IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 166, concernente  l'organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione; 
  Visto il CCNL 2006-2009 del  comparto  scuola  sottoscritto  il  29
novembre 2007 e,  in  particolare,  l'art.  64,  che  riconosce  come
diritto  la  partecipazione  ad  attivita'   di   formazione   e   di
aggiornamento per il  personale,  in  quanto  funzionali  alla  piena
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalita'; 
  Visto il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione  delle
risorse per la formazione del personale docente, educativo ed  A.T.A.
per gli  anni  scolastici  relativi  al  triennio  2019/20,  2020/21,
2021/22, che accorda ampia autonomia alle scuole  nell'organizzazione
dell'offerta formativa e che indica la  piattaforma  S.O.F.I.A.  come
strumento di pubblicazione; 
  Visto, altresi', l'art. 67, comma 1 del citato CCNL che prevede  il
principio di  accreditamento  degli  enti  e  delle  agenzie  per  la
formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e
del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative  di
formazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che sostiene  il
principio della trasparenza  ed  in  particolare  dell'accessibilita'
totale alle informazioni concernenti l'organizzazione  e  l'attivita'
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse
di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(GDPR); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come  modificato
e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
come da ultimo modificato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista in particolare, la riforma 2.2 «Scuola di alta  formazione  e
formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo» del PNRR, finanziato  dall'Unione  europea  -
Next Generation EU, a titolarita' del Ministero dell'istruzione e del
merito; 
  Considerato che il PNRR, nell'ambito della Missione 4 -  Istruzione
e ricerca  -  Componente  1,  relativamente  alla  predetta  riforma,
prevede,  tra  le  altre  cose,  «l'istituzione   di   un   organismo
qualificato deputato alle linee di  indirizzo  della  formazione  del
personale  scolastico,  alla  selezione  e  al  coordinamento   delle
iniziative formative, collegandoli  alle  progressioni  di  carriera,
come previsto nella riforma relativa al reclutamento»; 
  Viste le conclusioni  del  Consiglio  sui  docenti  e  i  formatori
europei del futuro del 18 maggio 2020 che sottolineano la  necessita'
di un approccio globale e complementare a tutti i livelli e per tutti
gli aspetti dell'istruzione e della formazione dei docenti, a partire
dal  reclutamento  e  la  selezione  degli  studenti,  la  formazione
iniziale dei docenti (compresi i tirocini), l'ammissione in servizio,
il tutoraggio di qualita', nonche' la promozione e il sostegno  della
formazione  professionale  continua  durante  l'intero  percorso   di
insegnamento; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle   regioni   sulla   realizzazione    dello    spazio    europeo
dell'istruzione entro il 2025, del 30 settembre 2020, che propone  un
approccio rafforzato per garantire la  realizzazione  di  uno  spazio
europeo dell'istruzione entro il 2025, in linea con  Next  Generation
EU e il bilancio a lungo termine dell'Unione europea per  il  periodo
2021-2027, e sottolinea l'importanza di potenziare il reclutamento  e
la selezione dei candidati migliori e piu' idonei alla professione di
docente e di sostenerli per tutto il corso della carriera  attraverso
un'offerta continua di sviluppo professionale; 
  Vista la risoluzione del Consiglio  del  18  febbraio  2021  su  un
quadro  strategico  per   la   cooperazione   europea   nel   settore
dell'istruzione  e  della  formazione  verso   uno   spazio   europeo
dell'istruzione e oltre (2021-2030), che individua la  necessita'  di
sostenere l'apprendimento professionale dei docenti e  del  personale
scolastico lungo tutto l'arco della loro carriera,  anche  attraverso
la condivisione delle migliori  pratiche  e  pedagogie  innovative  a
livello  europeo,  attraverso  il   perseguimento   della   priorita'
strategica n. 3: Rafforzare le  competenze  e  la  motivazione  nelle
professioni nel settore dell'istruzione; 
  Visto il rapporto della Commissione «Teachers in  Europe:  Careers,
Development and Well-being» del 21 marzo 2021, che riporta  l'analisi
sulla partecipazione ad attivita' formative  dei  docenti  nei  Paesi
membri e rimarca l'importanza di una programmazione efficace di piani
di formazione e sviluppo professionale per il  personale  docente  di
secondo grado; 
  Visto il rapporto OCSE «The State of Global  Education:  18  months
into the pandemic» del settembre 2021, che  sottolinea  l'importanza,
accentuata dalla pandemia da Covid-19, di  sviluppare  le  competenze
digitali nell'insegnamento e innovare i metodi di insegnamento; 
  Visto il  rapporto  della  Commissione  internazionale  sui  futuri
dell'istruzione «Reimagining  our  futures  together:  A  new  social
contract for Education» del  10  novembre  2021,  che  sottolinea  la
necessita'  di  urgenti  misure  per  arruolare  e  mantenere   nella
posizione docenti altamente qualificati; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio del  28  novembre  2022  sui
percorsi   per   il   successo   scolastico   che   sostituisce    la
raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di
riduzione dell'abbandono scolastico, che  evidenzia  l'importanza  di
sostenere i dirigenti scolastici, gli insegnanti, e altro  personale,
anche nel sistema ECEC, aiutandoli ad acquisire conoscenze, capacita'
e  competenze  e  fornendo  sostegno  alla  formazione  professionale
continua; 
  Vista la risoluzione del Consiglio concernente  lo  Spazio  europeo
dell'istruzione: guardando al 2025 e oltre del 16  maggio  2023,  che
concorda sulla necessita' di  prestare  particolare  attenzione  alla
valorizzazione della professione di docente, promuovendo lo  sviluppo
professionale, le opportunita' di mobilita', le condizioni di  lavoro
e il benessere  dei  docenti,  quali  fattori  chiave  per  aumentare
l'attrattiva della professione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107,  che  riconosce  la  valenza
strutturale, permanente e obbligatoria della formazione  in  servizio
dei docenti di ruolo, ed in particolare l'art. 1, comma 124,  secondo
cui  le  attivita'  di  formazione  sono   definite   dalle   singole
istituzioni  scolastiche,  in  coerenza  con   il   piano   triennale
dell'offerta  formativa  e  con  i  risultati  emersi  dai  piani  di
miglioramento  previsti  dal  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,  sulla  base  delle
priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare gli articoli 1, comma
3, 16-bis e 16-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 19 ottobre  2022,  n.
277, che definisce un modello di valutazione  per  l'avvio  da  parte
della Scuola di alta  formazione  del  programma  di  monitoraggio  e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun  percorso
formativo, ivi compresi gli indicatori di performance; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  comparazione  con  altri  Paesi  per
migliorare il posizionamento del livello  di  istruzione  del  nostro
Paese nelle classifiche e nelle  analisi  internazionali  (OECD-PISA,
TALIS, etc.); 
  Considerato   il   Piano   d'azione   per   l'istruzione   digitale
(2021-2027).  Ripensare  l'istruzione  e  la  formazione  per   l'era
digitale che  sottolinea  la  necessita'  di  ampliare  l'offerta  di
opportunita' di sviluppo professionale per insegnanti ed educatori al
fine di rafforzare la capacita' digitale degli istituti di istruzione
e  conseguire  gli  obiettivi  dell'Agenda  per  le  competenze   per
l'Europa; 
  Tenuto conto degli aspetti innovativi e dei vincoli normativi posti
dall'art. 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
  Viste le  linee  triennali  di  indirizzo  per  la  formazione  del
personale  scolastico  adottate  dalla  Scuola  di  alta   formazione
dell'istruzione ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2,  lettera  b)  del
decreto legislativo n. 59 del 2017; 
  Vista la direttiva di definizione  degli  obiettivi  formativi  dei
percorsi della formazione volontaria  e  incentivata  adottata  dalla
Scuola di alta formazione dell'istruzione ai sensi dell'art.  16-ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017; 
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione all'art.  16-ter,  comma
8, secondo cui «Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma  2,
lettera a), i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  moralita',
idoneita'   professionale,    capacita'    economico-finanziaria    e
tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro
dell'istruzione»; 
  Acquisito il parere del CSPI, reso nella seduta plenaria n. 118 del
22 dicembre 2023, delle cui considerazioni si e' tenuto conto ai fini
della definizione del presente decreto, e in particolare dell'art. 6; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                               Adotta 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma  2,  lettera
a) dell'art. 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 i soggetti
che possiedono i seguenti requisiti al  momento  della  presentazione
della domanda: 
    a) possesso di atto costitutivo e statuto redatti nella forma  di
atto pubblico; 
    b) previsione espressa per la formazione  continua  in  servizio,
nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico  in
almeno  uno  degli  obiettivi  strategici  previsti  dalle  linee  di
indirizzo triennali della Scuola di alta formazione; 
    c) previsione espressa per la formazione in servizio incentivata,
nello scopo statutario, della formazione per il personale docente  in
almeno uno degli obiettivi previsti dalla direttiva  sugli  obiettivi
formativi della formazione in servizio incentivata e dalle  linee  di
indirizzo triennali della Scuola di alta formazione. 
  2. Possono richiedere l'accreditamento, anche al fine di assicurare
standard elevati di qualita' e di  uniformita'  della  formazione  su
tutto  il  territorio  nazionale,  anche  due  o  piu'  soggetti   se
costituiti in forma di Associazione temporanea di scopo  (ATS)  o  di
Impresa  (ATI).  In   tal   caso,   ciascuno   dei   componenti   del
raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al  precedente
comma 1 e del successivo comma  del  presente  articolo.  Ogni  altra
forma di convenzionamento tra piu' soggetti e' espressamente vietata. 
  3. I soggetti che richiedono l'accreditamento devono, tenendo conto
di quanto previsto dall'allegato 1 alla presente direttiva: 
    a) avere realizzato, da almeno cinque anni precedenti al  termine
fissato per la presentazione della richiesta, almeno quattro distinte
iniziative formative a favore del  personale  scolastico  o,  per  la
formazione in servizio incentivata, a favore del  personale  docente,
ciascuna delle quali in almeno tre regioni. Ogni iniziativa formativa
deve avere avuto durata pari ad almeno venti ore, deve aver coinvolto
almeno dieci partecipanti appartenenti al  personale  di  riferimento
per regione e  deve  essere  stata  erogata  in  presenza  o  blended
(escludendo, comunque, la fruizione di moduli autonomi  preregistrati
in modalita' asincrona); 
    b) avere svolto attivita' di  innovazione  metodologica,  nonche'
pratiche  di  laboratorio  e  di  sviluppo  di  pratiche   didattiche
inclusive, in almeno due  delle  iniziative  formative  di  cui  alla
precedente lettera  a),  allegando  la  descrizione  degli  obiettivi
formativi, della metodologia  didattica  utilizzata  e  dei  relativi
risultati ottenuti, di cui alla Scheda-progetto formativo in allegato
A alla presente direttiva; 
    c) aver effettuato, documentandole, attivita' di  monitoraggio  e
di valutazione degli  esiti  delle  azioni  formative  per  tutte  le
iniziative di cui alla precedente lettera a); 
    d) avere requisiti di moralita'; 
    e) disporre di capacita' economica e finanziaria; 
    f) disporre di capacita' tecnico-professionale, sulla base  delle
competenze  e  dell'esperienza  dei  formatori  dell'ente,   per   lo
svolgimento del  programma  annuale  di  percorsi  formativi  offerti
dall'ente, in termini di aggiornamento, pertinenza e conformita' agli
standard   culturali   ed   educativi,   secondo   quanto    previsto
dall'allegato 1 alla presente direttiva; 
    g) avere la stabile disponibilita' di risorse  professionali  con
esperienza universitaria pregressa; 
    h) disporre di capacita' logistiche e  tecnologiche  adeguate  al
tipo di  attivita'  svolta  con  particolare  riguardo  alle  risorse
didattiche,  all'attrezzatura  e  alle  dotazioni   tecnologiche   da
utilizzare nel caso di formazione a distanza e alle strutture fisiche
per lo svolgimento dei corsi in  modalita'  mista,  se  non  ospitati
nelle scuole. 
  4. Costituisce dimostrazione di possesso  dei  requisiti  richiesti
dalla presente  direttiva  l'invio  telematico  della  documentazione
attestante detti requisiti secondo quanto precisato dall'allegato 1 e
dal successivo art. 2.