IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma  del  sistema
pensionistico obbligatorio e complementare» e, in particolare, l'art.
2 recante «Armonizzazione». 
  Visto il comma 26, del citato art. 2, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il quale prevede che «A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione  separata,  presso
l'INPS,  e  finalizzata  all'estensione  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  i
soggetti che  esercitano  per  professione  abituale,  ancorche'  non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1  dell'art.
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  i  titolari  di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma
2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'art. 36  della  legge  11  giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo  i  soggetti  assegnatari  di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'». 
  Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante «Delega al Governo per
la riforma organica della magistratura onoraria e altre  disposizioni
sui giudici di pace». 
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
«Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n.  57»  e,  in  particolare,  gli  articoli   1   e   29   inerenti,
rispettivamente, alla  magistratura  onoraria  e  al  contingente  ad
esaurimento dei magistrati onorari in servizio; 
  Visto il comma 3, del citato art.  1  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116, laddove prevede che: «L'incarico  di  magistrato
onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo  da
assicurare  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento   di   attivita'
lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto
di pubblico impiego. Al fine di  assicurare  tale  compatibilita',  a
ciascun magistrato onorario non  puo'  essere  richiesto  un  impegno
complessivamente superiore a due giorni a  settimana.  Ai  magistrati
onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da  svolgere  sia
in udienza che  fuori  udienza,  in  misura  tale  da  assicurare  il
rispetto di quanto previsto dal presente comma». 
  Visto il comma 1, del predetto art. 29 del decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116, il quale dispone che: «I magistrati  onorari  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto  possono
essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo  anno
di eta'». 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  10  agosto   2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e, in particolare, l'art. 15-bis recante «Disposizioni riguardanti  i
magistrati onorari». 
  Visto il comma 3 del medesimo  art.  15-bis  del  decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  10
agosto 2023,  n.  112,  laddove  dispone  che:  «Fatto  salvo  quanto
previsto  al  comma  5,  i  magistrati  onorari  del  contingente  ad
esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto  legislativo
13 luglio 2017, n.  116,  che  esercitino  le  funzioni  in  via  non
esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza forense  mantengono  l'iscrizione  presso  la
medesima Cassa». 
  Visto  il  successivo  comma  4  del   citato   art.   15-bis   del
decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 10 agosto  2023,  n.  112,  il  quale  prevede  che:  «Le
modalita' di applicazione del comma 3 sono disciplinate  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza  e
assistenza forense». 
  Visto  altresi'  il  comma  5  del   predetto   art.   15-bis   del
decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  10  agosto  2023,  n.  112,  laddove  dispone  che:  «I
magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo 13  luglio  2017,  n.  116,  che
esercitano le funzioni  in  via  non  esclusiva  sono  iscritti  alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335». 
  Visto  il  successivo  comma  6  del  medesimo  art.   15-bis   del
decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  10  agosto  2023,  n.  112,  che   ripartisce   l'onere
contributivo di cui al citato comma 5 «nella misura  di  un  terzo  a
carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del  Ministero
della giustizia». 
  Valutate le considerazioni trasmesse con nota prot. n.  225257  del
10 ottobre 2023 dalla Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza
forense in riscontro alla richiesta  ministeriale  prot.  n.  36/9779
dell'8  settembre  2023,  in  applicazione  del  richiamato  comma  4
dell'art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,  convertito
con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione del comma 4, dell'art. 15-bis
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, disciplina le modalita'  con
le  quali  i  magistrati  onorari  del  contingente  ad   esaurimento
confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto  legislativo  13  luglio
2017, n. 116, che esercitino le  funzioni  in  via  non  esclusiva  e
abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza  e
assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.