IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che l'Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria,
nonche' i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati
contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile
telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1.1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede, tra l'altro, la detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni
liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS);
Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2015, n. 80, che prevede,
tra l'altro, la deduzione dal reddito delle persone fisiche delle
erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' in favore di fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,
storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» e, in
particolare, le previsioni della Sezione II concernenti la disciplina
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e
l'istituzione della relativa anagrafe;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il
Codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la revisione
organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore;
Visto, in particolare, l'art. 83, commi da 1 a 4, del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e
deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli enti del
Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del medesimo decreto, vale
a dire a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative
sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di
societa';
Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117
del 2017, come integrato dall'art. 26, comma 1, lettera i), del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che stabilisce che: «Le
disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2,
85, comma 7, e dell'art. 102, comma 1, lettere e), f) e g) si
applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X
secondo quanto indicato al comma 2, alle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si
applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo
registro.»;
Visto l'art. 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
117 del 2017, che prevede, a decorrere dal termine di cui all'art.
104, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l'abrogazione della
disciplina delle ONLUS recata dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460;
Visto l'art. 102, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n.
117 del 2017, secondo cui, a decorrere dal termine di cui all'art.
104, comma 2, dello stesso decreto legislativo, e' abrogato l'art.
14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
Visto l'art. 102, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017,
secondo cui le disposizioni concernenti i registri delle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6, della legge 11
agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale di
cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
nonche' al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di
operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore;
Viste le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo n. 117
del 2017 disciplinanti il Registro unico nazionale del Terzo settore
(RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, in particolare, l'art. 53, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 117 del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni, per la definizione delle previsioni
attuative del predetto registro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del 21 ottobre 2020,
recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle
modalita' di deposito degli atti, delle regole per la
predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico
nazionale del Terzo settore»;
Viste, in particolare, le disposizioni del Titolo VIII del citato
decreto 15 settembre 2020, concernenti il «popolamento iniziale del
RUNTS», tra cui, in particolare, quelle relative alla trasmigrazione
nel Registro unico nazionale del Terzo settore delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale gia'
iscritte nei registri di cui, rispettivamente, alla legge n. 266 del
1991 e alla legge n. 383 del 2000;
Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, della cui adozione e'
stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 269 dell'11 novembre 2021, che, ai
sensi dell'art. 30 del decreto 15 settembre 2020, ha individuato nel
23 novembre 2021 la data a partire dalla quale il RUNTS e' operativo;
Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese
sanitarie rimborsate;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come
modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, che
disciplina la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati
riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Considerato che le erogazioni liberali richiamate sono tra gli
oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza
nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri,
occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione
telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Ritenuto opportuno emanare un nuovo decreto che sostituisca il
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3
febbraio 2021, in considerazione della mutata normativa di
riferimento dovuta alla piena operativita' del Registro unico
nazionale del Terzo settore nonche' dell'esigenza di allargare la
platea dei soggetti che inviano all'Agenzia delle entrate i dati
delle erogazioni liberali detraibili o deducibili ai sensi dell'art.
83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione precompilata;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 24 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati
riguardanti le erogazioni liberali
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi
all'anno d'imposta 2023, le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore individuati dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 117 del 2017, le fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario
lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via
facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati
relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e
25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione
contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro
deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone
fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti
eroganti. Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe,
si applicano, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel corso
del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di
cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017,
le disposizioni previste dall'art. 83, commi da 1 a 4, dello stesso
decreto legislativo n. 117.
2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in via
telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma
1 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori
continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri
donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del
soggetto erogante, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno
d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000
euro.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che hanno effettuato la
comunicazione di cui al comma 1, comunicano, inoltre, l'ammontare
delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con
l'indicazione del soggetto a favore del quale e' stata effettuata la
restituzione e dell'anno nel quale e' stata ricevuta l'erogazione
rimborsata.
4. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno indicati
esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
5. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati i
dati delle erogazioni effettuate da chi si e' limitato a raccogliere
le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
6. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 1 per le
quali l'adempimento e' facoltativo, non sono applicabili le sanzioni
di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non
determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella
dichiarazione precompilata.
7. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione
della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del presente
decreto si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale
del Terzo settore, destinatari delle erogazioni liberali di cui
all'art. 83, commi da 1 a 4, dello stesso decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, ferme restando le disposizioni previste per le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 34
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15
settembre 2020.
8. Esclusivamente con riferimento alle erogazioni liberali eseguite
nell'anno 2023, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuate entro il 4 aprile 2024.