IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 21  novembre  1967,  n.  1185,  recante  «Norme  sui
passaporti»; 
  Visto l'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
come modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 14  settembre
2004, n. 241,  integrato  dalla  relativa  legge  di  conversione  e,
successivamente modificato dall'art. 1, comma 614, lettera a),  legge
27 dicembre 2019, n. 160, che recita:  «Nell'ambito  delle  direttive
impartite dal Ministro  dell'interno  per  la  semplificazione  delle
procedure   amministrative   e   per   la   riduzione   degli   oneri
amministrativi negli  uffici  di  pubblica  sicurezza,  il  Ministero
dell'interno puo' altresi' stipulare, senza oneri aggiuntivi  per  la
finanza pubblica, convenzioni con concessionari di  pubblici  servizi
dotati di una rete di sportelli  capillare  su  tutto  il  territorio
nazionale, di infrastrutture logistiche  e  piattaforme  tecnologiche
integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di
Certification  Authority  accreditata   dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale,    con    esperienza    pluriennale    nella     ricezione,
digitalizzazione  e  gestione  delle  istanze  e  dichiarazioni  alla
pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di  pagamento,  per
la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno
delle domande,  dichiarazioni  o  atti  dei  privati  indirizzati  ai
medesimi uffici  nonche'  per  lo  svolgimento  di  altre  operazioni
preliminari  all'adozione   dei   provvedimenti   richiesti   e   per
l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti
conseguentemente rilasciati. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
si  determina  l'importo  dell'onere  a  carico  dell'interessato  al
rilascio dei provvedimenti richiesti»; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del  decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative
al  modello  e  alle  caratteristiche  di  sicurezza  del  passaporto
elettronico» che prevede che, se richiesto, il passaporto puo' essere
spedito al domicilio del richiedente, a sue spese; 
  Vista la convenzione «Passaporto  a  domicilio»,  in  atto  dal  10
ottobre 2014 e, da ultimo, rinnovata con durata triennale  l'8  marzo
2023, stipulata tra il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica  sicurezza  e  Poste  Italiane  S.p.a.,  che  disciplina   i
reciproci  obblighi  in  relazione  all'erogazione  del  servizio  di
spedizione, tramite posta assicurata,  direttamente  al  domicilio  o
presso qualsiasi  altro  indirizzo  in  tutta  Italia  del  cittadino
richiedente e a sue spese; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17  settembre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  265
del 12 novembre 2019, con il quale, ai  sensi  del  citato  art.  39,
comma 4-bis, della legge n. 3/2003, e'  stato  determinato  l'importo
dell'onere di euro 9,05 (nove/05), posto  a  carico  dell'interessato
per fruire di tale servizio; 
  Vista la delibera AGCom 160/23/CONS del 27 giugno 2023 con la quale
l'Autorita'  per  le  garanzie  delle  comunicazioni,  recependo   la
richiesta di Poste Italiane S.p.a., ha determinato le  nuove  tariffe
massime dei servizi postali universali; 
  Viste le note prot. MIPA/CPA/39/2023 e prot.  MIPA/CPA/41/2023  del
14 e 24 luglio 2023, con le quali Poste Italiane S.p.a. ha comunicato
la variazione delle condizioni economiche della  posta  assicurata  e
del servizio cd «contrassegno», nei limiti di quanto consentito dalla
delibera AGCom, per cui il corrispettivo a carico del  cittadino  per
il servizio «Passaporti a domicilio» da euro 9,05 e' innalzato a euro
9,53; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  5  della  citata  convenzione
dell'8 marzo 2023, e' previsto che, nell'ipotesi di variazione  delle
tariffe disposta da Poste Italiane S.p.a. -  nell'ambito  dei  limiti
fissati dall'Autorita' di  regolamentazione  del  settore  postale  -
l'Amministrazione  si  riserva  la   facolta'   di   recedere   dalla
convenzione stessa la cui prosecuzione resta,  comunque,  subordinata
al  recepimento  delle  nuove  tariffe  con  decreto   del   Ministro
dell'interno; 
  Ritenuto alla luce della ratio dell'art.  39,  comma  4-bis,  della
legge n. 3/2003, da individuarsi  nella  «...  semplificazione  delle
procedure  amministrative»  e  nella  «...  riduzione   degli   oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza», di proseguire  il
ricorso a tale servizio, che soddisfa le esigenze dei  cittadini  che
ne fanno richiesta; 
  Ritenuto ai sensi del citato art. 39, comma 4-bis, della  legge  n.
3/2003, di dover recepire la tariffa aggiornata del servizio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il costo del servizio a carico  del  richiedente  per  ricevere  il
passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione  con
apposito invio fornito in  assicurazione  ed  eseguito  da  operatori
postali, e' fissato in euro 9,53 (nove/53). L'importo  dovra'  essere
versato  in  denaro  contante  all'operatore  postale  addetto   alla
consegna.