IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e in particolare l'art. 28; Visto l'art. 117, commi 1, lettera n) e 3, della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 7 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visti il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, anche «Ministero» o «MIM»); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (di seguito, anche «INVALSI») e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituiscono articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; Tenuto conto che, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare, dell'art. 5 rubricato «Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione», comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione», il MIM svolge su INDIRE e INVALSI funzioni di indirizzo e di vigilanza; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, il capo III, avente ad oggetto «I percorsi di istruzione e formazione professionale»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 52, che prevede misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, secondo cui «Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'art. 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'art. 3, nonche' allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identita' e pari dignita', le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»; Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, avente ad oggetto «la definizione dei criteri e delle modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61»; Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; Visto il regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 con cui e' stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonche' dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (missione n. 4); Vista in particolare, la missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» - riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali»; Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; Visto inoltre, l'art. 33 del suddetto decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che istituisce il nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR; Visto l'Accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»; Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR e, in particolare, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Tenuto conto degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale e' stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensita' di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca; Visto in particolare, l'art. 10, comma 1, della suddetta legge n. 99/2022, ai sensi del quale e' stato istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonche' definizione dei criteri e modalita' di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»; Tenuto conto che tra le misure di attuazione del PNRR di cui alla Sezione III, Capo III del suddetto decreto-legge n. 144/2022, l'art. 28 prevede che: a) «Nell'ambito dell'attuazione della misura 4, componente 1, del PNRR "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'universita' - riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali", al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il Sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore» (comma 1); b) «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni» (comma 5); Considerato che, in conformita' a quanto previsto dal suddetto art. 28, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, il MIM procede ad adottare il presente decreto (di seguito, anche «decreto» o «atto»), al fine di regolare le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (di seguito, anche «Osservatorio»); Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nella seduta plenaria n. 112 del 25 ottobre 2023; Considerata l'opportunita' di non recepire le richieste del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito all'art. 7 del presente decreto, concernenti la composizione degli osservatori locali in modo definito nel numero dei membri, in quanto si ritiene piu' opportuno definire la struttura degli osservatori locali, a livello di regolamentazione statale, in maniera flessibile in modo da consentire una definizione dell'assetto dell'organismo maggiormente aderente al contesto di riferimento; Considerata l'opportunita' di non recepire, altresi', le richieste del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito alla previsione, nel presente decreto, di una esplicita norma che preveda la dotazione di un regolamento specifico inerente al funzionamento dell'Osservatorio, in quanto si ritiene che in base alle previsioni del presente decreto l'Osservatorio possa autonomamente determinare le proprie regole di funzionamento senza dover rendere, a tal fine, cogente l'adozione di un precipuo regolamento; Tenuto conto delle premesse di cui sopra, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; Decreta: Art. 1 Finalita' dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale 1. L'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si propone di perseguire le seguenti finalita': a) rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali; b) ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze; c) supportare il Sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste. 2. Per la realizzazione delle predette finalita', l'Osservatorio promuove forme di cooperazione con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, nonche' con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'art. 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99 e al decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87.