IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visti l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472 concernente le «Condizioni per l'esenzione» e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 200/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, interventi finanziari per far fronte ai danni alle produzioni agricole da organismi nocivi ai vegetali; Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni; Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, riguardante «Misure urgenti per le produzioni viticole» e in particolare il comma 1 dove e' detto che «possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004» anche «le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici»; Ritenuto necessario impartire le opportune disposizioni applicative del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, coerentemente con il regolamento (UE) n. 2022/2472; Decreta: Art. 1 Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da infezioni di organismi nocivi ai vegetali 1. Per i danni a produzioni viticole causati da infezioni di plasmopara viticola nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di uva che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. 2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni: a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento della peronospora, che saranno emanate per la campagna 2024; b) sono versati in uno dei seguenti ambiti: i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione; ii. misure di emergenza imposte dall'autorita' pubblica competente dello Stato membro; iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformita' dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; iv. misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformita' del regolamento (UE) 2016/429. Il programma e le misure di cui alla lettera b), conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi. 3. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari. 4. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata. 5. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente. 6. Il regime di aiuto e' introdotto entro tre anni dalla data in cui sono state registrate le perdite causate dalla plasmopara viticola ai vegetali e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data. 7. Il presente regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto causato dalla plasmopara viticola, ai sensi del comma 10 dell'art. 26 regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione. L'indennizzo e' calcolato esclusivamente in base al valore standard per le produzioni viticole applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2023, tenendo conto dell'uva distrutta a seguito dell'infezione di plasmopara viticola, rispetto a quella ottenibile nell'anno 2023 e nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 2 comma 2. 8. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento dell'infezione di plasmopara viticola sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza. 9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.