Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di
segretari comunali e provinciali da parte ((della Presidenza)) del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato
relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in
materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti
territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione
Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui al
comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo
259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a
bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a
tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali,
della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente
ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in
deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per
l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno
2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il
7 dicembre 2016, nonche' i soggetti beneficiari delle risorse degli
accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto
2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso
dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego»;
b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;
2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2024».))
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad
assumere determinate unita' di personale, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della
vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia
di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita',
le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((31
dicembre 2024))».
((6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28
gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono
essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori
a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa,
nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse
stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione
siciliana 8 maggio 2018, n. 8.))
7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio
2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, ((per
il triennio 2021-2023 e)) per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12
giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022((,))
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche'
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 2023((,)) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al
31 dicembre 2024.
8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il
Ministero dell'interno ad assumere unita' di personale a tempo
determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (( (PNRR) )), le parole: «per il biennio 2022-2023» sono
sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in
particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio
2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio
2022-2024».
9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per
il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite
procedure concorsuali, secondo le modalita' semplificate in deroga
alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere allo
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le
parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di
durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto
all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di
trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche ((per effetto di proroga,))»;
c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di
personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali
per la giustizia del PNRR:
1) all'alinea:
1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30
giugno 2026»;
1.2) le parole: «5.410 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «4.745 unita'»;
1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le
seguenti: «((, nel limite)) di spesa annuo di cui al comma 6»;
2) alla lettera a), le parole: «1.660 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «2.100 unita'»;
3) alla lettera b), le parole: «750 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «145 unita'»;
4) alla lettera c), le parole: «3.000 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «2.500 unita'».
10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio
2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo
2021-2024».
11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, che concerne ((l'autorizzazione al Ministero dell'economia e
delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali,)) le
parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il
triennio 2022-2024».
12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto
2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali
titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio
2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio
2022-2024».
13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31
agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di
finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020,
2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1,
lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), ((e
comma 25, del decreto-legge)) 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31
dicembre 2024.
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal
servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,
dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo
1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c),
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,
commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22
aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
16. ((All'articolo 3 della legge)) 8 agosto 1995, n. 335, recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei
collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle
pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei
propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad
avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di
trecentocinquanta unita' appartenenti all'area III, posizione
economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo
scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di
infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre
2024.
20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo
determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da
inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi
dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai
commissari per la realizzazione degli interventi ((per il contrasto
del dissesto)) idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
21. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5
ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale
dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del ((Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste)),
possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31
dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita' di personale mediante
scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area,
posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2024».
((22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per
l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione
Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di
cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora
utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione
possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero
all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL
Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a
ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla
legislazione vigente».
22-ter. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico
dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale
professionale comunale e di attuare le finalita' di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale
con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui
all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di
servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti
al 31 dicembre 2024.))