IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e
modificata dall'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e, in
particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 9/2022;
Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 5, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste
suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione
del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle
malattie per la Peste suina africana e abroga il regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale delle
emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici
del 12 dicembre 2022;
Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti
di cui al citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136,
pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del
piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio
2023;
Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento
dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione
dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina
africana (PSA). Anni 2023-2028, trasmesso dal Commissario
straordinario alla Peste suina africana alle regioni e province
autonome con nota n. 0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 9/2022, cosi' come modificato dall'art. 29 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti
di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e
l'eradicazione della Peste suina africana;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del
citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni
eccezionali, puo' adottare, con atto motivato, provvedimenti
contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure
adottate e finalita' perseguite;
Considerato, inoltre, che la Peste suina africana continua a
diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento
discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a
distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella
contiguita' territoriale;
Tenuto conto dell'imminente termine di validita' delle disposizioni
contenute nella citata ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5;
Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP)
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche
(IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;
Considerato il persistere di casi di positivita' alla PSA nei suidi
selvatici, accertati e confermati attraverso diagnosi di laboratorio
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente
competenti;
Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso
possibile, attraverso una adeguata gestione e un coordinamento delle
attivita' legate al contenimento dell'emergenza, un'applicazione piu'
incisiva delle misure utili a contrastare la diffusione e la
persistenza della malattia da Peste suina africana;
Ritenuto necessario, pertanto, di prorogare la validita' delle
misure contenute nella citata ordinanza, ai fini del controllo e del
monitoraggio della filiera suinicola e di preservare l'equilibrio
della fauna selvatica;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le misure disposte con l'ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5,
avente ad oggetto «Misure di controllo ed eradicazione della Peste
suina africana» sono prorogate fino al 31 marzo 2024.