IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20 e 22;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 45,
comma 3, il quale trasferisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali le funzioni del Dipartimento per gli affari
sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
ivi comprese quelle in materia di immigrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera e),
e gli articoli 17, 18, 19 e 19-bis;
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, il quale
istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non
accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c), che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al
Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1,
lettera g), concernente le competenze in materia di coordinamento
delle attivita' relative alle politiche di tutela dei minori
stranieri, nonche' di vigilanza sulle modalita' di soggiorno dei
minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato
italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del
Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e
2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Tenuto conto che il Comitato per i minori stranieri, in quanto
organismo collegiale in proroga, ha cessato le proprie attivita' il 2
agosto 2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 533 del 29 marzo
2021, espresso nell'adunanza del 23 marzo 2021 sul numero affare
257/2020, il quale riconosce che le competenze del cessato Comitato
per i minori stranieri sono trasferite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e che quest'ultimo ha titolo a predisporre,
in attuazione della legge n. 47 del 2017, una nuova disciplina di
tale materia, prevedendo la possibilita' di ricorrere ad un
regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario riordinare e accorpare unitariamente le norme
relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario,
stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri
non accompagnati, e comprendente anche disposizioni del decreto
legislativo n. 286 del 1998 per la cui attuazione si impone
l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7, del medesimo decreto
legislativo;
Considerata la Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo e al Consiglio del 12 aprile 2017, in materia di protezione
dei minori migranti - COM (2017) 211;
Considerato il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati
e migranti (2017-2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19 maggio
2017;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei ministri
adottate nelle riunioni del 26 maggio 2022 e del 17 luglio 2023;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 27
luglio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 19 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito e della
salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate
all'articolo 32, comma 1-bis, e all'articolo 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all'articolo 9, comma
1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
2. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio
dello Stato», di seguito «minore straniero non accompagnato», si
intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio
dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione
italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base
alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, come previsto
dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.
3. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente
nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto»,
s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o piu' adulti con
funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per «Testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.
5. Per «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non
accompagnati (SIM)» si intende la banca dati istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9, comma
1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
6. Per «Ministero» si intende il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riportano gli articoli 2, 20 e 22 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York
il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la
legge 27 maggio 1991, n. 176:
«Art. 2. - 1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione
ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali,
dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro
nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti
appropriati affinche' il fanciullo sia effettivamente
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
motivate dalla condizione sociale, dalle attivita',
opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei
suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.»
«Art. 20. - 1. Ogni fanciullo il quale e'
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente
familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale
ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una
protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una
protezione sostitutiva, in conformita' con la loro
legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva puo' in particolare
concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di
diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessita',
del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si
terra' debitamente conto della necessita' di una certa
continuita' nell'educazione del fanciullo, nonche' della
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.»
«Art. 22. - 1. Gli Stati parti adottano misure
adeguate affinche' un fanciullo il quale cerca di ottenere
lo statuto di rifugiato, oppure e' considerato come
rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del
diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra
persona, possa beneficiare della protezione e della
assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla
presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali
relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui
detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda
di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi
compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre
organizzazioni intergovernative o non governative
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o
altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla
sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
sono irreperibili, al fanciullo sara' concessa, secondo i
principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo
ambiente familiare per qualunque motivo.».
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 1998, S.O. n. 139.
- Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»:
«Art. 45 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politiche
sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e
riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle
persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in materia di tutela
previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei
trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul
trattamento giuridico, economico, previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003, S.O. n. 123.
- Si riporta l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2021, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - Omissis
20. A decorrere dalla data di scadenza degli
organismi collegiali operanti presso le pubbliche
amministrazioni, in regime di proroga ai sensi
dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le attivita' svolte dagli organismi
stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici
delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.
Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli
osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, la Consulta nazionale per il servizio civile,
istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio
1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo
17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche'
il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.»
- Si riportano gli articoli 17, 18, 19 e 19-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale»:
«Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di
esigenze particolari). - 1. Le misure di accoglienza
previste dal presente decreto tengono conto della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i
minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne,
con priorita' per quelle in stato di gravidanza, i genitori
singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri
umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi
mentali, le persone per le quali e' stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale o legata
all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le
vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale
identificati come vittime della tratta di esseri umani si
applica il programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti
servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili
portatrici di esigenze particolari, individuati con il
decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati
anche in collaborazione con la ASL competente per
territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di
esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti
adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3
garantiscono una valutazione iniziale e una verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari e'
comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso
cui e' insediata la Commissione territoriale competente,
per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali
particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza
di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono
ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate,
secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una
specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27,
comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.»
«Art. 18 (Disposizioni sui minori). - 1.
Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal
presente decreto assume carattere di priorita' il superiore
interesse del minore in modo da assicurare condizioni di
vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del
minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo
conto della sua eta', del suo grado di maturita' e di
sviluppo personale, anche al fine di conoscere le
esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore
sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare
la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, purche' corrisponda all'interesse superiore
del minore.
2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei
minori stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni
stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone
idonee indicate dal minore, nonche' di gruppi, fondazioni,
associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori
stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede.
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha
diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante
legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e
amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel
merito. A tale fine e' assicurata la presenza di un
mediatore culturale.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti
minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori
non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai
sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza
di cui al presente decreto sono assicurati servizi
destinati alle esigenze della minore eta', comprese quelle
ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in
possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una
specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di
riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i
minori.»
«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza a loro destinate,
istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve
concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento
dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla
loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al
minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti,
compreso quello di chiedere la protezione internazionale.
Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal
Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel
cui territorio e' situata la struttura, secondo le esigenze
del territorio medesimo, tenuto conto dell'entita' degli
arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e gestite dal
Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le
modalita' di accoglienza, gli standard strutturali, in
attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare,
in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore
eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e
dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza
nella struttura di prima accoglienza e' garantito un
colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove
necessario in presenza di un mediatore culturale, per
accertare la situazione personale del minore, i motivi e le
circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del
viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative future. La
prosecuzione dell'accoglienza del minore e' assicurata ai
sensi del comma 2.
2. A conclusione della fase di prima accoglienza
nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non
accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e
integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in
particolare nei progetti specificamente destinati a tale
categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema
e' commisurata alle effettive presenze dei minori non
accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed
e' comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del
1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano
alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli
disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere
conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso
minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis,
comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti
dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali
vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono
soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei
servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture
residenziali per minorenni ed essere autorizzate o
accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale
in materia. La non conformita' alle dichiarazioni rese ai
fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della
struttura di accoglienza dal Sistema.
3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-bis, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si
trova, fatta salva la possibilita' di trasferimento del
minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati
dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo
in considerazione prioritariamente il superiore interesse
del minore. I Comuni che assicurano l'attivita' di
accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai
contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del
medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a
carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati.
3-bis. In presenza di arrivi consistenti e
ravvicinati di minori non accompagnati, qualora
l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, e' disposta dal
prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di
strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai
minori non accompagnati, con una capienza massima di
cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui
al precedente periodo possono essere realizzate anche in
convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche
sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema
urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture
ricettive temporanee di cui al primo periodo sono
consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla
medesima disposizione, nella misura massima del 50 per
cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni
caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del
presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive
temporanee non puo' essere disposta nei confronti del
minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e' limitata
al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle
strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso
di momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive
temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la
provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore a
sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle
strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al
massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo
destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato
nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del
presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa,
per il coordinamento con i servizi del territorio.
4. Il minore non accompagnato non puo' essere
trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
e 9.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura
della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
343 e seguenti del codice civile e delle relative
disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto
compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza
predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la
riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il
monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
provvedimento di nomina del tutore e gli altri
provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si
propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di
procedura civile. Del collegio non puo' far parte il
giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per
l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri
compiti in conformita' al principio dell'interesse
superiore del minore. Non possono essere nominati tutori
individui o organizzazioni i cui interessi sono in
contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
puo' essere sostituito solo in caso di necessita'.
7. Al fine di garantire il diritto all'unita'
familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i
programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente e dei familiari.
7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di
cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un
rischio per il minore straniero non accompagnato o per i
suoi familiari, previo consenso informato dello stesso
minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse,
l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche in via
temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che
avvia immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7
e' trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad
informare tempestivamente il minore, l'esercente la
responsabilita' genitoriale nonche' il personale
qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo
19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei
a prendersi cura del minore straniero non accompagnato,
tale soluzione deve essere preferita al collocamento in
comunita'.»
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri
non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore
straniero non accompagnato e' entrato in contatto o e'
stato segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi
sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o
all'autorita' giudiziaria, il personale qualificato della
struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione
dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove
possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con
comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori,
un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua
storia personale e familiare e a far emergere ogni altro
elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio
e' garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta'
dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei
commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito
delle procedure di identificazione, l'accoglienza del
minore e' garantita dalle apposite strutture di prima
accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,
ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24.
3. L'identita' di un minore straniero non
accompagnato e' accertata dalle autorita' di pubblica
sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza
del tutore o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo
dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata
assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa
l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via principale
attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari.
L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore
abbia espresso la volonta' di chiedere protezione
internazionale ovvero quando una possibile esigenza di
protezione internazionale emerga a seguito del colloquio
previsto dal comma 1. Tale intervento non e' altresi'
esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di
persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non
volersi avvalere dell'intervento dell'autorita'
diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministero
dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa
con gli Stati interessati, al fine di accelerare il
compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano,
ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema
informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nonche' le altre banche dati pubbliche che
contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
per esse previste.
3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui
ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato
di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo'
essere sostituita con la misura dell'espulsione dal
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito
all'eta' dichiarata da un minore straniero non
accompagnato, la Procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni puo' disporre esami
socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero e' informato, con l'ausilio di un
mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in
conformita' al suo grado di maturita' e di
alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere
determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili
risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali
risultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale
rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni
devono essere fornite altresi' alla persona che, anche
temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti
del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' e'
concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del
provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un
ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da
professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in
presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalita'
meno invasive possibili e rispettose dell'eta' presunta,
del sesso e dell'integrita' fisica e psichica della
persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari
che possano compromettere lo stato psico-fisico della
persona.
6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato
dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali
previste dal Protocollo multidisciplinare per la
determinazione dell'eta' dei minori stranieri non
accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che sono costituite entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi
consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita'
di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera
o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma
4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di
rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso
avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita' di
pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici
e fotografici, puo' disporre, nell'immediatezza, lo
svolgimento di rilievi antropometrici o di altri
accertamenti sanitari, anche radiografici, volti
all'individuazione dell'eta', dandone immediata
comunicazione alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in
forma scritta. Nei casi di particolare urgenza,
l'autorizzazione puo' essere data oralmente e
successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle
attivita' compiute, contenente anche l'esito delle
operazioni e l'indicazione del margine di errore, e'
notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente
i poteri tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i
commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto
verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per i
minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Quando e' proposta istanza di sospensione, il
giudice, in composizione monocratica, decide in via
d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo
e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne
e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario e'
comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua
eta', con la sua maturita' e con il suo livello di
alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,
all'esercente la responsabilita' genitoriale e
all'autorita' giudiziaria che ha disposto l'accertamento.
Nella relazione finale deve essere sempre indicato il
margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento
socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', questa
si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e'
emesso dal tribunale per i minorenni ed e' notificato allo
straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri
tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di
reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura
civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via
d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento
amministrativo e penale conseguente all'identificazione
come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione. Il
provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di
polizia ai fini del completamento delle procedure di
identificazione ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel
sistema informativo nazionale dei minori stranieri non
accompagnati.».
- Si riporta l'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n.
47, recante «Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati»:
«Art. 9 (Sistema informativo nazionale dei minori
stranieri non accompagnati. Cartella sociale). - 1. In
attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Sistema
informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo
19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, introdotto dalla presente legge, il personale
qualificato della struttura di accoglienza compila
un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili
alla determinazione della soluzione di lungo periodo
migliore nel superiore interesse del minore straniero non
accompagnato. La cartella sociale e' trasmessa ai servizi
sociali del comune di destinazione e alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali
dichiarati dal minore straniero non accompagnato e'
finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi
diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'»:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali e relazionali, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di coordinamento delle politiche volte alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e
della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno
alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
al fine del contrasto della crisi demografica, nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative
alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla
natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in
sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti
la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della
Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
2);
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche in favore delle persone con
disabilita', anche con riferimento a quelle per
l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita',
fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei
Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche
disposizioni previste dal secondo periodo in materia di
salute, nonche' le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
favorire la loro partecipazione e inclusione sociale,
nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti
normativi di competenza del Ministero della salute relativi
alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal
Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con
disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in
sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di
cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a),
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di
concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di
concerto con».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto
1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarieta'
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'» e le parole: «organizzata dal
Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche
della famiglia»;
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3
agosto 1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari
opportunita'» sono sostituite dalle seguenti «-
Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole:
«Ministro per le pari opportunita'» sono sostituite dalle
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'».
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro
per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole:
«Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita'»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli
affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita'»;
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: «Il
Ministro per la solidarieta' sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente:
«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
2) al comma 2, le parole: «presieduto dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita'»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,
prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni
centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di
politiche in favore delle persone con disabilita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto
nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'
e le organizzazioni rappresentative del terzo settore
operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e'
integrato, nella sua composizione, con esperti di
comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero
non superiore a cinque.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
la medesima durata.»;
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono
inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'» e la parola: «definisce» e'
sostituita dalla seguente: «definiscono»;
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita'» e le parole: «Con le medesime modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede»
sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalita'
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'
provvedono»;
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono
inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'»;
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita' trasmettono»;
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre
ad un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne
fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per
le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le
parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: «un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato,
nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere
invitati altri membri del Governo»;
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il comma 254 e' sostituito dal seguente:
«254. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale del caregiver
familiare, come definito al comma 255. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
e le modalita' di utilizzo del Fondo.»;
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e
delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia
e le disabilita',»;
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole:
«dell'universita' e della ricerca,» sono inserite le
seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»;
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed e'
composto» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante
del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche',»;
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con»
sono inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita',».
l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «un
rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,»
sono inserite le seguenti: «un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita',».
4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4,
lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione
del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi
del presente decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri a norma di quanto
disposto dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo
d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga
della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della salute sono definite, con invarianza delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, le misure sanitarie volte a
contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione
sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta
precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di
azione nazionale antidroga, dell'andamento concernente
l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a
fini di prevenzione e trattamento.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo le competenti amministrazioni centrali
cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge
3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di
250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a
decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, S.O. n. 190.
- Si riporta l'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali»:
«Art. 10 (Direzione generale dell'immigrazione e
delle politiche di integrazione). - 1. La Direzione
generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione si articola in tre uffici di livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote
di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione
bilaterale con i paesi d'origine, curando la
interconnessione dei sistemi informativi in materia di
trattamento dei dati sull'immigrazione;
b) promuove e cura le iniziative afferenti alle
politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti
nelle attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo
dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale
delle politiche attive del lavoro;
c) monitora il mercato del lavoro con riferimento
ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione
professionale dei lavoratori stranieri;
d) coordina le politiche per l'integrazione sociale
e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative
volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la
xenofobia e il fenomeno del razzismo;
e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche
migratorie;
f) cura la tenuta del registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati;
g) coordina le attivita' relative alle politiche di
tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalita' di
soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri
accolti temporaneamente e provvede, con riferimento ai
minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio
attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei
minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 aprile 2017, n. 47;
h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari;
i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema
riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori
extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema
di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
l) promuove e coordina gli interventi umanitari in
Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
m) cura lo sviluppo della cooperazione
internazionale nell'ambito delle attivita' di prevenzione e
di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonche'
delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni
di lavoro;
m-bis) coordina, con funzioni di segreteria, le
attivita' del Tavolo operativo per la definizione di una
nuova strategia di contrasto al caporalato e allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito
dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei relativi Gruppi
di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio
degli interventi finanziati in attuazione del Piano
Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato;
n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con
organismi internazionali per le materie di propria
competenza.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000.
- La legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni
in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93
del 21 aprile 2017.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo
quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento
comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza
diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni del presente testo unico
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse
hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme
vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n.
40.
6-bis. Il documento di viaggio europeo per il
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e'
rilasciato dal questore sulla base del modello conforme
approvato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento
di cui al comma 6 e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del
parere.»
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto
1997.
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 32 e 33 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno,
per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva
sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento della maggiore eta', ai
minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente
testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati
che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o
conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento
dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue
la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data
notizia al pubblico ministero competente.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.»
«Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1. Al
fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni
interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal tribunale per i minorenni competente.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n.
47, recante «Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati»:
«Art. 2 (Definizione). - 1. Ai fini di cui alla
presente legge, per minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne
non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che
si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o
che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,
privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili
in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.»