La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 30 marzo 2004, n.  92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il Ministero dell'universita' e della ricerca indice,
con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione  del  "Giorno
del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le  universita'
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica (AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia  del  corso
triennale che di quello magistrale delle  facolta'  di  architettura,
design, beni culturali, ingegneria e  discipline  delle  arti,  della
musica e dello spettacolo (DAMS), nonche' dei corsi  di  primo  e  di
secondo livello presso  le  istituzioni  dell'AFAM  e  ai  dottorandi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
finalizzato  a  premiare  il  progetto   piu'   meritevole   per   la
realizzazione  di  un'installazione  temporanea,  opera   d'arte   in
qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di  un  anno  in
occasione  del  Giorno  del  ricordo  in  un  capoluogo  di  regione,
differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
        2-ter. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro della cultura,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con  la
partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle  universita'  e
delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a  titolo
gratuito di  storici  dell'arte,  per  l'elaborazione  del  bando  di
concorso e per l'individuazione  dei  criteri  di  valutazione  delle
opere  di  cui  al  comma  2-bis,   dell'eventuale   premialita'   da
riconoscere,   nonche'   della   citta'   che   annualmente    ospita
l'installazione artistica, nel  limite  della  spesa  autorizzata  ai
sensi del medesimo comma 2-bis. Per  la  partecipazione  al  comitato
tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
        2-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2-bis,  pari  a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole:  «del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»; 
    b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis. - 1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026,  per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia  scolastica,  i
"Viaggi  del  ricordo   nei   luoghi   delle   foibe   e   dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle  terre  di  origine  degli  esuli"  per  gli
studenti  delle  scuole  secondarie,  al  fine  di  far  maturare  la
coscienza civica delle nuove  generazioni,  nonche'  di  favorire  il
dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze  patite  dalle
popolazioni dell'Istria, di Fiume e  della  Dalmazia  a  causa  della
Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle  terre
alla  Repubblica  socialista  federale  di  Jugoslavia.  Al  fine  di
garantire la piena comprensione delle vicende del  confine  orientale
italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi
formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di  primo  e  di
secondo grado  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione
secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per
la didattica della frontiera adriatica. 
      2. Il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato
tecnico-scientifico,   istituito    con    decreto    del    Ministro
dell'istruzione e del merito,  al  quale  partecipano  rappresentanti
della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani  e
dalmati, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di  cui  al
comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di  spese  finanziabili.
Per la partecipazione al comitato  tecnico-scientifico  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  1
milione di euro per  ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,  comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art. 2-ter. - 1. E' concesso un finanziamento di  300.000  euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a
ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di  Trieste  per
la gestione del Sacrario  del  monumento  nazionale  della  Foiba  di
Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste  per  la  gestione  del
"Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di  raccolta  profughi)"
di  Padriciano  a  Trieste;  l'Istituto  regionale  per  la   cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI)  per  la  gestione  del  Museo  delle
masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la
Federazione  delle  associazioni  degli  esuli  istriani,  fiumani  e
dalmati per attivita' di formazione svolte d'intesa con il  Ministero
dell'istruzione e del merito. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero»; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. In mancanza di  parenti  in  vita  o  di  un  esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al  comma  1  puo'
essere presentata altresi' dal sindaco del comune  di  nascita  degli
infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il  comune
di nascita non rientri piu' nel territorio dello Stato  italiano,  il
riconoscimento puo' essere richiesto dalle  associazioni  storiche  e
riconosciute degli esuli istriani, fiumani e  dalmati  e  dalla  Lega
nazionale di Trieste». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della  legge
          30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno  del
          ricordo" in memoria delle vittime delle  foibe,  dell'esodo
          giuliano-dalmata, delle vicende  del  confine  orientale  e
          concessione  di  un  riconoscimento  ai   congiunti   degli
          infoibati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  13  aprile
          2004, n. 86, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 1. La  Repubblica  riconosce  il  10  febbraio
          quale  "Giorno  del  ricordo"  al  fine  di  conservare   e
          rinnovare la memoria della tragedia  degli  italiani  e  di
          tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle  loro  terre
          degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra  e
          della piu' complessa vicenda del confine orientale. 
              2. Nella giornata di  cui  al  comma  1  sono  previste
          iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici  eventi
          presso i giovani delle scuole di ogni ordine  e  grado.  E'
          altresi' favorita, da parte  di  istituzioni  ed  enti,  la
          realizzazione di studi, convegni, incontri e  dibattiti  in
          modo da conservare  la  memoria  di  quelle  vicende.  Tali
          iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
          culturale, storico, letterario e artistico  degli  italiani
          dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare
          ponendo in rilievo il contributo degli stessi,  negli  anni
          trascorsi e negli anni presenti, allo  sviluppo  sociale  e
          culturale  del  territorio   della   costa   nord-orientale
          adriatica ed altresi'  a  preservare  le  tradizioni  delle
          comunita'   istriano-dalmate   residenti   nel   territorio
          nazionale e all'estero. 
              2-bis. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
          indice, con  cadenza  annuale,  un  concorso  nazionale  in
          occasione del "Giorno del ricordo" di cui al  comma  1,  in
          collaborazione con le universita' italiane e le istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica
          (AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia  del  corso
          triennale  che  di  quello  magistrale  delle  facolta'  di
          architettura,  design,   beni   culturali,   ingegneria   e
          discipline delle arti,  della  musica  e  dello  spettacolo
          (DAMS), nonche' dei corsi di primo  e  di  secondo  livello
          presso le istituzioni dell'AFAM e ai  dottorandi  afferenti
          alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
          finalizzato a premiare il progetto piu' meritevole  per  la
          realizzazione di un'installazione temporanea, opera  d'arte
          in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata  di
          un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo
          di regione, differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
              2-ter. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro della cultura, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, si provvede alla costituzione di  un
          comitato  tecnico-scientifico  con  la  partecipazione   di
          rappresentanti della Federazione delle  associazioni  degli
          esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle universita'
          e  delle  istituzioni  dell'AFAM,  che  si   avvale   della
          consulenza a titolo  gratuito  di  storici  dell'arte,  per
          l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione
          dei criteri di valutazione delle  opere  di  cui  al  comma
          2-bis, dell'eventuale premialita' da  riconoscere,  nonche'
          della  citta'  che   annualmente   ospita   l'installazione
          artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi  del
          medesimo comma 2-bis. Per  la  partecipazione  al  comitato
          tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni   di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
              2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari  a
          200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              3. Il "Giorno  del  ricordo"  di  cui  al  comma  1  e'
          considerato solennita'  civile  ai  sensi  dell'articolo  3
          della legge 27 maggio 1949,  n.  260.  Esso  non  determina
          riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici  ne',
          qualora cada  in  giorni  feriali,  costituisce  giorno  di
          vacanza o comporta riduzione di orario  per  le  scuole  di
          ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
          legge 5 marzo 1977, n. 54. 
              4. Dall'attuazione dei  commi  1,  2  e  3  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              "Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai  nipoti
          e, in loro mancanza, ai congiunti fino al  sesto  grado  di
          coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10  febbraio  1947  in
          Istria, in Dalmazia o nelle province  dell'attuale  confine
          orientale, sono stati soppressi  e  infoibati,  nonche'  ai
          soggetti di cui al comma 2, e'  concessa,  a  domanda  e  a
          titolo  onorifico  senza  assegni,  una  apposita   insegna
          metallica    con    relativo     diploma     nei     limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7,  comma
          1. 
              2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti,
          gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse
          zone,   sono   stati   soppressi   mediante    annegamento,
          fucilazione,  massacro,  attentato,   in   qualsiasi   modo
          perpetrati. Il riconoscimento puo' essere concesso anche ai
          congiunti dei cittadini italiani che persero la  vita  dopo
          il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte
          sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione  e
          prigionia,   escludendo   quelli   che   sono   morti    in
          combattimento. 
              3. Sono esclusi  dal  riconoscimento  coloro  che  sono
          stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2
          mentre facevano volontariamente parte di formazioni  non  a
          servizio dell'Italia. 
              3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito
          interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma
          1 puo' essere presentata altresi' dal sindaco del comune di
          nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1
          e 2. Qualora il comune di  nascita  non  rientri  piu'  nel
          territorio dello Stato  italiano,  il  riconoscimento  puo'
          essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute
          degli esuli  istriani,  fiumani  e  dalmati  e  dalla  Lega
          nazionale di Trieste.».