IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» e, in particolare, l'art. 2 recante «Armonizzazione». Visto il comma 26, del citato art. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'». Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace». Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e, in particolare, gli articoli 1 e 29 inerenti, rispettivamente, alla magistratura onoraria e al contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio; Visto il comma 3, del citato art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, laddove prevede che: «L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma». Visto il comma 1, del predetto art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il quale dispone che: «I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta'». Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 15-bis recante «Disposizioni riguardanti i magistrati onorari». Visto il comma 3 del medesimo art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, laddove dispone che: «Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa». Visto il successivo comma 4 del citato art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che: «Le modalita' di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense». Visto altresi' il comma 5 del predetto art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, laddove dispone che: «I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Visto il successivo comma 6 del medesimo art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ripartisce l'onere contributivo di cui al citato comma 5 «nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia». Valutate le considerazioni trasmesse con nota prot. n. 225257 del 10 ottobre 2023 dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in riscontro alla richiesta ministeriale prot. n. 36/9779 dell'8 settembre 2023, in applicazione del richiamato comma 4 dell'art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione del comma 4, dell'art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, disciplina le modalita' con le quali i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.