IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di
flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata
a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'art. VII, paragrafo
6;
Vista la risoluzione 11.15 della Conferenza degli Stati Parte della
Convenzione CITES come da ultimo modificata alla diciottesima
Conferenza degli Stati Parte della Convenzione concernente i prestiti
non commerciali, le donazioni e gli scambi di esemplari da museo e da
erbario e di campioni diagnostici o forensi;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in
particolare l'art. 7, paragrafo 4;
Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4
maggio 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed
in particolare l'art. 52 e l'allegato XI;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della
Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura
delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della
Commissione;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina
dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive
modifiche, nonche' norme per la commercializzazione e detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
per la salute e l'incolumita' pubblica»;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 8, della citata legge 7
febbraio 1992, n. 150, come modificato dall'art. 17 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica,
l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro delle
istituzioni scientifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro della sanita' ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 23 marzo 1994 recante
«Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto
dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di
estinzione (CITES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15
aprile 1994;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche di cui
all'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, il
registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private
autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata prevista
dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES e dall'art. 7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.