IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della
resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al
piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con
il relativo cronoprogramma;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di
spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonche' di adottare
misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni titolari degli interventi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani,
per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle
finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute,
delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del turismo, dell'universita' e della ricerca e
dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati
con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
1. Al fine di garantire una piu' efficiente e coordinata
utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e
consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei
traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato
con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973
milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno
2026. Per la realizzazione degli investimenti non piu' finanziati, in
tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e' autorizzata
la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785
milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno
2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di
euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale,
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano
un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi
afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC),
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
come modificati ai sensi del presente articolo, nonche' sulle
iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di
finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per
la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa
di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da' conto,
altresi', degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali
siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante e'
raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo
periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa e' assunto ai
sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2,
l'obbligazione giuridicamente vincolante e' raggiunta con il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di
individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi
il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto
in tutti gli altri casi. Per le finalita' di cui al presente comma,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni
titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice
unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di
assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo
complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonche'
l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli
impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' dei pagamenti
effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto
periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di
cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime,
sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di
definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di
adozione delle relative informativa e dell'inosservanza dei
cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo
Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine
dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita' o del loro stato di avanzamento. Con i
decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da
destinare all'incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino
a concorrenza dell'importo di cui al comma 7, lettere h) e i) e, per
l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di
spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 7, lettera f). Gli
schemi di decreto di cui al presente comma, corredati di relazione
tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel
termine di sette giorni dalla data di trasmissione. E', in ogni caso,
esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi recanti misure
fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera
m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di
definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma
2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono
disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in
conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le risorse di
cui al primo periodo, risultino gia' trasferite alle amministrazioni
interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate entro
trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3,
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non
piu' finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR,
a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,
di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per
l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni
di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di
400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per
l'anno 2029, e' destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento
"Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica -
Progetto Cinecitta'";
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per
l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento
"Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate";
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di
euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026, 153,8
milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani
integrati - progetti generali";
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di
euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro
per l'anno 2029 all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi
e infrastrutture sociali di comunita'";
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per
l'anno 2029 all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle
mafie".
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi
50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975
milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro
per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno
2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno
2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e
di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno
2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro
per l'anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro
per l'anno 2027.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di euro 19.221.000 per
l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di
euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025,
3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro
per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260
milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di
fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028,
675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per
l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.453,53
milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
nelle seguenti misure:
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno
2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno
2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per
l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno
2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno
2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per
l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l'anno 2024 e
160 per l'anno 2025;
8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno
2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per
l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per
l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per
l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per
l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di
euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per
l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di
euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per
l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per
l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per
l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per
l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per
l'anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di
opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni
di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro
per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui
all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto,
gia' attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi
dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per
le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei
Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni
di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica
amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza
pubblica;
g) quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per
l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per
l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro
per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e
13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024
e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno
2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497
euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro
per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per
l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per
l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e
25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per
2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto
residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno
2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e
precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213;
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito della missione 29 "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica",
programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di
imposte", unita' di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola
cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con
riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge
24 novembre 2003, n. 326;
s) quanto a euro 30.373.000 per l'anno 2026 e euro 30.000.000 per
l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre
2021, n.121;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 30 dicembre 2021,
n. 234.
9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono
aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilita' del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo
articolo 1, sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle
riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e
c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo
Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai
fini della validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo
per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale
e' quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di
cui al presente comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a
qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche
inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento
dello stesso intervento fino al suo collaudo.
12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il
comma 7-bis e' abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma
denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia' finanziati
a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania,
sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Conseguentemente, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e'
incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di
euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma
2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva
realizzazione dell'investimento 1.1 "Case della Comunita'" e 1.3
"Ospedali di Comunita'" di cui alla Componente 1, del PNRR e
dell'investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di
cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi gia'
posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari
al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano
ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili
di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo
alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il
quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di
Sviluppo (CIS) gia' sottoscritti. La richiesta regionale, corredata
di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del
quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli
investimenti interessati dal presente comma, e' trasmessa al
Ministero della salute che la approva, con decreto ministeriale, ai
fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del
Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite
alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute,
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta
del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti.
La regione presenta al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
periodicita' semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie
complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui
conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero sulle contabilita' speciali attivate per l'attuazione del
PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza
pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le
ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a
realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei
conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui
all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei
medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea
per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.