IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere
dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della  parita'  di
genere al fine  di  attestare  le  politiche  e  le  misure  concrete
adottate dai datori di lavoro per ridurre il  divario  di  genere  in
relazione alle opportunita' di  crescita  in  azienda,  alla  parita'
salariale a parita' di mansioni, alle  politiche  di  gestione  delle
differenze di genere e alla tutela della maternita'»; 
  Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNNR),  che
individua la parita' di genere come priorita' trasversale e  prevede,
all'interno  della  Missione  5,  Componente  1,  Investimento   1.3,
l'introduzione  di  un  sistema  nazionale  di  certificazione  della
parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese  ad  adottare
policy adeguate a ridurre il gap di genere; 
  Visto l'art. 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre  2021,  n.
234,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
che  prevede  l'elaborazione  e  adozione  di  un  Piano   strategico
nazionale per la parita' di genere, in  coerenza  con  gli  obiettivi
della Strategia europea  per  la  parita'  di  genere  2020-2025  con
«l'obiettivo  di  individuare  buone  pratiche  per  combattere   gli
stereotipi di genere, colmare il divario di genere  nel  mercato  del
lavoro,  raggiungere  la  parita'  nella  partecipazione  ai  diversi
settori economici, affrontare il problema del divario  retributivo  e
pensionistico, nonche' colmare il divario e  conseguire  l'equilibrio
di genere nel processo decisionale»; 
  Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere  2021-2026»,
presentata dal Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia  al
Consiglio dei ministri in data 5 agosto  2021,  che  costituisce  una
delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano  nazionale
di  ripresa  e  resilienza  e  che  prevede,  tra  le  altre  misure,
l'introduzione di un  sistema  di  certificazione  della  parita'  di
genere; 
  Visto l'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale prevede  che  «con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  o
dell'Autorita' politica delegata sono altresi' stabiliti i  parametri
minimi per il conseguimento della  certificazione  della  parita'  di
genere, con particolare riferimento alla retribuzione  corrisposta  e
alla conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  nonche'  le
modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali  aziendali
e delle consigliere e dei consiglieri  territoriali  e  regionali  di
parita' nel controllo e nella verifica  del  rispetto  dei  requisiti
necessari al loro mantenimento»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia del 29 aprile 2022, (Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.
152 del 1° luglio 2022),  recante  «Parametri  per  il  conseguimento
della  certificazione  della  parita'  di  genere  alle   imprese   e
coinvolgimento  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle
consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita'»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 660, che stabilisce che: «Al  fine  di  favorire  l'ottenimento
della certificazione della  parita'  di  genere  ai  sensi  dell'art.
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito,  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un  fondo  denominato
«Fondo per le attivita' di formazione  propedeutiche  all'ottenimento
della certificazione di parita' di genere», con una  dotazione  di  3
milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delegato  per
le pari opportunita'  e  la  famiglia,  sono  determinate  le  misure
formative che consentono  l'accesso  al  Fondo  nonche'  le  relative
modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di  cui  al
presente comma»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», come modificato dal decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  24  giugno  2021,  n.   140,   recante
«Regolamento concernente modifiche al regolamento  di  organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.  310  del  31
dicembre  2021  -  Supplemento  ordinario  n.  50)   concernente   la
«Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2022  e
per  il  triennio  2022-2024»  e,  in  particolare,  la  Tabella   4,
riguardante il bilancio di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali che attribuisce al Centro di  responsabilita'
della Direzione  generale  delle  politiche  attive  del  lavoro,  al
capitolo di bilancio 2059, il «Fondo per le attivita'  di  formazione
propedeutiche all'ottenimento  della  certificazione  di  parita'  di
genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Ritenuto  di  individuare  le  misure  formative   che   consentono
l'accesso al «Fondo per  le  attivita'  di  formazione  propedeutiche
all'ottenimento della certificazione  di  parita'  di  genere»  e  le
relative modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse alle
regioni; 
  Considerato,  ai  fini  della   individuazione   dei   criteri   di
ripartizione delle  risorse,  che  la  distribuzione  per  regioni  e
province autonome sulla base delle imprese attive nell'anno 2021  nel
registro delle imprese delle  Camere  di  commercio,  rappresenta  un
indicatore oggettivo e  congruo  all'identificazione  dei  fabbisogni
territoriali, prevedendo  altresi'  un  limite  minimo  per  ciascuna
amministrazione pari ad euro 27.000,00; 
  Acquisito, in data 20 dicembre 2023,  il  parere  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
  Acquisiti i dati sulle  imprese  attive  ripartite  per  regione  e
provincia autonoma nell'anno  2021,  risultanti  dal  registro  delle
imprese delle Camere di commercio, cosi'  come  pubblicati  sul  sito
(https://www.infocamere.it/movimprese); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e in particolare i commi da 106 a 126 dell'art.  2
che disciplinano  la  revisione  dell'ordinamento  finanziario  delle
Province autonome di Trento e  Bolzano  e  la  regolazione  dei  loro
rapporti finanziari con lo Stato; 
  Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241  del  1990
per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)
missione 5 - componente 1- investimento  1.3  «Sistema  nazionale  di
certificazione della parita' di genere» del 15 settembre 2022 tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita'  e  L'Unione  italiana  delle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti
in data 11 novembre con il n. 2819; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre  2022  recante  «Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio all'on. Eugenia Maria Roccella»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto si definiscono le misure  formative  che
consentono  l'accesso  al  «Fondo  per  le  attivita'  di  formazione
propedeutiche all'ottenimento  della  certificazione  di  parita'  di
genere» (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1, comma  660,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonche' le modalita' di ripartizione e
trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in  qualita'  di
amministrazioni attuatrici degli interventi.