IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 81, comma 29  e  seguenti,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 e, in particolare: 
    il comma 29,  che  istituisce  un  Fondo  speciale  destinato  al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura  alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti; 
    il  comma  32,  che  dispone  la  concessione,  ai  residenti  di
cittadinanza italiana che versano in condizione  di  maggior  disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto  di  generi
alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette  energetiche  e   delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato; 
    il  comma  35,  lettera  b),  che  prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  individui  il  gestore  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi,  tenendo  conto  della  disponibilita'  di  una  rete
distributiva  diffusa  in  maniera  capillare  sul  territorio  della
Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di   sportello   relative
all'attivazione  della   carta   e   alla   gestione   dei   rapporti
amministrativi,  al  fine  di  minimizzare  gli   oneri,   anche   di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che  disciplina  le
modalita' attuative del Programma carta acquisti; 
  Visto il  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.  85,  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.»; 
  Visto  in  particolare,  l'articolo  4,   comma   8,   del   citato
decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede: 
    al primo periodo che il beneficio economico e' erogato attraverso
uno  strumento  di  pagamento  elettronico  ricaricabile,  denominato
«Carta di inclusione»; 
    al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla
scadenza  del  termine  contrattuale,  l'emissione  della  Carta   di
inclusione avviene in  esecuzione  del  servizio  affidato  ai  sensi
dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, relativamente alla  carta  acquisti,  alle  medesime  condizioni
economiche e per il numero delle carte  elettroniche  necessarie  per
l'erogazione del beneficio; 
    al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento  del  servizio
di gestione, il numero delle  carte  deve  comunque  essere  tale  da
garantire l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
componente  maggiorenne  del  nucleo  familiare  che  concorre   alla
definizione del beneficio; 
    al  quarto  periodo  che,  oltre  che  al  soddisfacimento  delle
esigenze previste per la  carta  acquisti,  la  Carta  di  inclusione
permette di effettuare prelievi di contante entro un  limite  mensile
non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato  per
la scala di equivalenza, e  di  effettuare  un  bonifico  mensile  in
favore del locatore indicato nel contratto di locazione. 
  Visto  in  particolare,  l'articolo  4,   comma   9,   del   citato
decreto-legge n. 48  del  2023  che  prevede  che,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  possono  essere  individuate
ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta  di  inclusione,
nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di  contante,  fermo
restando il divieto di utilizzo del beneficio  economico  per  giochi
che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita'  nonche'  per
l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di
giochi pirotecnici e di prodotti alcolici. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Adi»: l'Assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal  1º
gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
48 del 2023; 
    b) «Carta Adi»: la Carta di inclusione  di  cui  all'articolo  4,
comma 8, del decreto- legge n. 48 del 2023, attraverso  la  quale  e'
erogato il beneficio economico dell'assegno di inclusione; 
    c) «Carta acquisti»: la carta di cui all'articolo 81,  comma  32,
del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi
alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette  energetiche  e   delle
forniture di gas; 
    d) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi di cui al citato articolo 81, comma 35, lett. b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
    e)  «Richiedente  Adi»:  il  componente  del   nucleo   familiare
richiedente il beneficio dell'Adi; 
    f)  «Beneficio  ad  integrazione  del  reddito   familiare»:   la
componente del  beneficio  economico  dell'Adi  ad  integrazione  del
reddito familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto-legge
n. 48 del 2023; 
    g) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente
del beneficio economico Adi ad integrazione del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti  in  abitazione  concessa  in  locazione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023; 
    h) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per
calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi  e  il
beneficio spettante, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  del
decreto-legge n. 48 del 2023; 
    i)  «Quota  pro-capite»:  quota  che  si  ottiene  dividendo   il
beneficio ad integrazione del reddito  familiare  per  il  numero  di
beneficiari  maggiorenni  del  nucleo  familiare  che  esercitano  le
responsabilita'  genitoriali  o   sono   inclusi   nella   scala   di
equivalenza.