IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti l'art.  3  del  regolamento  (UE)  2022/2472  concernente  le
«Condizioni per l'esenzione»  e  l'art.  26  riguardante  gli  «Aiuti
destinati a compensare i costi della  prevenzione,  del  controllo  e
dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  200/29/CE,   2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze
e, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  31
maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto  l'art.  6  del  regolamento,  il  quale   prevede   che   le
informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo  continuano  ad
essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, interventi finanziari  per  far  fronte  ai  danni  alle
produzioni agricole da organismi nocivi ai vegetali; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102  che
disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni; 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.   104,
convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n.  136,  riguardante  «Misure
urgenti per le produzioni viticole» e in particolare il comma 1  dove
e' detto che «possono accedere agli interventi previsti per  favorire
la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  in  deroga
all'art. 5, comma 4, del medesimo  decreto  legislativo  n.  102  del
2004» anche «le imprese agricole, che hanno subito danni da  attacchi
di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole  e  che
non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze  assicurative  o
da fondi mutualistici»; 
  Ritenuto necessario impartire le opportune disposizioni applicative
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito  dalla  legge  9
ottobre 2023, n.  136,  coerentemente  con  il  regolamento  (UE)  n.
2022/2472; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aiuti compensativi  destinati  a  indennizzare  i  danni  causati  da
              infezioni di organismi nocivi ai vegetali 
 
  1. Per i danni  a  produzioni  viticole  causati  da  infezioni  di
plasmopara viticola nel corso  della  campagna  2023,  sono  concessi
contributi finalizzati alla ripresa economica e  produttiva,  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a
favore delle micro, piccole e medie imprese attive  nella  produzione
di uva che a causa delle  suddette  infezioni  abbiano  subito  danni
superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. 
  2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni: 
    a)  sono   versati   unicamente   a   seguito   di   disposizioni
amministrative  nazionali  di  contenimento  della  peronospora,  che
saranno emanate per la campagna 2024; 
    b) sono versati in uno dei seguenti ambiti: 
      i. un programma pubblico, a livello  dell'Unione,  nazionale  o
regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia  o
dell'organismo nocivo ai vegetali in questione; 
      ii.  misure  di  emergenza  imposte   dall'autorita'   pubblica
competente dello Stato membro; 
      iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai
vegetali attuate in conformita' dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi
1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30,  paragrafo  1,  e
dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; 
      iv. misure  atte  a  prevenire,  controllare  ed  eradicare  le
epizoozie in conformita' del regolamento (UE) 2016/429. 
  Il programma e le misure di cui alla lettera  b),  conterranno  una
descrizione   dei   provvedimenti   di   prevenzione,   controllo   o
eradicazione di cui trattasi. 
  3. Gli aiuti non riguardano misure per  le  quali  la  legislazione
unionale  stabilisce  che  i  relativi  costi  sono  a   carico   del
beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia  interamente
compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari. 
  4. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata. 
  5. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai
danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle  produzioni
di uva, a seguito di riconoscimento  ufficiale  da  parte  del  Masaf
mediante decreto di  declaratoria  da  adottarsi  su  proposta  della
regione territorialmente competente. 
  6. Il regime di aiuto e' introdotto entro tre anni  dalla  data  in
cui  sono  state  registrate  le  perdite  causate  dalla  plasmopara
viticola ai vegetali e gli aiuti sono erogati entro quattro  anni  da
tale data. 
  7. Il presente regime di aiuto finanzia solamente  il  risarcimento
del danno da perdita di prodotto causato dalla  plasmopara  viticola,
ai sensi del comma 10 dell'art. 26 regolamento  (UE)  2022/2472,  con
esclusione di contributi per le misure di  prevenzione.  L'indennizzo
e' calcolato  esclusivamente  in  base  al  valore  standard  per  le
produzioni viticole applicabili  per  la  determinazione  del  valore
della produzione media annua e dei  valori  massimi  assicurabili  al
mercato agevolato e per l'adesione ai fondi  di  mutualizzazione  per
l'anno   2023,   tenendo   conto   dell'uva   distrutta   a   seguito
dell'infezione di plasmopara viticola, rispetto a  quella  ottenibile
nell'anno 2023 e nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 2
comma 2. 
  8. Non sono concessi aiuti individuali ove  sia  stabilito  che  il
mancato contenimento dell'infezione di plasmopara viticola sia  stato
causato deliberatamente dal beneficiario o sia la  conseguenza  della
sua negligenza. 
  9.  Gli  aiuti  e  gli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti   dal
beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di  altre  misure
nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono  limitati
all'80% dei costi ammissibili.  L'intensita'  di  aiuto  puo'  essere
aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.