IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e
in particolare l'art. 28; 
  Visto l'art. 117, commi 1, lettera n) e 3, della Costituzione della
Repubblica italiana; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1988,  n.  400,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e il decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,   in
particolare, l'art. 1, comma  2,  secondo  cui  sono  amministrazioni
pubbliche tutte le amministrazioni  dello  Stato,  ivi  compresi  gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del Sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visti il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca,  nonche'  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri»,  che  ha  mutato  la  denominazione  del
Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e  del  merito
(di seguito, anche «Ministero» o «MIM»); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante «Regolamento sul  Sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art.  2,  ai
sensi del quale l'Istituto nazionale per la valutazione  del  sistema
di istruzione e formazione (di seguito, anche «INVALSI») e l'Istituto
nazionale di documentazione,  innovazione  e  ricerca  educativa  (di
seguito, anche  «INDIRE»)  costituiscono  articolazione  del  Sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 
  Tenuto conto che, nel  rispetto  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  30  settembre   2020,   n.   166,   recante
«Regolamento    concernente    l'organizzazione     del     Ministero
dell'istruzione»   e,   in   particolare,   dell'art.   5   rubricato
«Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  e  formazione»,
comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n.  6,
recante «Individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale     dell'amministrazione     centrale     del      Ministero
dell'istruzione», il MIM svolge  su  INDIRE  e  INVALSI  funzioni  di
indirizzo e di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma  dell'art.  2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53»  e,   in
particolare, il capo III, avente ad oggetto «I percorsi di istruzione
e formazione professionale»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 52, che prevede misure  di  semplificazione  e
promozione dell'istruzione tecnico  professionale  e  degli  istituti
tecnici superiori; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.  107»  e,
in particolare, l'art.  7,  comma  3,  secondo  cui  «Allo  scopo  di
promuovere l'innovazione, il permanente raccordo  con  il  mondo  del
lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite  fissato  dall'art.  3,
comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili  di  uscita  di  cui
all'art. 3, nonche'  allo  scopo  di  rafforzare  gli  interventi  di
supporto alla  transizione  dalla  scuola  al  lavoro,  diffondere  e
sostenere il sistema duale realizzato in alternanza  scuola-lavoro  e
in apprendistato,  e'  istituita  la  «Rete  nazionale  delle  scuole
professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno  parte,  nel
rispetto della loro diversa identita' e pari dignita', le istituzioni
scolastiche statali o paritarie che offrono  percorsi  di  istruzione
professionale e le istituzioni formative accreditate sulla  base  dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»; 
  Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, avente
ad  oggetto  «la  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole
professionali, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 61»; 
  Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 1046,  che  stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio  generale  dell'Unione,
che modifica i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852, che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione UE  2021/C  58/01,  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 con cui e' stato
istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa  e  resilienza»
(di seguito, anche «PNRR»), approvato  con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie  di
obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione  in
tutto il ciclo formativo, nonche' dei sistemi di ricerca  di  base  e
applicata e di consolidamento di  nuovi  strumenti  di  trasferimento
tecnologico (missione n. 4); 
  Vista in particolare,  la  missione  4 -  Istruzione  e  ricerca  -
componente 1 del PNRR  «Potenziamento  dell'offerta  dei  servizi  di
istruzione: dagli asili nido alle universita'» - riforma 1.1 «Riforma
degli istituti tecnici e professionali»; 
  Vista  la  milestone  europea  M4C1-10  «Entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'efficace attuazione e  applicazione  di  tutte  le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria,  secondaria  e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli  atti
normativi  per  l'efficace  entrata  in  vigore  della   legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto inoltre, l'art. 33  del  suddetto  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, che istituisce il nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di
attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR; 
  Visto l'Accordo Ref.  ARES  (2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Considerati  i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR  e,   in
particolare, il principio del contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Tenuto conto degli  obblighi  di  assicurare  il  conseguimento  di
target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Vista la legge 15 luglio 2022,  n.  99,  recante  «Istituzione  del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la  quale
e' stato istituito il Sistema  terziario  di  istruzione  tecnologica
superiore,  al  fine  di   promuovere   l'occupazione   giovanile   e
consolidare le condizioni per lo  sviluppo  di  un'economia  ad  alta
intensita' di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle  esigenze
di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca; 
  Visto in particolare, l'art. 10, comma 1, della suddetta  legge  n.
99/2022, ai sensi del quale e' stato istituito, presso  il  Ministero
dell'istruzione e del merito, il Comitato nazionale ITS  Academy  per
l'istruzione tecnologica superiore; 
  Visto il decreto  ministeriale  17  maggio  2023,  n.  87,  recante
«Disposizioni in merito alla  costituzione  e  al  funzionamento  del
Comitato nazionale ITS Academy, nonche'  definizione  dei  criteri  e
modalita'  di  partecipazione  dei   rappresentanti   delle   regioni
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
  Tenuto conto che tra le misure di attuazione del PNRR di  cui  alla
Sezione III, Capo III del suddetto decreto-legge n. 144/2022,  l'art.
28 prevede che: 
    a) «Nell'ambito dell'attuazione della misura 4, componente 1, del
PNRR "Potenziamento dell'offerta dei  servizi  di  istruzione:  dagli
asili nido all'universita' - riforma 1.1  -  Riforma  degli  istituti
tecnici  e  professionali",  al  fine  di  rafforzare   il   raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali  di  riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di  ridurre  il  divario  tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il Sistema  nazionale
della   formazione   nella   progettazione   dell'offerta   formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento  nei  curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle  conoscenze
tecnologiche   previste,   e'   istituito   presso    il    Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione  tecnica  e
professionale che svolge funzioni consultive e  di  proposta  per  il
miglioramento del settore» (comma 1); 
    b) «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi  osservatori  locali,  le
forme di raccordo  organico  con  enti  e  istituzioni  specializzati
nell'analisi  dell'evoluzione  del   mondo   del   lavoro   e   delle
professioni» (comma 5); 
  Considerato che, in conformita' a quanto previsto dal suddetto art.
28, comma 5,  del  decreto-legge  n.  144/2022,  il  MIM  procede  ad
adottare il presente decreto (di seguito, anche «decreto» o  «atto»),
al fine di regolare le modalita' di  funzionamento  dell'Osservatorio
nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (di seguito, anche
«Osservatorio»); 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione reso nella seduta plenaria n. 112 del 25 ottobre 2023; 
  Considerata  l'opportunita'  di  non  recepire  le  richieste   del
Consiglio superiore della pubblica istruzione in  merito  all'art.  7
del presente decreto, concernenti la composizione  degli  osservatori
locali in modo definito nel numero dei membri, in quanto  si  ritiene
piu' opportuno definire la  struttura  degli  osservatori  locali,  a
livello di regolamentazione statale, in maniera flessibile in modo da
consentire una definizione dell'assetto  dell'organismo  maggiormente
aderente al contesto di riferimento; 
  Considerata l'opportunita' di non recepire, altresi', le  richieste
del Consiglio superiore della  pubblica  istruzione  in  merito  alla
previsione, nel presente decreto, di una esplicita norma che  preveda
la dotazione di un regolamento specifico  inerente  al  funzionamento
dell'Osservatorio, in quanto si ritiene che in base  alle  previsioni
del presente decreto l'Osservatorio possa  autonomamente  determinare
le proprie regole di funzionamento senza dover rendere, a  tal  fine,
cogente l'adozione di un precipuo regolamento; 
  Tenuto  conto  delle  premesse  di  cui  sopra,  costituenti  parte
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Finalita' dell'Osservatorio nazionale 
              per l'istruzione tecnica e professionale 
 
  1.   L'Osservatorio   nazionale   per   l'istruzione   tecnica    e
professionale istituito presso il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito,  ai  sensi  dell'art.  28,  comma  1,  del  decreto-legge  23
settembre  2022,  n.  144,  si  propone  di  perseguire  le  seguenti
finalita': 
    a) rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive  e
professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali; 
    b) ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze; 
    c)  supportare  il  Sistema  nazionale  della  formazione   nella
progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione
e nel consolidamento nei  curricoli  degli  istituti  tecnici  e  nei
percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste. 
  2. Per la realizzazione delle  predette  finalita',  l'Osservatorio
promuove forme di cooperazione con gli  organismi  della  rete  delle
scuole  professionali  di  cui  all'art.  7,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al decreto  interministeriale  23
dicembre 2021, n. 358, nonche' con il Comitato nazionale ITS  Academy
di cui all'art. 10 della legge 15 luglio 2022, n.  99  e  al  decreto
ministeriale 17 maggio 2023, n. 87.