IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle  specie  di
flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata
a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'art. VII, paragrafo
6; 
  Vista la risoluzione 11.15 della Conferenza degli Stati Parte della
Convenzione  CITES  come  da  ultimo  modificata  alla   diciottesima
Conferenza degli Stati Parte della Convenzione concernente i prestiti
non commerciali, le donazioni e gli scambi di esemplari da museo e da
erbario e di campioni diagnostici o forensi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del  9  dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro   commercio,   ed   in
particolare l'art. 7, paragrafo 4; 
  Visto il regolamento (CE) n.  865/2006  della  Commissione,  del  4
maggio 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro  commercio,  ed
in particolare l'art. 52 e l'allegato XI; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   792/2012   della
Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme  sulla  struttura
delle licenze, dei certificati e degli altri documenti  previsti  dal
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione  di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n.  865/2006  della
Commissione; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la  «Disciplina
dei reati relativi all'applicazione della convenzione  sul  commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di  estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre
1975, n.  874,  e  del  regolamento  CEE  n.  3626/82,  e  successive
modifiche, nonche' norme per la commercializzazione e  detenzione  di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
per la salute e l'incolumita' pubblica»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 8, della citata legge  7
febbraio 1992, n. 150,  come  modificato  dall'art.  17  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n.  135,  che  prevede,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  salute  e
con  il   Ministro   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente  del  registro  delle
istituzioni scientifiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
Ministro della  sanita'  ed  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  del  23  marzo   1994   recante
«Istituzione del registro  delle  istituzioni  scientifiche  previsto
dall'art.  VII,  paragrafo  6,  della   Convenzione   sul   commercio
internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di
estinzione (CITES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15
aprile 1994; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione  del  registro  delle  istituzioni  scientifiche  di  cui
         all'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico  e  mare,  il
registro  delle  istituzioni   scientifiche   pubbliche   o   private
autorizzate alla fruizione  della  disciplina  semplificata  prevista
dall'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione CITES  e  dall'art.  7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.