IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e
in particolare l'art. 28;
Visto l'art. 117, commi 1, lettera n) e 3, della Costituzione della
Repubblica italiana;
Vista la legge 7 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» e il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in
particolare, l'art. 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni
pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del Sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visti il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», che ha istituito il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca, nonche' il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del
Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito
(di seguito, anche «Ministero» o «MIM»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, recante «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai
sensi del quale l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e formazione (di seguito, anche «INVALSI») e l'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di
seguito, anche «INDIRE») costituiscono articolazione del Sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
Tenuto conto che, nel rispetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero
dell'istruzione» e, in particolare, dell'art. 5 rubricato
«Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione»,
comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6,
recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione», il MIM svolge su INDIRE e INVALSI funzioni di
indirizzo e di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in
particolare, il capo III, avente ad oggetto «I percorsi di istruzione
e formazione professionale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 52, che prevede misure di semplificazione e
promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti
tecnici superiori;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e,
in particolare, l'art. 7, comma 3, secondo cui «Allo scopo di
promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del
lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'art. 3,
comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui
all'art. 3, nonche' allo scopo di rafforzare gli interventi di
supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e
sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e
in apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole
professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel
rispetto della loro diversa identita' e pari dignita', le istituzioni
scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione
professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, avente
ad oggetto «la definizione dei criteri e delle modalita' per
l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole
professionali, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 61»;
Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 1046, che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852, che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 con cui e' stato
istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa e resilienza»
(di seguito, anche «PNRR»), approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di
obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in
tutto il ciclo formativo, nonche' dei sistemi di ricerca di base e
applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento
tecnologico (missione n. 4);
Vista in particolare, la missione 4 - Istruzione e ricerca -
componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle universita'» - riforma 1.1 «Riforma
degli istituti tecnici e professionali»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle
disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti
normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto inoltre, l'art. 33 del suddetto decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, che istituisce il nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di
attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;
Visto l'Accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements
between the European Commission and Italy»;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR e, in
particolare, il principio del contributo all'obiettivo climatico e
digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
Tenuto conto degli obblighi di assicurare il conseguimento di
target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale
e' stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica
superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e
consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta
intensita' di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze
di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca;
Visto in particolare, l'art. 10, comma 1, della suddetta legge n.
99/2022, ai sensi del quale e' stato istituito, presso il Ministero
dell'istruzione e del merito, il Comitato nazionale ITS Academy per
l'istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87, recante
«Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del
Comitato nazionale ITS Academy, nonche' definizione dei criteri e
modalita' di partecipazione dei rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Tenuto conto che tra le misure di attuazione del PNRR di cui alla
Sezione III, Capo III del suddetto decreto-legge n. 144/2022, l'art.
28 prevede che:
a) «Nell'ambito dell'attuazione della misura 4, componente 1, del
PNRR "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido all'universita' - riforma 1.1 - Riforma degli istituti
tecnici e professionali", al fine di rafforzare il raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il Sistema nazionale
della formazione nella progettazione dell'offerta formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze
tecnologiche previste, e' istituito presso il Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il
miglioramento del settore» (comma 1);
b) «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le
forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati
nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle
professioni» (comma 5);
Considerato che, in conformita' a quanto previsto dal suddetto art.
28, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, il MIM procede ad
adottare il presente decreto (di seguito, anche «decreto» o «atto»),
al fine di regolare le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (di seguito, anche
«Osservatorio»);
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione reso nella seduta plenaria n. 112 del 25 ottobre 2023;
Considerata l'opportunita' di non recepire le richieste del
Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito all'art. 7
del presente decreto, concernenti la composizione degli osservatori
locali in modo definito nel numero dei membri, in quanto si ritiene
piu' opportuno definire la struttura degli osservatori locali, a
livello di regolamentazione statale, in maniera flessibile in modo da
consentire una definizione dell'assetto dell'organismo maggiormente
aderente al contesto di riferimento;
Considerata l'opportunita' di non recepire, altresi', le richieste
del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito alla
previsione, nel presente decreto, di una esplicita norma che preveda
la dotazione di un regolamento specifico inerente al funzionamento
dell'Osservatorio, in quanto si ritiene che in base alle previsioni
del presente decreto l'Osservatorio possa autonomamente determinare
le proprie regole di funzionamento senza dover rendere, a tal fine,
cogente l'adozione di un precipuo regolamento;
Tenuto conto delle premesse di cui sopra, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Decreta:
Art. 1
Finalita' dell'Osservatorio nazionale
per l'istruzione tecnica e professionale
1. L'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale istituito presso il Ministero dell'istruzione e del
merito, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, si propone di perseguire le seguenti
finalita':
a) rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e
professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali;
b) ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze;
c) supportare il Sistema nazionale della formazione nella
progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione
e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei
percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste.
2. Per la realizzazione delle predette finalita', l'Osservatorio
promuove forme di cooperazione con gli organismi della rete delle
scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al decreto interministeriale 23
dicembre 2021, n. 358, nonche' con il Comitato nazionale ITS Academy
di cui all'art. 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99 e al decreto
ministeriale 17 maggio 2023, n. 87.