IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione; Visto il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e, in particolare, l'art. 64, che riconosce come diritto la partecipazione ad attivita' di formazione e di aggiornamento per il personale, in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalita'; Visto il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che accorda ampia autonomia alle scuole nell'organizzazione dell'offerta formativa e che indica la piattaforma S.O.F.I.A. come strumento di pubblicazione; Visto, altresi', l'art. 67, comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che sostiene il principio della trasparenza ed in particolare dell'accessibilita' totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», come da ultimo modificato; Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista in particolare, la riforma 2.2 «Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, a titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito; Considerato che il PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1, relativamente alla predetta riforma, prevede, tra le altre cose, «l'istituzione di un organismo qualificato deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, collegandoli alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento»; Viste le conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro del 18 maggio 2020 che sottolineano la necessita' di un approccio globale e complementare a tutti i livelli e per tutti gli aspetti dell'istruzione e della formazione dei docenti, a partire dal reclutamento e la selezione degli studenti, la formazione iniziale dei docenti (compresi i tirocini), l'ammissione in servizio, il tutoraggio di qualita', nonche' la promozione e il sostegno della formazione professionale continua durante l'intero percorso di insegnamento; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, del 30 settembre 2020, che propone un approccio rafforzato per garantire la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, in linea con Next Generation EU e il bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, e sottolinea l'importanza di potenziare il reclutamento e la selezione dei candidati migliori e piu' idonei alla professione di docente e di sostenerli per tutto il corso della carriera attraverso un'offerta continua di sviluppo professionale; Vista la risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030), che individua la necessita' di sostenere l'apprendimento professionale dei docenti e del personale scolastico lungo tutto l'arco della loro carriera, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche e pedagogie innovative a livello europeo, attraverso il perseguimento della priorita' strategica n. 3: Rafforzare le competenze e la motivazione nelle professioni nel settore dell'istruzione; Visto il rapporto della Commissione «Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being» del 21 marzo 2021, che riporta l'analisi sulla partecipazione ad attivita' formative dei docenti nei Paesi membri e rimarca l'importanza di una programmazione efficace di piani di formazione e sviluppo professionale per il personale docente di secondo grado; Visto il rapporto OCSE «The State of Global Education: 18 months into the pandemic» del settembre 2021, che sottolinea l'importanza, accentuata dalla pandemia da Covid-19, di sviluppare le competenze digitali nell'insegnamento e innovare i metodi di insegnamento; Visto il rapporto della Commissione internazionale sui futuri dell'istruzione «Reimagining our futures together: A new social contract for Education» del 10 novembre 2021, che sottolinea la necessita' di urgenti misure per arruolare e mantenere nella posizione docenti altamente qualificati; Vista la raccomandazione del Consiglio del 28 novembre 2022 sui percorsi per il successo scolastico che sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico, che evidenzia l'importanza di sostenere i dirigenti scolastici, gli insegnanti, e altro personale, anche nel sistema ECEC, aiutandoli ad acquisire conoscenze, capacita' e competenze e fornendo sostegno alla formazione professionale continua; Vista la risoluzione del Consiglio concernente lo Spazio europeo dell'istruzione: guardando al 2025 e oltre del 16 maggio 2023, che concorda sulla necessita' di prestare particolare attenzione alla valorizzazione della professione di docente, promuovendo lo sviluppo professionale, le opportunita' di mobilita', le condizioni di lavoro e il benessere dei docenti, quali fattori chiave per aumentare l'attrattiva della professione; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l'art. 1, comma 124, secondo cui le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare gli articoli 1, comma 3, 16-bis e 16-ter; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 19 ottobre 2022, n. 277, che definisce un modello di valutazione per l'avvio da parte della Scuola di alta formazione del programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso formativo, ivi compresi gli indicatori di performance; Ravvisata la necessita' di comparazione con altri Paesi per migliorare il posizionamento del livello di istruzione del nostro Paese nelle classifiche e nelle analisi internazionali (OECD-PISA, TALIS, etc.); Considerato il Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027). Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale che sottolinea la necessita' di ampliare l'offerta di opportunita' di sviluppo professionale per insegnanti ed educatori al fine di rafforzare la capacita' digitale degli istituti di istruzione e conseguire gli obiettivi dell'Agenda per le competenze per l'Europa; Tenuto conto degli aspetti innovativi e dei vincoli normativi posti dall'art. 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Viste le linee triennali di indirizzo per la formazione del personale scolastico adottate dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017; Vista la direttiva di definizione degli obiettivi formativi dei percorsi della formazione volontaria e incentivata adottata dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017; Ravvisata la necessita' di dare attuazione all'art. 16-ter, comma 8, secondo cui «Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralita', idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione»; Acquisito il parere del CSPI, reso nella seduta plenaria n. 118 del 22 dicembre 2023, delle cui considerazioni si e' tenuto conto ai fini della definizione del presente decreto, e in particolare dell'art. 6; Sentite le organizzazioni sindacali; Adotta la seguente direttiva: Art. 1 1. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 i soggetti che possiedono i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: a) possesso di atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico; b) previsione espressa per la formazione continua in servizio, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico in almeno uno degli obiettivi strategici previsti dalle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione; c) previsione espressa per la formazione in servizio incentivata, nello scopo statutario, della formazione per il personale docente in almeno uno degli obiettivi previsti dalla direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e dalle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione. 2. Possono richiedere l'accreditamento, anche al fine di assicurare standard elevati di qualita' e di uniformita' della formazione su tutto il territorio nazionale, anche due o piu' soggetti se costituiti in forma di Associazione temporanea di scopo (ATS) o di Impresa (ATI). In tal caso, ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 e del successivo comma del presente articolo. Ogni altra forma di convenzionamento tra piu' soggetti e' espressamente vietata. 3. I soggetti che richiedono l'accreditamento devono, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 1 alla presente direttiva: a) avere realizzato, da almeno cinque anni precedenti al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno quattro distinte iniziative formative a favore del personale scolastico o, per la formazione in servizio incentivata, a favore del personale docente, ciascuna delle quali in almeno tre regioni. Ogni iniziativa formativa deve avere avuto durata pari ad almeno venti ore, deve aver coinvolto almeno dieci partecipanti appartenenti al personale di riferimento per regione e deve essere stata erogata in presenza o blended (escludendo, comunque, la fruizione di moduli autonomi preregistrati in modalita' asincrona); b) avere svolto attivita' di innovazione metodologica, nonche' pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive, in almeno due delle iniziative formative di cui alla precedente lettera a), allegando la descrizione degli obiettivi formativi, della metodologia didattica utilizzata e dei relativi risultati ottenuti, di cui alla Scheda-progetto formativo in allegato A alla presente direttiva; c) aver effettuato, documentandole, attivita' di monitoraggio e di valutazione degli esiti delle azioni formative per tutte le iniziative di cui alla precedente lettera a); d) avere requisiti di moralita'; e) disporre di capacita' economica e finanziaria; f) disporre di capacita' tecnico-professionale, sulla base delle competenze e dell'esperienza dei formatori dell'ente, per lo svolgimento del programma annuale di percorsi formativi offerti dall'ente, in termini di aggiornamento, pertinenza e conformita' agli standard culturali ed educativi, secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla presente direttiva; g) avere la stabile disponibilita' di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa; h) disporre di capacita' logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attivita' svolta con particolare riguardo alle risorse didattiche, all'attrezzatura e alle dotazioni tecnologiche da utilizzare nel caso di formazione a distanza e alle strutture fisiche per lo svolgimento dei corsi in modalita' mista, se non ospitati nelle scuole. 4. Costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva l'invio telematico della documentazione attestante detti requisiti secondo quanto precisato dall'allegato 1 e dal successivo art. 2.