IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  3,  e  118  della  Costituzione
italiana; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e
in particolare l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e j); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309 del  1990,  che  definisce  i  compiti  e  le
funzioni dell'Osservatorio permanente istituito presso la  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  per  la  verifica  dell'andamento  del
fenomeno  della   tossicodipendenza,   provvedendo   all'acquisizione
periodica e sistematica, dei dati di cui al comma 8, lettere a), b) e
c); 
  Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990, con  i  quali,  rispettivamente,  vengono
definite  le  attribuzioni  del  Ministero  della  sanita'  e   viene
istituito il Servizio centrale per le dipendenze da alcol e  sostanze
stupefacenti e psicotrope presso il Ministero della  sanita'  per  lo
svolgimento dei compiti di indirizzo e coordinamento in materia e per
la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui  all'art.  3,  comma  2,
lettere a), b) e c); 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante:   «Istituzione   del   Servizio   sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce
le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 118; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 47-bis e
47-ter; 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, che all'art. 8 dispone che il
Ministro della salute trasmette al Parlamento una  relazione  annuale
sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto l'art. 2-sexies del citato decreto  legislativo  n.  196  del
2003, il quale: 
    al comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari
di dati personali di  cui  all'art.  9,  paragrafo  1,  del  predetto
regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico  rilevante
ai sensi del paragrafo 2, lettera g),  del  medesimo  articolo,  sono
ammessi  qualora  siano  previsti  dal  diritto  dell'Unione  europea
ovvero, nell'ordinamento interno,  da  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento ovvero da atti amministrativi generali, che  specifichino
i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni  eseguibili
e il motivo  di  interesse  pubblico  rilevante,  nonche'  le  misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti  fondamentali  e  gli
interessi dell'interessato; 
    al comma 2, stabilisce che  si  considera  rilevante  l'interesse
pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti  che  svolgono
compiti di interesse pubblico o connessi  all'esercizio  di  pubblici
poteri, tra l'altro nelle materie di cui alle  lettere  u),  v),  aa)
limitatamente alle dipendenze e assistenza, e cc),  limitatamente  ai
trattamenti effettuati per fini di ricerca  scientifica  nonche'  per
fini statistici da parte di soggetti  che  fanno  parte  del  sistema
statistico nazionale (Sistan); 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'Amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e, in particolare l'art. 1, comma 4,  che  trasferisce
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le  inerenti  risorse
finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga; 
  Visto il  decreto-legge  20  marzo  2014,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha  tra  l'altro
modificato  la  denominazione   del   «Servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze» in «Servizio pubblico per le dipendenze» (Ser.D); 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 133,
dispone il trasferimento al Ministero della salute  dell'Osservatorio
istituito ai  sensi  dell'art.  7,  comma  10,  quarto  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  al  fine  del
monitoraggio della dipendenza dal gioco  d'azzardo  e  dell'efficacia
delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari sociali 30 novembre 1990, n. 444, recante  il
regolamento  concernente  la  determinazione  dell'organico  e  delle
caratteristiche  organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per   le
tossicodipendenze da istituire presso  le  unita'  sanitarie  locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 30 gennaio 1991,
n. 25; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  4  settembre  1996,
recante «Rilevazione di attivita' nel settore  dell'alcoldipendenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 22 ottobre 1996,
n. 248; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 6
giugno 2001, n.  129,  in  attuazione  dell'art.  2  della  legge  30
novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che: 
    per favorire l'efficacia  e  l'appropriatezza  delle  prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le  necessita'  assistenziali
dei  soggetti  destinatari,  l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei
servizi  e'  organizzata   di   norma   attraverso   la   valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano  di  lavoro
integrato e personalizzato e la valutazione periodica  dei  risultati
ottenuti; 
    la regione emana indirizzi e protocolli volti a  omogeneizzare  a
livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare  e
l'articolazione del piano di lavoro  personalizzato  vigilando  sulla
loro  corretta  applicazione  al  fine  di  assicurare  comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11  giugno  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n.  160,  recante
«Istituzione del sistema informativo  nazionale  per  le  dipendenze»
(SIND); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  11  dicembre  2012,  n.  288,   e,   in
particolare, l'art. 2; 
  Visto il  decreto  di  organizzazione  del  Dipartimento  politiche
antidroga del 20 novembre 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 18
marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che dispone,  per  le  persone
con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo,
o con comportamenti di abuso patologico di sostanza: 
    all'art.   28,    nell'ambito    dell'assistenza    territoriale,
domiciliare e territoriale ad accesso diretto,  la  presa  in  carico
multidisciplinare  e  lo  svolgimento  di  un  programma  terapeutico
individualizzato che include le prestazioni  mediche  specialistiche,
diagnostiche e  terapeutiche,  psicologiche  e  psicoterapeutiche,  e
riabilitative necessarie e appropriate; 
    all'art.   35,   nell'ambito    dell'assistenza    sociosanitaria
semiresidenziale     e     residenziale,      previa      valutazione
multidimensionale,  la  definizione  di  un   programma   terapeutico
individualizzato     e     presa     in      carico,      trattamenti
terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con
programmi differenziati  per  intensita',  complessita'  e  durata  i
trattamenti       terapeutico-riabilitativi       e       trattamenti
pedagogico-riabilitativi; 
  Visto l'Accordo quadro del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della
sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per
lo sviluppo del Nuovo sistema informativo  sanitario  (rep.  atti  n.
1158/CSR), che all'art. 6, in  attuazione  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce  che  le  funzioni  di
indirizzo, coordinamento e controllo delle  fasi  di  attuazione  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002,  con  il
quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS); 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271), la quale
dispone all'art. 3 che: 
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla  Cabina  di  regia  e
vengono recepiti  dal  Ministero  della  salute  con  propri  decreti
attuativi, compresi i flussi informativi  finalizzati  alla  verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli  essenziali  di
assistenza; 
    il conferimento dei dati  al  Sistema  informativo  sanitario  e'
ricompreso tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  per
l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello  Stato  di  cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277
concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi  2  e  3,
dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, recante "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali"», volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili  e
giudiziari effettuati dal Ministero della salute; 
  Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del
Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di  dati
sensibili per finalita' di  «Programmazione,  gestione,  controllo  e
valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)»,
senza elementi identificativi diretti; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del  10  luglio  2014  (rep.  atti  n.  82/CSR),
concernente il Patto per  la  salute  2014-2016  e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 1, secondo cui il  Patto  per  la  sanita'  digitale
rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che  ne
rallentano la diffusione e a evitare  realizzazioni  parziali  e  non
conformi alle esigenze della sanita' pubblica, e comma 3, secondo cui
il Piano di evoluzione dei  flussi  NSIS  (PEF-NSIS)  e'  predisposto
dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede annualmente al  relativo
aggiornamento; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015, che istituisce
presso il Ministero della  salute  l'Osservatorio  per  il  contrasto
della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno  della  dipendenza
grave, ai sensi dell'art. 1, comma 133, quarto periodo,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, determinandone la composizione e i compiti,
tra i quali il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e  di
prevenzione intrapresi; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (rep. atti  n.  116/CSR),  per
l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS)
e,  in  particolare,  l'art.  1  che  disciplina  le  funzioni  e  la
composizione della Cabina di regia NSIS; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262,
concernente il «regolamento recante procedure per  l'interconnessione
a livello nazionale dei sistemi informativi su base  individuale  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando  gestiti  da   diverse
amministrazioni dello Stato», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,
Serie generale, 8 febbraio 2017, n. 32; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  11  maggio  2017,  di
riadeguamento dei  compiti,  delle  funzioni  e  delle  modalita'  di
funzionamento della Cabina di regia del NSIS; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7  maggio  2019  con  il
quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio  2017
e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS; 
  Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini  statistici  o
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico
nazionale, adottate con provvedimento del Garante per  la  protezione
dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018, pubblicate  ai  sensi
dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2018, nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11  del  14  gennaio  2019,  e
riportate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 196 del 2003; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
dicembre 2017, che  ha  ricostituito  presso  il  Dipartimento  delle
politiche antidroga  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
l'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle
tossicodipendenze; 
  Ritenuto necessario acquisire un  nuovo  concetto  di  «dipendenza»
coerente con gli attuali progressi scientifici e idoneo ad  inglobare
la   condizione   psichica,   talvolta   anche   fisica,    derivante
dall'interazione tra un organismo, una  sostanza  e/o  uno  specifico
comportamento,   caratterizzata   da   risposte   psicofisiche    che
comprendono un bisogno compulsivo di  assumere  la  sostanza  e/o  di
mettere in atto un determinato comportamento  disfunzionale  in  modo
continuativo o periodico,  allo  scopo  di  provare  i  suoi  effetti
psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione; 
  Ritenuto, pertanto, necessario sostituire  il  Sistema  informativo
nazionale per le  dipendenze  istituito  con  il  menzionato  decreto
ministeriale 11  giugno  2010  con  un  Nuovo  sistema  per  renderlo
applicabile a tutti gli interventi sanitari e socio-sanitari  erogati
da operatori afferenti al Servizio sanitario  nazionale,  nell'ambito
dell'assistenza  rivolta  alle   persone   con   dipendenza   o   con
comportamenti a rischio di uso e di abuso di  sostanze,  nonche'  per
adeguarlo  alle  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Considerata, in particolare, la necessita' di acquisire dati per le
seguenti finalita': 
    monitoraggio dell'attivita' dei servizi sanitari, con analisi del
volume   di   prestazioni   e   valutazioni   epidemiologiche   sulle
caratteristiche dell'utenza e sui pattern di  trattamento  anche  con
riguardo, e ferme restando  le  competenze  in  materia  delle  altre
Autorita'  di  Governo,  al  contesto  penitenziario  e  alle  misure
alternative alla detenzione; 
    supporto alle attivita'  gestionali  dei  servizi  sanitari,  per
valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; 
    supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed
esito sia a livello regionale che nazionale; 
    redazione della relazione al Parlamento ai  sensi  dell'art.  131
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  e
degli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti  da  dati
aggregati  derivanti  dagli  obblighi   informativi   nei   confronti
dell'Osservatorio  europeo,  delle  Nazioni  unite  -  Annual  report
questionnaire; 
    adeguamento della raccolta di informazioni  rispetto  alle  linee
guida dell'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze; 
    redazione della relazione annuale al Parlamento sugli  interventi
realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8  della
legge 30 marzo 2001, n. 125; 
    redazione di relazioni e/o report comunque denominati,  richiesti
dal Parlamento, da Organismi europei e internazionali; 
    trasmissione  di  dati  su  richiesta  all'Osservatorio  per   il
contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e  il  fenomeno  della
dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7,  comma  10,  quarto
periodo, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso
il Ministero della salute, che, tra gli altri  compiti,  monitora  la
dipendenza dal gioco d'azzardo, verifica l'efficacia delle azioni  di
cura e di prevenzione intraprese, valuta le misure piu' efficaci  per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo  e  il  fenomeno  della
dipendenza grave; 
    trasmissione di  dati  su  richiesta  all'Osservatorio  nazionale
permanente  sull'andamento  del  fenomeno   delle   tossicodipendenze
istituito ai sensi dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  309/1990  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 27 dicembre  2017  presso  il  Dipartimento  per  le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisito il parere della Cabina di  regia  per  il  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) in data 30 luglio 2019; 
  Sentito il Consiglio superiore di  sanita',  nella  seduta  del  10
novembre 2020; 
  Vista la nota  0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI  SS-UFF03-P,  con  la
quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorita' Garante  per
la protezione dei dati personali le motivazioni  tecnico-scientifiche
correlate all'individuazione del periodo di  conservazione  dei  dati
personali  trattati  nell'ambito   dei   sistemi   informativi   NSIS
interconnettibili; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso con provvedimento n. 471 del 12 ottobre 2023; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023 (rep. atti n. 306/CSR); 
 
                               Adotta 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
    Finalita' del Sistema informativo nazionale per le dipendenze 
 
  1. Il Sistema informativo nazionale per le dipendenze  (di  seguito
denominato SIND), istituito nell'ambito del Nuovo sistema informativo
sanitario  (di  seguito  denominato  NSIS),  persegue   le   seguenti
finalita': 
    a) monitoraggio dell'attivita' dei Servizi per le dipendenze, con
analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle
caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; 
    b)  supporto  alle  attivita'  gestionali  dei  Servizi  per   le
dipendenze, per valutare il grado di efficienza e di  utilizzo  delle
risorse; 
    c) supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo
ed esito sia a livello regionale che nazionale; 
    d) monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi  di  assistenza
nel rispetto dei principi della dignita'  della  persona  umana,  del
bisogno di salute, dell'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  della
qualita'  delle  cure  e  della  loro  appropriatezza  riguardo  alle
specifiche esigenze; 
    e)  produzione  dei  dati   da   inviare   in   forma   aggregata
all'Osservatorio nazionale  permanente  sull'andamento  del  fenomeno
delle tossicodipendenze - successivamente  ricostituito  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 presso  il
Dipartimento per le politiche antidroga  -  per  la  redazione  della
relazione al Parlamento  ai  sensi  dell'art.  131  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    f) produzione dei dati aggregati per  la  redazione  degli  altri
rapporti epidemiologici  derivanti  dagli  obblighi  informativi  nei
confronti dell'Osservatorio europeo, delle  Nazioni  unite  -  Annual
report questionnaire; 
    g) supporto alla programmazione delle strategie  governative,  ai
sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.  309
del 1990, e successive modificazioni, e dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2008,  n.  12,  in  relazione  al  ruolo  di
coordinamento generale  svolto  dal  Dipartimento  per  le  politiche
antidroga con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; 
    h)  redazione  della  relazione  annuale  al   Parlamento   sugli
interventi  realizzati  in  materia  di  alcoldipendenza,  ai   sensi
dell'art. 8 della legge  30  marzo  2001,  n.  125  con  la  messa  a
disposizione di dati in forma aggregata; 
    i)  redazione  di  relazioni  e/o  report  comunque   denominati,
richiesti dal Parlamento, da Organismi europei ed internazionali  con
la messa a disposizione di dati in forma aggregata; 
    j) produzione di analisi statistiche e indicatori statistici  sul
fenomeno dell'assistenza sanitaria a persone  con  dipendenze  o  con
comportamenti a rischio  di  uso  e  di  abuso  di  sostanze  a  cura
dell'Ufficio di statistica del Ministero della salute.