Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del Regolamento
delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione, applicativi del
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre
2001, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Ramandolo» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Ramandolo»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Friuli-Venezia Giulia, su istanza del Consorzio di tutela
vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo con sede in Corno di Rosazzo
(UD), piazza XXVII Maggio n. 11, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Ramandolo», nel rispetto della procedura di cui
al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale
6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei
disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023;
Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata
proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Ramandolo».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Ufficio ex PQA IV, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del presente comunicato.