 dispone che il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione annuale sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto l'art. 2-sexies del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il quale: al comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del predetto regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento ovvero da atti amministrativi generali, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; al comma 2, stabilisce che si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, tra l'altro nelle materie di cui alle lettere u), v), aa) limitatamente alle dipendenze e assistenza, e cc), limitatamente ai trattamenti effettuati per fini di ricerca scientifica nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e, in particolare l'art. 1, comma 4, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga; Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha tra l'altro modificato la denominazione del «Servizio pubblico per le tossicodipendenze» in «Servizio pubblico per le dipendenze» (Ser.D); Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 133, dispone il trasferimento al Ministero della salute dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per gli affari sociali 30 novembre 1990, n. 444, recante il regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unita' sanitarie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 30 gennaio 1991, n. 25; Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 settembre 1996, recante «Rilevazione di attivita' nel settore dell'alcoldipendenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 22 ottobre 1996, n. 248; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 6 giugno 2001, n. 129, in attuazione dell'art. 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che: per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti; la regione emana indirizzi e protocolli volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale; Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n. 160, recante «Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze» (SIND); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 11 dicembre 2012, n. 288, e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto di organizzazione del Dipartimento politiche antidroga del 20 novembre 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che dispone, per le persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanza: all'art. 28, nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie e appropriate; all'art. 35, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale, previa valutazione multidimensionale, la definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con programmi differenziati per intensita', complessita' e durata i trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi; Visto l'Accordo quadro del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (rep. atti n. 1158/CSR), che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS); Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271), la quale dispone all'art. 3 che: la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004; Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277 concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"», volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute; Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di dati sensibili per finalita' di «Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)», senza elementi identificativi diretti; Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (rep. atti n. 82/CSR), concernente il Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare, l'art. 15, comma 1, secondo cui il Patto per la sanita' digitale rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e a evitare realizzazioni parziali e non conformi alle esigenze della sanita' pubblica, e comma 3, secondo cui il Piano di evoluzione dei flussi NSIS (PEF-NSIS) e' predisposto dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede annualmente al relativo aggiornamento; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015, che istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ai sensi dell'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, determinandone la composizione e i compiti, tra i quali il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intrapresi; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (rep. atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni e la composizione della Cabina di regia NSIS; Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, concernente il «regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 8 febbraio 2017, n. 32; Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, di riadeguamento dei compiti, delle funzioni e delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia del NSIS; Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2019 con il quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS; Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, adottate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2018, nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 14 gennaio 2019, e riportate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 196 del 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017, che ha ricostituito presso il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze; Ritenuto necessario acquisire un nuovo concetto di «dipendenza» coerente con gli attuali progressi scientifici e idoneo ad inglobare la condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall'interazione tra un organismo, una sostanza e/o uno specifico comportamento, caratterizzata da risposte psicofisiche che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza e/o di mettere in atto un determinato comportamento disfunzionale in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione; Ritenuto, pertanto, necessario sostituire il Sistema informativo nazionale per le dipendenze istituito con il menzionato decreto ministeriale 11 giugno 2010 con un Nuovo sistema per renderlo applicabile a tutti gli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'assistenza rivolta alle persone con dipendenza o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze, nonche' per adeguarlo alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; Considerata, in particolare, la necessita' di acquisire dati per le seguenti finalita': monitoraggio dell'attivita' dei servizi sanitari, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento anche con riguardo, e ferme restando le competenze in materia delle altre Autorita' di Governo, al contesto penitenziario e alle misure alternative alla detenzione; supporto alle attivita' gestionali dei servizi sanitari, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale; redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e degli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual report questionnaire; adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida dell'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze; redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125; redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti dal Parlamento, da Organismi europei e internazionali; trasmissione di dati su richiesta all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute, che, tra gli altri compiti, monitora la dipendenza dal gioco d'azzardo, verifica l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, valuta le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; trasmissione di dati su richiesta all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 successive modificazioni ed integrazioni, successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2017 presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisito il parere della Cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) in data 30 luglio 2019; Sentito il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 10 novembre 2020; Vista la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI SS-UFF03-P, con la quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS interconnettibili; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 471 del 12 ottobre 2023; Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023 (rep. atti n. 306/CSR); Adotta il presente decreto: Art. 1 Finalita' del Sistema informativo nazionale per le dipendenze 1. Il Sistema informativo nazionale per le dipendenze (di seguito denominato SIND), istituito nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (di seguito denominato NSIS), persegue le seguenti finalita': a) monitoraggio dell'attivita' dei Servizi per le dipendenze, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; b) supporto alle attivita' gestionali dei Servizi per le dipendenze, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; c) supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale; d) monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze; e) produzione dei dati da inviare in forma aggregata all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze - successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 presso il Dipartimento per le politiche antidroga - per la redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; f) produzione dei dati aggregati per la redazione degli altri rapporti epidemiologici derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual report questionnaire; g) supporto alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 12, in relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento per le politiche antidroga con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; h) redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; i) redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti dal Parlamento, da Organismi europei ed internazionali con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; j) produzione di analisi statistiche e indicatori statistici sul fenomeno dell'assistenza sanitaria a persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze a cura dell'Ufficio di statistica del Ministero della salute.