IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto l'art. 1, comma 255, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che ha modificato l'art.  162  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; 
  Visto l'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e in  particolare  i  commi  7-ter  e  7-quater  che  individuano  le
fattispecie in cui non si configura una  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato  in  presenza,  nel  medesimo  territorio,  di
soggetti che svolgono determinate attivita' in nome o per conto di un
veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato o di
sue controllate, dirette o indirette; 
  Vista la lettera b) del citato comma  7-quater  dell'art.  162  del
testo unico delle imposte sui redditi che prevede che il  veicolo  di
investimento non residente nel  territorio  dello  Stato  rispetti  i
requisiti  di  indipendenza  stabiliti  dal  decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al  comma  7-quinquies  del
medesimo art. 162; 
  Vista la successiva lettera c) del comma 7-quater dell'art. 162 del
testo unico delle imposte sui redditi che prevede che con  il  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al  comma
7-quinquies del medesimo art. 162  sono  stabilite  le  modalita'  di
computo della partecipazione agli utili  di  cui  allo  stesso  comma
7-quater dell'art. 162; 
  Visto il comma 7-quinquies del medesimo art. 162  del  testo  unico
delle imposte sui redditi che prevede che con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  stabilite  le  disposizioni  di
attuazione dei commi 7-ter e 7-quater; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Vista la direttiva n.  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471; 
  Visti gli articoli 6, comma 1, e  11,  comma  4,  lettera  c),  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante le  modificazioni
al regime fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19  settembre  1996,
recante l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo  scambio  di
informazioni  ai  sensi  delle  convenzioni  per  evitare  le  doppie
imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 
  Visto l'art. 2359 del codice  civile,  recante  la  definizione  di
societa' controllate e societa' collegate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'On.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 I veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  7,  7-ter  e  7-quater
dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
considera indipendente dai veicoli di investimento non residenti  nel
territorio dello Stato indicati al comma 2, il soggetto, residente  o
non residente  anche  operante  tramite  stabile  organizzazione  nel
medesimo territorio, che, in nome o per conto di tali  veicoli  o  di
societa' controllate, direttamente  o  indirettamente,  dai  medesimi
veicoli  di  investimento,  e  anche  se  con  poteri  discrezionali,
abitualmente  conclude  contratti  di  acquisto,  di  vendita  o   di
negoziazione,  o  comunque  contribuisce,  anche  tramite  operazioni
preliminari  o  accessorie,  all'acquisto,  alla   vendita   o   alla
negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati  e  comprese  le
partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  7,  7-ter  e  7-quater
dell'art.  162  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi   si
considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento: 
    a)  gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
istituiti in uno Stato membro dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato
aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che  consente  un
adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva  2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, o il  cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza  nel  Paese  nel  quale  e'
istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio dell'8 giugno 2011; 
    b)  gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
istituiti in uno Stato o territorio di  cui  all'art.  11,  comma  4,
lettera c), del decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  che
presentano i seguenti requisiti: 
      1)  il  patrimonio  dell'organismo  e'  raccolto   presso   una
pluralita' di investitori,  gestito  in  monte  nell'interesse  degli
investitori e in autonomia  dai  medesimi  soggetti  in  base  a  una
politica di investimento predeterminata; 
      2) l'organismo o il  suo  gestore  sono  soggetti  a  vigilanza
prudenziale e regolati da  normative  sostanzialmente  equivalenti  a
quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva  2011/61/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011; 
    c) gli enti, residenti o localizzati in uno  Stato  o  territorio
compreso nell'elenco di cui all'art. 11, comma  4,  lettera  c),  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e  soggetti  a  vigilanza
prudenziale,  che  hanno  come  oggetto  esclusivo  o  principale  lo
svolgimento dell'attivita'  di  investimento  del  capitale  raccolto
presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata  e
nei quali sono rispettate le seguenti condizioni: 
      1) nessun  soggetto  detiene  una  partecipazione  al  capitale
sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento,  ivi  comprese  le
partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi
dell'art. 1, comma 6-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58; 
      2) il capitale raccolto  e'  gestito  in  monte  nell'interesse
degli investitori e in autonomia dagli stessi. 
  3.  Le  societa',  non  residenti  nel  territorio   dello   Stato,
controllate,  direttamente   o   indirettamente,   dai   veicoli   di
investimento di cui al comma  2  devono  essere  residenti,  ai  fini
fiscali, in uno Stato o territorio  di  cui  all'art.  11,  comma  4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
  4. Al fine del computo dell'ammontare della partecipazione  di  cui
al comma 2, lettera c), n. 1), sono escluse le  partecipazioni  prive
di diritti amministrativi. L'applicazione della  soglia  del  20  per
cento e' temporaneamente sospesa  quando  il  veicolo  d'investimento
raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce  il  capitale  esistente,
purche' la sospensione non sia superiore a dodici mesi.  Dal  momento
in cui il veicolo avvia le attivita' di liquidazione del  patrimonio,
al fine di rimborsare le quote o azioni agli investitori, la predetta
soglia non deve essere applicata.