IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione
italiana;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e
in particolare l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e j);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, che definisce i compiti e le
funzioni dell'Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per la verifica dell'andamento del
fenomeno della tossicodipendenza, provvedendo all'acquisizione
periodica e sistematica, dei dati di cui al comma 8, lettere a), b) e
c);
Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, con i quali, rispettivamente, vengono
definite le attribuzioni del Ministero della sanita' e viene
istituito il Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze
stupefacenti e psicotrope presso il Ministero della sanita' per lo
svolgimento dei compiti di indirizzo e coordinamento in materia e per
la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2,
lettere a), b) e c);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario
nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce
le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 118;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 47-bis e
47-ter;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, che all'art. 8 dispone che il
Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione annuale
sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto l'art. 2-sexies del citato decreto legislativo n. 196 del
2003, il quale:
al comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari
di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del predetto
regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante
ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono
ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea
ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di
regolamento ovvero da atti amministrativi generali, che specifichino
i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato;
al comma 2, stabilisce che si considera rilevante l'interesse
pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici
poteri, tra l'altro nelle materie di cui alle lettere u), v), aa)
limitatamente alle dipendenze e assistenza, e cc), limitatamente ai
trattamenti effettuati per fini di ricerca scientifica nonche' per
fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'Amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e, in particolare l'art. 1, comma 4, che trasferisce
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga;
Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha tra l'altro
modificato la denominazione del «Servizio pubblico per le
tossicodipendenze» in «Servizio pubblico per le dipendenze» (Ser.D);
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 133,
dispone il trasferimento al Ministero della salute dell'Osservatorio
istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine del
monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia
delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro per gli affari sociali 30 novembre 1990, n. 444, recante il
regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle
caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso le unita' sanitarie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 30 gennaio 1991,
n. 25;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 settembre 1996,
recante «Rilevazione di attivita' nel settore dell'alcoldipendenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 22 ottobre 1996,
n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 6
giugno 2001, n. 129, in attuazione dell'art. 2 della legge 30
novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:
per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali
dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei
servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro
integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati
ottenuti;
la regione emana indirizzi e protocolli volti a omogeneizzare a
livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e
l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla
loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n. 160, recante
«Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze»
(SIND);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, 11 dicembre 2012, n. 288, e, in
particolare, l'art. 2;
Visto il decreto di organizzazione del Dipartimento politiche
antidroga del 20 novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 18
marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che dispone, per le persone
con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo,
o con comportamenti di abuso patologico di sostanza:
all'art. 28, nell'ambito dell'assistenza territoriale,
domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la presa in carico
multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico
individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche,
diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e
riabilitative necessarie e appropriate;
all'art. 35, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale, previa valutazione
multidimensionale, la definizione di un programma terapeutico
individualizzato e presa in carico, trattamenti
terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con
programmi differenziati per intensita', complessita' e durata i
trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti
pedagogico-riabilitativi;
Visto l'Accordo quadro del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della
sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per
lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (rep. atti n.
1158/CSR), che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il
quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS);
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271), la quale
dispone all'art. 3 che:
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla Cabina di regia e
vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti
attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di
assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario e'
ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per
l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277
concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali"», volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e
giudiziari effettuati dal Ministero della salute;
Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del
Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di dati
sensibili per finalita' di «Programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)»,
senza elementi identificativi diretti;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (rep. atti n. 82/CSR),
concernente il Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare,
l'art. 15, comma 1, secondo cui il Patto per la sanita' digitale
rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne
rallentano la diffusione e a evitare realizzazioni parziali e non
conformi alle esigenze della sanita' pubblica, e comma 3, secondo cui
il Piano di evoluzione dei flussi NSIS (PEF-NSIS) e' predisposto
dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede annualmente al relativo
aggiornamento;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015, che istituisce
presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto
della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza
grave, ai sensi dell'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, determinandone la composizione e i compiti,
tra i quali il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e di
prevenzione intrapresi;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (rep. atti n. 116/CSR), per
l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS)
e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni e la
composizione della Cabina di regia NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262,
concernente il «regolamento recante procedure per l'interconnessione
a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del
Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse
amministrazioni dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, 8 febbraio 2017, n. 32;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, di
riadeguamento dei compiti, delle funzioni e delle modalita' di
funzionamento della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2019 con il
quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017
e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;
Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, adottate con provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018, pubblicate ai sensi
dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2018, nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 14 gennaio 2019, e
riportate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 196 del 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 2017, che ha ricostituito presso il Dipartimento delle
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri
l'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle
tossicodipendenze;
Ritenuto necessario acquisire un nuovo concetto di «dipendenza»
coerente con gli attuali progressi scientifici e idoneo ad inglobare
la condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante
dall'interazione tra un organismo, una sostanza e/o uno specifico
comportamento, caratterizzata da risposte psicofisiche che
comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza e/o di
mettere in atto un determinato comportamento disfunzionale in modo
continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti
psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione;
Ritenuto, pertanto, necessario sostituire il Sistema informativo
nazionale per le dipendenze istituito con il menzionato decreto
ministeriale 11 giugno 2010 con un Nuovo sistema per renderlo
applicabile a tutti gli interventi sanitari e socio-sanitari erogati
da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito
dell'assistenza rivolta alle persone con dipendenza o con
comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze, nonche' per
adeguarlo alle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali;
Considerata, in particolare, la necessita' di acquisire dati per le
seguenti finalita':
monitoraggio dell'attivita' dei servizi sanitari, con analisi del
volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle
caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento anche con
riguardo, e ferme restando le competenze in materia delle altre
Autorita' di Governo, al contesto penitenziario e alle misure
alternative alla detenzione;
supporto alle attivita' gestionali dei servizi sanitari, per
valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed
esito sia a livello regionale che nazionale;
redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
degli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti da dati
aggregati derivanti dagli obblighi informativi nei confronti
dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual report
questionnaire;
adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee
guida dell'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze;
redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi
realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8 della
legge 30 marzo 2001, n. 125;
redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti
dal Parlamento, da Organismi europei e internazionali;
trasmissione di dati su richiesta all'Osservatorio per il
contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso
il Ministero della salute, che, tra gli altri compiti, monitora la
dipendenza dal gioco d'azzardo, verifica l'efficacia delle azioni di
cura e di prevenzione intraprese, valuta le misure piu' efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave;
trasmissione di dati su richiesta all'Osservatorio nazionale
permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze
istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990 successive modificazioni ed integrazioni,
successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 27 dicembre 2017 presso il Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere della Cabina di regia per il Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS) in data 30 luglio 2019;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 10
novembre 2020;
Vista la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI SS-UFF03-P, con la
quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorita' Garante per
la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche
correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati
personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS
interconnettibili;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso con provvedimento n. 471 del 12 ottobre 2023;
Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023 (rep. atti n. 306/CSR);
Adotta
il presente decreto:
Art. 1
Finalita' del Sistema informativo nazionale per le dipendenze
1. Il Sistema informativo nazionale per le dipendenze (di seguito
denominato SIND), istituito nell'ambito del Nuovo sistema informativo
sanitario (di seguito denominato NSIS), persegue le seguenti
finalita':
a) monitoraggio dell'attivita' dei Servizi per le dipendenze, con
analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle
caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
b) supporto alle attivita' gestionali dei Servizi per le
dipendenze, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle
risorse;
c) supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo
ed esito sia a livello regionale che nazionale;
d) monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del
bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze;
e) produzione dei dati da inviare in forma aggregata
all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno
delle tossicodipendenze - successivamente ricostituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 presso il
Dipartimento per le politiche antidroga - per la redazione della
relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
f) produzione dei dati aggregati per la redazione degli altri
rapporti epidemiologici derivanti dagli obblighi informativi nei
confronti dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual
report questionnaire;
g) supporto alla programmazione delle strategie governative, ai
sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 1990, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 12, in relazione al ruolo di
coordinamento generale svolto dal Dipartimento per le politiche
antidroga con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
h) redazione della relazione annuale al Parlamento sugli
interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi
dell'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 con la messa a
disposizione di dati in forma aggregata;
i) redazione di relazioni e/o report comunque denominati,
richiesti dal Parlamento, da Organismi europei ed internazionali con
la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
j) produzione di analisi statistiche e indicatori statistici sul
fenomeno dell'assistenza sanitaria a persone con dipendenze o con
comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze a cura
dell'Ufficio di statistica del Ministero della salute.