IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare: il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti; il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalita' attuative del Programma carta acquisti; Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.»; Visto in particolare, l'articolo 4, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede: al primo periodo che il beneficio economico e' erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione»; al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio; al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Visto in particolare, l'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita' nonche' per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici. Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Adi»: l'Assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023; b) «Carta Adi»: la Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto- legge n. 48 del 2023, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico dell'assegno di inclusione; c) «Carta acquisti»: la carta di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas; d) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato articolo 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008; e) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell'Adi; f) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023; g) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023; h) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023; i) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza.